Art. 284 – Codice di procedura penale – Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [283 4].
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285].
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24995/2018
Ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti.
Cass. civ. n. 57001/2017
L' autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per lo svolgimento di attività lavorativa ha natura facoltativa ed è sempre adottata allo stato degli atti, di talché il giudice può modificarla o revocarla d'ufficio sulla base della mera segnalazione della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 20380/2017
In tema di prescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva, ha una sua propria autonomia, trattandosi di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, di talché il giudice è tenuto ad una espressa e motivata statuizione in ordine alla sua adozione o a successive modifiche, che non possono ritenersi implicite in altre statuizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'autorizzazione alla modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari avesse determinato l'implicita revoca del divieto di comunicazione con estranei).
Cass. civ. n. 53646/2016
In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio).
Cass. civ. n. 16964/2016
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).
Cass. civ. n. 14111/2015
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Cass. civ. n. 4876/2015
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell'imputato, cui la legge subordina l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un'attività lavorativa, non può essere automaticamente esclusa nè a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della libertà personale può indurre l'interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l'esercizio più ampio del diritto di difesa, né in ragione della astratta possibilità per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull'imputato quale padre e marito.
Cass. civ. n. 3598/2015
n tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su detta individuazione.
Cass. civ. n. 30825/2014
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.
Cass. civ. n. 2230/2014
Sussiste l’interesse del pubblico ministero a impugnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari solo relativamente ad alcuni reati, anche quando con l’impugnazione il pubblico ministero non chieda l’accoglimento della originaria richiesta di applicazione della custodia in carcere (a suo tempo respinta), bensì l’applicazione della misura già disposta anche relativamente ad altri reati contestati, per i quali il giudice aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza o aveva escluso la possibilità di sussumere i fatti accertati nella fattispecie criminosa.
Cass. civ. n. 103/2007
La concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavorative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svolgendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili; pertanto il provvedimento di diniego non è impugnabile.
Cass. civ. n. 1556/2006
In tema di arresti domiciliari il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal domicilio per attività lavorative, non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tali attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (fattispecie di diniego di autorizzazione, perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in un luogo che avrebbe consentito all'imputato di avere contatti con chiunque).
Cass. civ. n. 44767/2003
La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 c.p.p. è una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia detenuto o legalmente arrestato.
Cass. civ. n. 35338/2003
In tema di misure cautelari personali, la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenza di vita o di lavoro non costituisce sostituzione o revoca della misura degli arresti domiciliari, bensì modalità di applicazione di tale misura, in conformità a quanto previsto dall'art. 284, terzo comma, c.p.p. Ne consegue che è legittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta o del parere del pubblico ministero, autorizzi l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione per le otto ore di svolgimento della sua attività lavorativa.
Cass. civ. n. 22441/2003
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza, di cui all'art. 275, comma quarto ter, c.p.p., non comporta come conseguenza necessaria la disposizione del piantonamento del detenuto, restando salva la possibilità per il giudice di prescrivere specifiche modalità di controllo.
Cass. civ. n. 15741/2003
In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
Cass. civ. n. 15724/2003
In tema di misure cautelari personali e di procedure incidentali de libertate, la norma introdotta dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, che ha modificato l'art. 284, quinto comma bis c.p.p., ha natura processuale e pertanto, si applica a tutte le situazioni non ancora definite al momento della sua entrata in vigore, sempre che manchi una specifica normativa transitoria. Ne consegue che non si pone in contrasto né con il principio tempus regit actum né con quello generale di irretroattività della legge la circostanza che la nuova disciplina tenga conto di presupposti di fatto risalenti ad epoca ad essa anteriore. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza, pronunziata dal Tribunale ex art. 310 c.p.p., confermativa del provvedimento del Gip che aveva respinto l'istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata da un soggetto, già condannato con sentenza del 24 settembre 1999, ritenendo ostativo il disposto di cui all'art. 284, quinto comma bis c.p.p., introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 341 del 2000, convertito nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, successivamente modificata dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, entrata in vigore il 4 maggio 2001).
Cass. civ. n. 5371/2003
In tema di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, laddove la relativa richiesta riguardi un “campo nomadi”, il giudice deve valutare in concreto la idoneità di tale contesto abitativo ad assicurare le esigenze cautelari, tenuto conto delle sue caratteristiche ambientali e strutturali e della effettiva possibilità delle forze di polizia di eseguire i dovuti controlli. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria a fini estradizionali, basandosi su una astratta inidoneità del campo nomadi a fronteggiare il pericolo di fuga).
Cass. civ. n. 4311/2003
In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura.
Cass. civ. n. 123/2003
Ai fini dell'autorizzazione all'imputato ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro determinate da assoluta indigenza, per la configurabilità di tale situazione deve farsi riferimento alle sue condizioni personali, senza tener conto di quelle del nucleo familiare (nella specie composto dal padre e dai fratelli conviventi) che dimori nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rilevato che ad opposta conclusione nella specie non si sarebbe potuto giungere neanche sotto il profilo del dovere di somministrazione degli alimenti, data l'idoneità del potenziale alimentando a provvedere al proprio sostentamento con l'attività lavorativa e non ostando a quest'ultima preminenti esigenze cautelari).
Cass. civ. n. 38860/2001
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti in caso di assoluta indigenza non può basarsi sulla semplice circostanza dell'avvenuta ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, e ciò pur accedendo ad una nozione di «assoluta indigenza», di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 134, non in senso esclusivamente pauperistico, ma correlata alle indispensabili esigenze di vita che ricomprendono le spese per vitto, alloggio, vestiario, educazione e tutela della salute dei membri della famiglia.
Cass. civ. n. 4115/2001
In tema di arresti domiciliari, i criteri di particolare rigore che governano la concessione dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere ad indispensabili esigenze di vita devono trovare applicazione anche nella valutazione della persistenza nel tempo dei presupposti e delle condizioni posti a base del provvedimento autorizzativo; ne consegue che, benché la prestazione di lavoro esterno non costituisca un vero e proprio obbligo per il soggetto che a tanto è stato autorizzato, detta autorizzazione ben possa essere revocata, nella ipotesi in cui si accerti la carenza — originaria o sopravvenuta —di tali condizioni e presupposti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca disposta a seguito dell'accertamento delle reiterate assenze dal lavoro del soggetto, il quale, essendo stato autorizzato all'attività lavorativa esterna in considerazione sia dell'assoluto stato di bisogno, sia delle sue condizioni di salute, si tratteneva, viceversa, nella sua abitazione, senza addurre valide giustificazioni).
Cass. civ. n. 5556/2000
Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello status detentionis dell'agente, in virtù dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un dies a quo postdatato della misura cautelare).
Cass. civ. n. 3649/2000
Ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., il giudice può autorizzare l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per provvedere alle sue “indispensabili esigenze di vita”, quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una “situazione di assoluta indigenza”. Dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di “indispensabilità” e di “assolutezza”, emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che possano valere come termini di raffronto, i presupposti di ammissione al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).
Cass. civ. n. 10256/1999
Allorché il regime di arresti domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal domicilio per soddisfare determinate esigenze, previo avviso all'autorità, risponde del reato di evasione il detenuto che si allontana dal luogo degli arresti domiciliari nell'orario previsto e per lo scopo autorizzato, ma senza dare il prescritto avviso all'autorità, non costituendo l'adempimento in questione una mera prescrizione modale, ma una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione finalizzata ad evitare che il soggetto, fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di controllo.
Cass. civ. n. 3558/1999
In tema di arresti domiciliari il giudice nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari alla base della misura stessa. (Fattispecie di diniego di autorizzazione perché l'attività lavorativa si sarebbe svolta in una pizzeria, nella quale in passato l'imputato aveva avuto contatto con altri pregiudicati).
Cass. civ. n. 2530/1999
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'art. 284, terzo comma, c.p.p., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di «assoluta indigenza», va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di «bisogni primari» si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione «pauperistica» dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).
Cass. civ. n. 6262/1997
Qualora per il prevenuto sottoposto a procedimento penale il termine di durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno scada prima della condanna, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) va computato nella durata dell'obbligo di soggiorno, non potendo quest'ultimo automaticamente prolungarsi per un periodo pari a quello della detenzione cautelare, in quanto la legge non prevede alcuna sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione.
Cass. civ. n. 24/1997
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, c.p.p., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 c.p.p., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis).
Cass. civ. n. 4123/1996
Ai fini di cui all'art. 47, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale «l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo», non può intendersi come «periodo di libertà» quello che sia stato trascorso in regime di arresti domiciliari. (Nella motivazione a sostegno di tale principio la Corte ha, fra l'altro, osservato che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il testuale disposto di cui all'art. 284, comma quinto, c.p.p., secondo il quale «L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare» e che, d'altra parte, il regime di arresti domiciliari, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto non può essere equiparabile allo stato di libertà cui l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario fa riferimento).