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Art. 320 — Esecuzione sui beni sequestrati

Art. 320 — Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [ 689 ] quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno [ 647; 185187 c.p.] in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539 [ 605 2]. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’ articolo 316 comma 4 .

2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 37579/2001

Il giudice dell’esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequetro conservativo disposto a norma dell’art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito nell’abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l’opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l’esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l’effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell’opposizione del terzo al pignoramento.

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Cass. pen. n. 5406/1995

In tema di sequestro conservativo, il passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l’imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile cui abbia anche assegnato una provvisionale, non esclude, in thesi l’interesse della parte civile alla restaurazione del vincolo cautelare ove venga accolto il richiesto provvedimento demolitorio da parte della Corte Suprema, realizzandosi, proprio in forza del giudicato, la conversione del sequestro in pignoramento; così da far conseguire, senza la necessità di utilizzare ulteriori strumenti prodromici all’esecuzione, il soddisfacimento della pretesa, e da pervenire alla realizzazione pratica del diritto cautelato attraverso la trasformazione di esso in una più stabile posizione giuridica per effetto dell’automatismo che contrassegna la caducazione del sequestro ed il suo saldarsi al processo esecutivo. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non carente di interesse alla restaurazione del sequestro conservativo la parte civile che aveva impugnato il provvedimento di annullamento del vincolo adottato dal giudice del riesame].

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