Art. 331 – Codice di procedura penale – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 332/2004
La disposizione con la quale il G.I.P., nell'archiviare gli atti in conformità alla richiesta del P.M., ne ordina, nel contesto del dispositivo, la trasmissione all'organo dell'accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in relazione a un fatto-reato ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della richiesta, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della questione sottoposta alla sua cognizione, ma è un atto del tutto autonomo che si concreta in una "notitia criminis" doverosa anche a norma dell'art. 331 c.p.p. e, come tale, è inoppugnabile.
Cass. civ. n. 30297/2002
In tema di calunnia, l'accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 4139/1998
La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di notitia criminis, doverosa anche a norma dell'art. 331 c.p.p., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e con tale inoppugnabile. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d'illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per l'ulteriore reato, chiedere riti alternativi e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della continuazione.
Cass. civ. n. 11597/1995
Per «altra autorità» (avente l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p.) alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l'obbligo di referto - incombente, ai sensi dell'art. 365 c.p. che richiama l'art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio - per effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia).
Cass. civ. n. 3057/1994
È inammissibile il ricorso avverso l'ordine del tribunale — adottato nel provvedimento di rigetto dell'appello contro l'ordinanza del Gip in materia di sequestro preventivo — di trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, a norma dell'art. 331 comma primo c.p.p., ed al direttore dell'ufficio del registro, per la verifica della regolarità fiscale degli atti e per segnalare alla competente autorità amministrativa fatti eventualmente integranti illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 13, L. n. 689/1981. Tali provvedimenti, aventi carattere puramente ordinatorio e non decisorio, non pregiudicando posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede, non sono impugnabili.