Art. 111 bis – Codice di procedura penale – Deposito telematico
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 20754/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis, cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell'ordine.
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3087/2024
Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 45316/2023
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.
Cass. civ. n. 44669/2023
La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 29655/2023
La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità. (Fattispecie in cui, in assenza del deposito del decreto di videosorveglianza presso la segreteria dell'ufficio, la data del provvedimento del pubblico ministero è stata individuata in quella di inizio delle operazioni da parte della polizia giudiziaria).