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Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [ 357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p.] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito .

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30297/2002

In tema di calunnia, l’accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., a denunciare all’autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d’ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l’elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale].

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Cass. pen. n. 4139/1998

La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di notitia criminis, doverosa anche a norma dell’art. 331 c.p.p., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e con tale inoppugnabile. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d’illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell’ipotesi di esercizio dell’azione penale per l’ulteriore reato, chiedere riti alternativi e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della continuazione.

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Cass. pen. n. 11597/1995

Per «altra autorità» [avente l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 361 c.p.] alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all’informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l’obbligo di referto – incombente, ai sensi dell’art. 365 c.p. che richiama l’art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d’ufficio – per effetto di invio all’Inail dei certificati di prolungata malattia].

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Cass. pen. n. 3057/1994

È inammissibile il ricorso avverso l’ordine del tribunale — adottato nel provvedimento di rigetto dell’appello contro l’ordinanza del Gip in materia di sequestro preventivo — di trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, a norma dell’art. 331 comma primo c.p.p., ed al direttore dell’ufficio del registro, per la verifica della regolarità fiscale degli atti e per segnalare alla competente autorità amministrativa fatti eventualmente integranti illecito amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 13, L. n. 689/1981. Tali provvedimenti, aventi carattere puramente ordinatorio e non decisorio, non pregiudicando posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede, non sono impugnabili.

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Cass. pen. n. 1228/1993

La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall’art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 – estesa dall’art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 [istituzione del servizio sanitario nazionale] agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro – non è alternativa all’obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al P.M., atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria [ai sensi, rispettivamente, dell’art. 8 D.P.R. n. 520 del 1955, e dell’art. 21 L. n. 833 del 1978], non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all’ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell’azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. [La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave – agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell’ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell’infrazione costui «inoltra denuncia all’autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l’ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell’azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa].

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