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Art. 116 — Copie, estratti e certificati

Art. 116 — Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo dei sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 36167/2008

È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetti l’istanza della persona indagata di rilascio di copia degli atti del procedimento conclusosi con decreto d’archiviazione.

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Cass. pen. n. 1784/2006

È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del P.M. di archiviazione, rigetti l’istanza della parte offesa di rilascio di copia degli atti del fascicolo.[Nell’enunciare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l’illegittimità del diniego, precludendo alla parte l’efficace esercizio delle garanzie difensive nel procedimento di archiviazione, riverbera i suoi effetti sul regolare svolgimento di quest’ultimo].

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Cass. pen. n. 45189/2004

L’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, c.p.p., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d’ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 stesso codice. [In motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio a quo poiché l’inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall’art. 271, comma primo, c.p.p., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l’intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l’onere di dedurne la sussistenza].

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Cass. pen. n. 21142/2001

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata previsione della illeggibilità della sentenza quale causa di nullità, atteso che, a norma dell’art. 116 dello stesso codice, la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento che sia leggibile.
In tema di atti del procedimento, la disposizione di cui all’art. 116 c.p.p., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copia a proprie spese, deve essere intesa nel senso che tale diritto si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l’originale dell’atto tale non sia, l’ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la norma è preordinata.

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Cass. pen. n. 2362/2000

È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta dell’imputato di autorizzazione ad estrarre, senza gli omissis, copia dei verbali di interrogatori di collaboratori di giustizia depositati dal P.M. nel fascicolo per il dibattimento pendente a suo carico. [Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che il provvedimento in questione non può considerarsi abnorme, tenuto conto, da un lato, che esso rientra nei poteri del giudice e, dall’altro, che il P.M., nel formare il fascicolo per il dibattimento, può disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto per singoli atti].

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Cass. pen. n. 1815/2000

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328, comma primo, c.p., la condotta di un pretore che rigetta la richiesta del pubblico ministero di estrarre copia degli atti di un procedimento penale ai fini della impugnazione della sentenza, atteso che le parti hanno diritto di esaminare e ottenere copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività inerenti alle facoltà processuali loro riconosciute.

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Cass. pen. n. 5678/1997

Nel procedimento di camera di consiglio disciplinato dall’art. 127 c.p.p., pur non prevedendosi espressamente l’obbligo di deposito dei relativi atti, prima dell’udienza di discussione [come invece previsto, ad esempio, dagli artt. 309, comma ottavo, 416, comma secondo, 466 c.p.p.], detto obbligo può agevolmente dedursi dal complesso della disciplina in questione, sol che si consideri come una diversa interpretazione renderebbe pressoché inutile sul piano fattuale la comunicazione anticipata della data d’udienza, peraltro prevista a pena di nullità, volta che a tale comunicazione non fosse correlato il corrispondente diritto della parte di prendere cognizione degli atti del procedimento; diritto che peraltro non comprende anche quello di estrarre copia dei detti atti, operando invece, a tale ultimo riguardo, la disciplina dettata dall’art. 116 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5683/1995

L’art. 116, comma 2, c.p.p., secondo il quale sulla richiesta di copie, estratti e certificati di atti, «provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio e il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione e la sentenza», va interpretato nel senso che la competenza del pubblico ministero e quella del giudice procedente vanno correlate, rispettivamente, con carattere di reciproca esclusività, alla fase delle indagini preliminari e a quella aperta dalla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. È, pertanto, da qualificare come abnorme [in quanto proveniente da organo privo di qualsivoglia potere al riguardo], il provvedimento con il quale il Gip, richiesto di disporre l’archiviazione degli atti nei confronti di taluni soggetti sottoposti a indagine, autorizzi il rilascio di copia degli atti medesimi ad altro soggetto, nei cui confronti le indagini debbono invece proseguire.

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Cass. pen. n. 1412/1995

Avverso il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria sull’istanza di rilascio di copie degli atti processuali non è ammissibile l’incidente di esecuzione. Trattandosi di provvedimento di carattere puramente amministrativo sottratto a qualunque impugnazione il ricorso a tale rimedio costituirebbe espediente per renderlo surrettiziamente ricorribile attraverso il meccanismo dell’art. 666 comma sesto c.p.p. ed in tal modo verrebbe posto nel nulla il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568 comma primo c.p.p.
Il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria sull’istanza di rilascio di copie degli atti processuali è inoppugnabile: la possibilità di impugnazione non è infatti prevista né dall’art. 116 c.p.p. che disciplina specificatamente la materia né da altre disposizioni; d’altro canto la stessa non è desumibile dall’art. 111 Cost. non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate da tale norma.

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Cass. pen. n. 4212/1994

L’esercizio del potere discrezionale di autorizzazione al rilascio di copia degli atti, di cui all’art. 116 c.p.p., da parte di organo giudiziario incompetente, non comporta nullità di sorta, non rientrando tale violazione in nessuna delle categorie di nullità generale né essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione in materia.

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Cass. pen. n. 2094/1994

L’art. 324 c.p.p., che disciplina il procedimento di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro, stabilisce al comma sesto ultima parte che «fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria». Tale obbligo di deposito è funzionale al diritto del difensore dell’indagato di svolgere la sua funzione, per l’esercizio della quale non è possibile ridurre all’esame la facoltà del difensore stesso, ma essa deve considerarsi estesa alla possibilità di estrarre copia degli atti. Pertanto, il diniego dell’esercizio del diritto di estrarre copia degli atti depositati dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178 lett. c] c.p.p., risolvendosi nell’indebita restrizione del diritto di assistenza e rappresentanza dell’indagato, e tale nullità deve essere dichiarata dal giudice se dedotta nei termini di cui all’art. 180 stesso codice.

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Cass. pen. n. 4943/1994

La mancata autorizzazione al rilascio di copia degli atti, nei casi in cui non è espressamente sancito il diritto a tale rilascio, non costituisce motivo di lesione del diritto di difesa dell’imputato, non essendo ravvisabile, in tali casi, un concreto diritto del difensore al rilascio della copia e potendo soltanto l’impedimento all’esercizio di un siffatto diritto porsi come violazione del più ampio diritto di difesa. [Fattispecie in cui il difensore dell’indagato lamentava la lesione del diritto di difesa essendogli stato rifiutato il rilascio di copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale che doveva procedere al riesame del provvedimento coercitivo disposto nei confronti del suo assistito].

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Cass. pen. n. 1940/1993

L’onere di munirsi della preventiva autorizzazione, quando prescritta, ad ottenere copia degli atti processuali grava anche sull’indagato o imputato, ancorché detenuto. [In motivazione, la S.C. ha precisato che la circostanza che il detenuto non possa direttamente consultare gli atti del processo non lede il suo diritto di difesa personale e diretta, in quanto egli può chiedere e ottenere copia di tutti gli atti del processo che poi può consultare nello stato di detenzione].
Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre: 1] durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali; 2] del rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione; 3] l’autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l’istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l’esercizio di questa facoltà non è necessariamente conseguente al deposito ed è subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

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