Art. 114 – Codice di procedura penale – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405 ss., 554] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424], fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292.
2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 bis o 454.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 501, 503].
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 22988/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 21437/2024
In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Cass. civ. n. 20337/2024
La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l'art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.
Cass. civ. n. 12362/2024
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Cass. civ. n. 10649/2024
In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 8440/2024
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione degli obblighi di informativa al pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 5, commi 1, 3, 6, del regolamento sulle operazioni con parti correlate (emanato con delibera Consob n. 17221 del 2010 attuativo dell'art. 2391-bis c.c.) allorquando le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate non siano adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell'organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente emittente quotato in borsa; ciò in quanto la disciplina persegue l'obiettivo, fissato dall'art. 2391-bis c.c., di assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell'ottica della tutela del mercato e degli investitori.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la sussistenza formale della violazione poiché, al momento dell'approvazione della delibera, la parte correlata, che aveva proposto l'operazione, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente con effetto immediato, senza che tuttavia la società avesse adottato nell'immediatezza regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione approvata).
Cass. civ. n. 6486/2024
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.
Cass. civ. n. 1269/2024
In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica).
Cass. civ. n. 544/2024
In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all'interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga).
Cass. civ. n. 46213/2023
In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).
Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Cass. civ. n. 32816/2023
Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza. Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.
Cass. civ. n. 26525/2023
In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).
Cass. civ. n. 9519/2023
In tema di ICI, l'occupazione "sine titulo" di un appartamento da parte di un privato non spoglia il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga la radicale trasformazione dell'immobile, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta, ancorché il bene sia detenuto dall'occupante, impregiudicato il suo diritto a far valere eventuali pretese di carattere risarcitorio.
Cass. civ. n. 3984/2023
La nomina del direttore generale delle aziende speciali, enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e da ritenersi parti dell'ente territoriale nel quadro della sua organizzazione unitaria, deve avvenire previo svolgimento di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 702 del 1978; ne consegue che, ove non sia preceduta da pubblico concorso (da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti), la medesima nomina deve ritenersi nulla.
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. pen. n. 21290/2017
Ai fini dell'integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 cod. proc. pen. una denuncia presentata al P.M. o alla polizia giudiziaria, in quanto non atto di indagine compiuto da costoro.
Cass. pen. n. 32846/2014
Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.
Cass. pen. n. 13494/2011
Il reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), pur potendo avere ad oggetto, oltre agli “atti” propriamente detti, anche i “documenti”, presuppone che anch'essi, come gli “atti”, derivino da attività d'indagine compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, solo a tale condizione configurandosi, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., l'obbligo del segreto che determina il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p.. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il suddetto reato nel caso in cui vengano pubblicati documenti che, pur se acquisiti agli atti del procedimento penale per ordine del pubblico ministero o per iniziativa della polizia giudiziaria, siano stati prodotti da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui la pubblicazione aveva avuto ad oggetto il contenuto di un'informativa inviata da un organo meramente amministrativo quale l'agenzia delle entrate al procuratore della Repubblica; informativa nella quale erano indicati i nomi di cittadini italiani cui erano intestati depositi presso una banca sita nel territorio del principato del Liechtenstein).
Cass. pen. n. 3896/2003
La notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all'interno, del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.
Cass. pen. n. 6864/1994
L'art. 684 c.p. (che punisce «chiunque pubblica, in tutto o in parte ... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione) non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma recepisce in proposito quanto espressamente dettato nel codice di rito (art. 164 c.p.p. 1930 e art. 114 c.p.p.). Le modifiche introdotte dall'art. 114 c.p.p. vigente, in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione, non hanno comportato una successione di leggi penali, sicché non può porsi questione di diritto transitorio, né hanno dato luogo ad una abolitio criminis della fattispecie descritta dagli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p. 1930. Il «fatto» descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, nella sentenza, immutato (la pubblicazione arbitraria di un procedimento penale); ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela, ciò che non è sufficiente a determinare una successione di leggi penali.