Art. 409 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio [127] e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [90] dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa . Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 . Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [412 2].

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare [418]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

[6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12987/2012

È abnorme il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini a quest'ultimo la formulazione dell'imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto.

Cass. civ. n. 3891/2012

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. contestualmente deliberi l'archiviazione del procedimento e disponga la trasmissione degli atti al P.M. ordinandogli di formulare l'imputazione in relazione ad una persona non indagata (nella specie, il denunciante) e per un fatto non oggetto della "notitia criminis". (Fattispecie relativa a denuncia di supposto contenuto calunnioso).

Cass. civ. n. 811/2012

È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver disposto l'espletamento delle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., deliberi l'archiviazione del procedimento e dichiari contestualmente l'inammissibilità dell'opposizione, in assenza di una reiterata formale richiesta da parte del titolare dell'azione penale, a seguito della necessaria valutazione degli esiti dell'approfondimento istruttorio.

Cass. civ. n. 42884/2009

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere. (Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato il mancato espletamento di indagini preliminari, tali non potendosi qualificare la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria).

Cass. civ. n. 43262/2008

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato.

Cass. civ. n. 30775/2007

Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il Gip, subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell'udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 c.p.p., abbia disposto l'archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, c.p.p., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale).

Cass. civ. n. 28571/2007

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, c.p.p. (cosiddetta « imputazione coatta“), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415 bis c.p.p., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. civ. n. 899/2005

In tema di archiviazione, qualora, a seguito di opposizione della persona offesa, sia stata fissata udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p., la mancata audizione della stessa persona offesa che, presente all'udienza, abbia formulato espressa richiesta di essere sentita, dà luogo a nullità del procedimento, da classificarsi, però, come a regime c.d. «intermedio» e, pertanto, soggetta alla disciplina di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., per cui essa dev'essere dedotta, a pena di decadenza, attesa la presenza dell'interessato e del difensore, subito dopo il mancato adempimento dell'atto summenzionato. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 2370/2004

Non è abnorme, ma è, anzi, del tutto legittimo, avuto riguardo alla peculiare disciplina della vocatio in jus davanti al giudice di pace, il provvedimento con il quale quest'ultimo, avendo respinto la richiesta di archiviazione e ordinato la formulazione dell'imputazione, disponga altresì che il pubblico ministero autorizzi la polizia giudiziaria ad effettuare la citazione a giudizio dell'imputato.

Cass. civ. n. 1640/2004

Non è abnorme ma è, anzi, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, restando nell'ambito della «notizia» alla quale si riferisce la richiesta di archiviazione, individui un'ipotesi di reato diversa da quella formulata dal pubblico ministero ed inviti quindi quest'ultimo a formulare la relativa imputazione, anche a carico di soggetto precedentemente non iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato.

Cass. civ. n. 47120/2003

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di pace, ritenendo non accoglibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non si limiti (come è nei suoi poteri) ad ordinare la formulazione dell'imputazione, ma ordini anche allo stesso pubblico ministero di far emettere, entro un certo termine, dalla polizia giudiziaria, il decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

Cass. civ. n. 39340/2003

Il provvedimento del giudice che, respingendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di un indagato ed ordini l'iscrizione della notizia di reato a carico di un altro indagato, non è atto abnorme perché se spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al Gip un controllo sull'esercizio di tali poteri che si estende anche ai risultati delle indagini svolte dall'organo requirente (vedi Corte costituzionale nella n. 478 del 1993). (La Corte ha, in proposito, osservato che, qualora non fosse consentito al Gip intervenire per sanare un errore o l'inazione del pubblico ministero verrebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti del soggetto non inquisito, in ordine al reato non contestato e in ordine al fatto qualificabile con altro nome iuris).

Cass. civ. n. 26406/2003

In tema di archiviazione, atteso che la relativa richiesta ha per oggetto non la «imputazione» ma la «notizia di reato», deve escludersi che abbia carattere di abnormità l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo detta richiesta, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., la formulazione dell'imputazione non solo nei confronti dei soggetti già sottoposti a indagini ma anche di altri, ai quali egli ritenga che la stessa imputazione debba essere estesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che avverso il provvedimento del giudice era stato proposto da uno di coloro ai quali doveva estendersi l'imputazione).

Cass. civ. n. 35552/2001

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il Gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il Gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d'indagine «fatta salva ogni diversa valutazione» a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).

Cass. civ. n. 35209/2001

Il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal P.M. (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella n. 478 del 1993), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il P.M., come tale non idonea a generare situazioni di stasi processuale.

Cass. civ. n. 34717/2001

Non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, c.p.p. l'ordinanza con cui il Gip ordini al P.M. la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.

Cass. civ. n. 31159/2001

A fronte di richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato e di rituale opposizione alla medesima da parte del denunciante, il quale rappresenti l'esistenza di possibili responsabilità penali a carico di taluno, deve ritenersi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari il quale, invece di dar luogo allo svolgimento dell'udienza, disponga, con ordinanza emessa de plano, che il pubblico ministero provveda alla compiuta identificazione del soggetto indicato come responsabile ed alla iscrizione del medesimo come indagato nel registro delle notizie di reato; e ciò senza che si possa in contrario far leva sulla disciplina dettata dall'art. 415 c.p.p. (quale novellato dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479), atteso che detta disciplina non può trovare applicazione al di fuori della specifica e peculiare ipotesi in essa contemplata, e cioè quella ritenuta sussistenza di un fatto ab origine ritenuto qualificabile come reato, i cui autori siano rimasti ignoti.

Cass. civ. n. 17476/2001

È abnorme la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip con la formula «perché il fatto non sussiste», a fronte di richiesta di archiviazione della notizia di reato, in quanto la pronuncia del giudice nel merito presuppone l'esercizio dell'azione penale ad opera del P.M., che è escluso dalla richiesta di archiviazione.

Cass. civ. n. 4082/1999

È abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere; ciò in quanto l'art. 409, secondo comma c.p.p., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere all'archiviazione ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie.

Cass. civ. n. 2293/1999

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l'interrogatorio dell'indagato, quale atto d'indagine, attesoché l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.

Cass. civ. n. 1707/1999

Poiché un provvedimento deve essere definito abnorme sia quando esso, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, è da definirsi tale il provvedimento del Gip che, ritenendo di non dover provvedere conformemente alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., disponga la restituzione degli atti a quest'ultimo, imponendogli il compimento di ulteriori indagini e fissando un termine per tale adempimento. Invero, nel vigente ordinamento, quando il Gip non ritenga di disporre l'archiviazione degli atti, deve, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., fissare udienza in camera di consiglio, ovvero dispone che il P.M. formuli l'imputazione.

Cass. civ. n. 1694/1999

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine indicata dal Gip ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il Gip pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormità, essendo stata ormai esercitata l'azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito dell'udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.

Cass. civ. n. 415/1999

Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 c.p.p.

Cass. civ. n. 4042/1998

Deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento ed in presenza dell'opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un'ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l'archiviazione e rigettato l'opposizione sul presupposto della tardività dell'istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa.

Cass. civ. n. 3425/1998

Non è abnorme il provvedimento del Gip il quale, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M., restituisca gli atti all'inquirente prescrivendo ulteriori indagini dirette ad accertare un eventuale reato di competenza per materia di un giudice superiore. Siffatto provvedimento non crea una fase di stallo processuale ma sollecita semplicemente il P.M. a compiere quelle ulteriori indagini dirette ai fini di una esatta qualificazione giuridica del fatto, cosa che non comporta necessariamente la configurazione o il dubbio sulla sussistenza di un reato appartenente alla competenza del giudice superiore. (Nella specie il P.M. presso la pretura aveva richiesto l'archiviazione della notitia criminis per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per mancanza di querela e il Gip aveva restituito gli atti al P.M. per l'accertamento dell'eventuale sussistenza del reato di estorsione).

Cass. civ. n. 120/1998

Il decreto di archiviazione è ricorribile in cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell'art. 408, comma secondo c.p.p. e, quindi, preclusa l'opposizione ex art. 410 stesso codice; nullità che può ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 125, comma quinto c.p.p. in relazione al comma primo della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l'art. 409, comma sesto c.p.p.

Cass. civ. n. 5067/1996

Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal Gip, sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al P.M. perché a sua volta li trasmetta al P.M. competente. A sua volta il P.M. che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L'unica possibilità che l'ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell'altro ufficio è quella di sollecitare l'intervento del procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54 c.p.p. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al Gip che l'ha sollevato.

Cass. civ. n. 2/1996

È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.

Cass. civ. n. 3231/1995

Si deve negare natura sostanziale di decreto di archiviazione al provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che dispone l'archiviazione senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della notitia criminis ex artt. 409 e 410 c.p.p., osservando che i fatti sottoposti al suo esame integrano reati di competenza del pretore, e restituisce gli atti al P.M. presso il tribunale perché a sua volta li trasmetta a quello presso il pretore; il decreto di archiviazione, infatti, deve contenere statuizioni in ordine all'infondatezza della notizia di reato o alla sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 411 c.p.p., e non pronunce sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla generica inconfigurabilità di fattispecie di competenza del giudice adito. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso la sussistenza del conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura al quale gli atti, in attuazione del suddetto provvedimento, erano stati successivamente trasmessi).

Cass. civ. n. 155/1993

In virtù della sentenza 16 luglio 1991, n. 353 Corte cost., è esperibile il ricorso per cassazione nel caso di decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari senza preventivo avviso alla persona offesa che abbia ritualmente manifestato la volontà di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero, stante l'identità della ratio normativa con l'ipotesi del ricorso previsto dall'art. 409, sesto comma c.p.p., avverso l'ordinanza di archiviazione emanata dal giudice per le indagini preliminari all'esito dell'udienza in camera di consiglio (art. 409, secondo comma c.p.p.).

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