Art. 409 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio [127] e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [90] dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa . Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 . Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [412 2].
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare [418]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
[6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14739/2018
Deve essere annullato, per violazione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari adottato anteriormente alla scadenza del termine - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della richiesta medesima - previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., per la proposizione di un eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 43885/2018
È abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l'archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, spettando la relativa competenza al giudice dell'esecuzione, quale "magistrato che procede" ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia.
Cass. civ. n. 40984/2018
Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.
Cass. civ. n. 510/2017
Il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - integrando un'ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. - può essere impugnato con ricorso per cassazione come previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 7953/2017
Non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non integra una nullità per violazione dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa che propone temi investigativi suppletivi, ritenuti tuttavia superflui dal G.I.P., sulla base di un'interpretazione della norma incriminatrice e/o di altre norme extrapenali di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. (Fattispecie relativa ad opposizione dichiarata inammissibile per la superfluità dell'individuazione dell'autore di un reato ritenuto dal G.I.P. insussistente).
Cass. civ. n. 16551/2017
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).
Cass. civ. n. 30685/2017
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all'art. 127 cod. proc. pen - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi è interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare.
Cass. civ. n. 26875/2017
Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, ha indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento).
Cass. civ. n. 49093/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l'imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 49046/2017
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità dell'opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuità del fatto, ha disposto "de plano" l'archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria).
Cass. civ. n. 23048/2017
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Cass. pen. n. 28532 del 8 giugno 2017
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Cass. civ. n. 12470/2016
È affetto da abnormità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato e nell'ordinare, legittimamente, l'iscrizione di quest'ultimo e di altri soggetti per ulteriori titoli di reato ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni anche al Pubblico Ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini in relazione alle nuove imputazioni e ai nuovi soggetti.
Cass. civ. n. 40308/2015
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14570/2015
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa che non abbia previamente richiesto di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 12522/2015
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).
Cass. civ. n. 6807/2015
È inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.
Cass. civ. n. 53433/2014
Nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 37658/2014
È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 c.p.p., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa.
Cass. civ. n. 20563/2014
Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l'imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell'udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l'imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 18861/2014
Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il decreto impugnato che, pur senza dare espressamente atto dell'opposizione, aveva articolato una motivazione la quale teneva conto delle questioni proposte dalla persona offesa).
Cass. civ. n. 10989/2014
È abnorme, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l'archiviazione del procedimento, condanna l'indagato al pagamento delle spese processuali, giacché, non essendo stata esercitata l'azione penale, neppure può essere compiuto alcun accertamento diverso da quello concernente i motivi dell'archiviazione.
Cass. civ. n. 4319/2014
In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 29936/2013
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 c.p.p. il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso).
Cass. civ. n. 28432/2013
La ritardata trasmissione al GIP dell'opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso "de plano".
Cass. civ. n. 23857/2013
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'espletamento dell'incarico (art. 64, comma secondo, c.p.c.), trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell'interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato).
Cass. civ. n. 15299/2013
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì solo una garanzia difensiva.
Cass. civ. n. 12980/2013
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - ancorché l'inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione e tempestività, all'enunciazione di temi di prova estranei rispetto all'ipotesi formulata - non è consentito al Gip, in presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
Cass. civ. n. 1052/2013
È abnorme l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa.
Cass. civ. n. 20742/2012
Il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione successiva al decorso dei termini di durata massima delle indagini, può indicare al P.M. la necessità di svolgere ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento.