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Art. 327 bis — Attività investigativa del difensore

Art. 327 bis — Attività investigativa del difensore

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2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44591/2018

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all’individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione, è legittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all’evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. [In motivazione la Corte ha aggiunto che spetta alla parte dedurre la decisività dell’atto d’indagine difensiva richiesto e l’utilità che si mira a conseguire attraverso l’esercizio del diritto].

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Cass. pen. n. 13623/2017

È legittima l’istanza al giudice dell’esecuzione da parte del difensore, cui sia stato conferito mandato per compiere attività investigativa preventiva, di autorizzazione al prelievo di campioni da indumenti in giudiziale sequestro, finalizzata alla richiesta di revisione, a nulla rilevando l’eventuale irripetibilità dell’atto di indagine tecnica da compiere sui campioni medesimi, la cui utilizzabilità e rilevanza ai fini del giudizio è demandata al giudice della revisione.

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Cass. pen. n. 9198/2017

In tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell’ammissione al rito speciale; ne consegue che nell’ipotesi di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell’art. 438 cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 5722/2016

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. [Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari].

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Cass. pen. n. 41127/2013

L’art. 327 bis c.p.p., nell’attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. [Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del test del dna, eseguito nelle more del ricorso per cassazione, per il rifiuto degli imputati a sottoporvisi nei precedenti gradi di giudizio].

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Cass. pen. n. 23706/2006

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari l’inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte privata, con la conseguenza che — in virtù del combinato disposto degli artt. 327 bis, comma secondo, 442, comma primo bis, 419, comma terzo, 421, comma terzo e 391 octies c.p.p. — le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive ed essere prodotte in limine e nel corso dell’udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulla prove non oggetto di preventiva discovery.

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