Art. 327 – Codice di procedura penale – Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli [109 Cost.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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