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Art. 319 — Offerta di cauzione

Art. 319 — Offerta di cauzione

1. Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata .

2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame [ 318 ], il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate .

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27964/2001

L’intervenuta revoca di un sequestro conservativo, conseguita all’imposizione di una cauzione, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione avverso il provvedimento applicativo della suindicata misura cautelare reale, atteso che l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimità del permanere della cauzione versata.

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