Art. 285 – Codice di procedura penale – Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32994/2024
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 17470/2024
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 37701/2023
In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. pen. n. 21250/2017
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa per la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, è funzionalmente competente alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest'ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.
Cass. pen. n. 41074/2015
Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell'interessato privo di un'abitazione (nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato), fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione.
Cass. pen. n. 12915/2015
In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare).
Cass. pen. n. 47017/2008
Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.
Cass. pen. n. 294/1999
In tema di misure cautelari personali a carico di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata, ai fini della revoca della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 89, secondo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l'acquisto di droga destinata al consumo personale. (La Corte, nel motivare la decisione, ha precisato che i precedenti penali del tossicodipendente, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sé sintomatici della richiesta «eccezionale rilevanza» delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della medesima, intendendosi tale eccezionalità nel senso di una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità).
Cass. pen. n. 917/1998
La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere è consentita quando la nuova misura trova ragione nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario in precedenza non considerato perché processualmente non utilizzabile. (Fattispecie in cui in precedenza non erano stati allegati agli atti i decreti autorizzativi delle intercettazioni).
Cass. pen. n. 3403/1997
In tema di custodia cautelare al fine di stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell'indagato occorre tenere conto non solo della situazione clinica esistente al momento dell'accertamento, ma anche della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente. Conseguentemente la compatibilità in questione non può essere ritenuta sulla sola base della possibilità di terapia analgesica praticabile nell'infermeria del carcere, trattandosi non di lenire la sintomatologia dolorosa della malattia, ma di prevenirne l'evoluzione.
Cass. pen. n. 4060/1994
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali è consentita l'adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non è consentita, non è configurabile alcuna nullità, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimità dall'esistenza di delitti che permettono l'adozione della misura.
Cass. pen. n. 1922/1993
È ammissibile la reiterazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere anche se basato sugli stessi fatti quando il precedente provvedimento sia stato annullato dalla Cassazione per vizi di motivazione e non per esclusione della ricorrenza delle condizioni generali di legittimità. Solo in tale ipotesi, infatti, in forza del principio del ne bis in idem si determina una situazione di inconciliabilità tra i due provvedimenti, quello caducato e quello riemesso, che non possono, quindi, coesistere, in osservanza della regola della preclusione processuale.
Cass. pen. n. 3638/1992
All'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di adozione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta avanzata dal pubblico ministero nell'udienza di convalida dell'arresto (peraltro non convalidato dal giudice per le indagini preliminari) va assegnato il valore di rigetto implicito della richiesta, un rigetto da ritenere immotivato e, quindi, censurabile in cassazione ex art. 606, primo comma, lettera e).