Art. 175 bis – Codice di procedura penale – Malfunzionamento dei sistemi informatici
1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35222/2024
Nel regime del processo in contumacia, la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., che è rimasto immutato anche a seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, si computa dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - e non della sentenza di appello - alla notificazione dell'ordinanza con la quale si concede la restituzione nel termine, anche nel caso in cui sia stato proposto appello dal difensore dell'imputato, già rimesso in termini.
Cass. civ. n. 29322/2024
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.
Cass. civ. n. 29253/2024
In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).
Cass. civ. n. 27141/2024
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 23569/2024
E' preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite.
Cass. civ. n. 22811/2024
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la rivalutazione della questione è preclusa al giudice dell'impugnazione successivamente proposta dall'interessato avverso la sentenza contumaciale.
Cass. civ. n. 14882/2024
La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso.
Cass. civ. n. 14865/2024
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1283/2024
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
Cass. civ. n. 49347/2023
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado attribuisce all'imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza da parte del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rigettare la richiesta di rinnovazione di alcune prove, motivatamente ritenute irrilevanti).
Cass. civ. n. 46232/2023
In tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 43790/2023
E' affetta da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omesso, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, la richiesta delle stesse di restituzione nel temine per la costituzione, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese.
Cass. civ. n. 43718/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.
Cass. civ. n. 42683/2023
In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33269/2023
L'omessa indicazione della trattazione cartolare nell'avviso di fissazione dell'udienza, riportante soltanto la dicitura "è fissata udienza pubblica", notificato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 198 del 2022, non determina un legittimo affidamento in merito alla trattazione orale del ricorso.
Cass. civ. n. 29821/2023
Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado.
Cass. civ. n. 29340/2023
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.
Cass. civ. n. 25556/2023
Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Nella specie - relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza - la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 25287/2023
La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.
Cass. civ. n. 20899/2023
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto.
Cass. civ. n. 16063/2023
In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 15776/2023
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 3365/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.