Art. 412 – Codice di procedura penale – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415 ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415 ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415 ter, comma 5, primo periodo.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3.

2-bis. .Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 ter, commi 1, 2, 3 e 4.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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