Art. 141 – Codice di procedura penale – Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 11514/2017
In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo.
Cass. civ. n. 41761/2013
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione", per cui, data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. civ. n. 39848/2013
La notifica di atti del procedimento penale ad una società, ancorchè priva di personalità giuridica, va effettuata secondo le forme stabilite dal codice di procedura civile atteso il richiamo contenuto nel comma terzo dell'art. 154 cod. proc. pen. e, in ipotesi di notifica indirizzata al legale rappresentante, è, di conseguenza, applicabile l'art. 140 cod. proc. civ. che presuppone, però, che sia individuato il luogo della notifica, ma non vi sia la presenza del destinatario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. in quanto non era stato possibile individuare il luogo della notifica, per essere il destinatario sconosciuto).
Cass. civ. n. 4176/2013
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione", per cui, data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. civ. n. 17422/2011
La regola dell'inutilizzabilità per l'omessa riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona detenuta è circoscritta al solo ambito cautelare, ma non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale.
Cass. civ. n. 39061/2009
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità.
Cass. civ. n. 41160/2002
In tema di inutilizzabilità, quando questa sia prevista solo come conseguenza dell'inosservanza di determinati adempimenti, la sua sussistenza può essere affermata unicamente a condizione che detta inosservanza risulti positivamente dimostrata, per cui non può ritenersi sufficiente la sola mancanza, in atti, della prova documentale dell'adempimento di cui, di volta in volta, si fa questione, a meno che detta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente richiesta dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che, in sede di riesame, potesse essere validamente sostenuta l'inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti in stato di detenzione per il solo fatto che non erano state trasmesse al tribunale le registrazioni fonografiche previste dall'art. 141 bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 10462/2001
Le forme e le modalità di assunzione di atti processuali all'estero soggiacciano alle regole processuali del luogo di assunzione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge quando, come nella specie, le dichiarazioni rese all'estero non siano state registrate ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., atteso peraltro che tale modalità di documentazione, richiesta dalla norma italiana, non attiene alla sfera dei principi di ordine pubblico interno.
Cass. civ. n. 2143/2001
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
Cass. civ. n. 1601/2000
La norma dell'art. 141 bis c.p.p., introdotta dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 332 - secondo cui l'interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione deve essere documentato integralmente con sistemi di riproduzione fonografica o audiovisiva-, attiene alla documentazione della prova e non alla sua valutazione, con la conseguenza che non possono non applicarsi le regole vigenti al momento della acquisizione. Ne discende che sono utilizzabili le dichiarazioni rese anteriormente alla entrata in vigore della predetta norma senza che l'interrogatorio sia stato assunto in mancanza dei predetti mezzi. Nè può porsi un problema di legittimità costituzionale tra indagati per violazione dell'art. 3 Cost., perché tale disparità trova giustificazione nella diversità delle norme al momento vigenti.
Cass. civ. n. 617/2000
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona detenuta, la sanzione di inutilizzabilità ex art. 141 bis c.p.p. consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, ovvero alla ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva. La semplice mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice.
Cass. civ. n. 403/2000
La disciplina in tema di documentazione dell'interrogatorio - che non si svolga in udienza - della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest'ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell'atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all'interrogatorio.
Cass. civ. n. 4036/2000
La disciplina in tema di documentazione dell'interrogatorio — che non si svolga in udienza — della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest'ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell'atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all'interrogatorio.
Cass. civ. n. 3723/1999
Si verifica lesione essenziale del diritto di difesa in sede di riesame quando, tra gli atti trasmessi dalla autorità procedente, manchino sia la trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato dell'indagato, sia il verbale in forma riassuntiva. Quest'ultimo, infatti, garantisce che l'interrogatorio si è verificato e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La trascrizione della registrazione dell'interrogatorio, per altro, può essere omessa solo in presenza della verbalizzazione riassuntiva, con la conseguenza che la mancanza di entrambi gli atti, pur se al tribunale siano state trasmesse le sole «cassette», rende inutilizzabile un atto che ha funzione di garanzia e costituisce momento fondamentale della strategia difensiva.
Cass. civ. n. 3021/1999
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da imputato detenuto, è sufficiente il verbale riassuntivo che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio almeno fino al momento in cui, su richiesta di parte, non venga trascritta la riproduzione integrale.
Cass. civ. n. 849/1999
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di «detenzione». Data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato «detenuto» il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in «luogo protetto», dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. civ. n. 2958/1998
Il disposto di cui all'art. 141 bis c.p.p., relativo all'obbligo di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, di ogni interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione, salvo che esso abbia luogo in udienza, trova applicazione, conformemente al testuale dettato normativo, con riguardo al solo «interrogatorio» in senso stretto, con esclusione, quindi, delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, commi 1 e 7 c.p.p.; il che ha anche una riconoscibile ragione di ordine logico, atteso che, verificandosi le condizioni previste dagli artt. 503, comma 5, e 513, commi 1 e 2, c.p.p., solo l'interrogatorio, fra gli atti di assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese da imputati o indagati, appare suscettibile di assumere piena valenza probatoria nei confronti tanto del dichiarante quanto di terzi.
Cass. civ. n. 2322/1997
L'obbligo previsto dall'art. 141 bis c.p.p., di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità di “ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione”, salvo il caso in cui esso abbia luogo in udienza, deve essere osservato ogni qual volta si tratti di assumere dichiarazioni, ancorché definibili come “spontanee”, aventi ad oggetto fatti nei quali il dichiarante sia o possa essere coinvolto in qualità di imputato o indagato nello stesso procedimeto o in procedimento connesso o interrogatoriamente collegato, rimanendo invece esclusa la necessità di osservanza del detto obbligo quando le dichiarazioni da assumere riguardino fatti nei quali il dichiarante non sia in alcun modo coinvolto, si che la sua posizione possa essere assimilata a quella del teste o della persona informata sui fatti.
Cass. civ. n. 6278/1996
L'art. 141 bis c.p.p. — introdotto con l'art. 2 della L. 8 agosto 1995 n. 332 — prevede, a pena di inutilizzabilità, che ogni interrogatorio, che non si svolga in udienza, di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Per quel che concerne gli interrogatori resi precedentemente alla suddetta innovazione legislativa, la loro regolare documentazione, correttamente eseguita secondo le norme vigenti in quel momento, comporta automaticamente l'utilizzabilità del contenuto dei relativi atti, che non può venir meno, per il principio del tempus regit actum che vige di norma in materia processuale, a seguito di normativa intervenuta successivamente alla giuridica esistenza dell'atto, non potendosi trasformare — in tale situazione — il contenuto, legittimamente documentato al momento della sua formazione, in prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge successiva.
Cass. civ. n. 1815/1996
Le disposizioni dell'art. 141 bis c.p.p. si riferiscono all'interrogatorio assunto dall'autorità giudiziaria e non sono applicabili alle dichiarazioni spontanee, fatte dall'indagato di propria iniziativa e non su richiesta della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 865/1996
Tanto le disposizioni contenute nell'art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell'art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell'interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero - con particolare riguardo alle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. - che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità).
Cass. civ. n. 6194/1996
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 bis e 275, comma terzo, c.p.p., in quanto l'eventuale disparità di trattamento tra gli indagati determinata dal diverso momento del tempo di applicazione di dette norme è irrilevante, potendo essa dar luogo a illegittimità costituzionale solo quando non trovi giustificazione razionale nella diversità delle situazioni di fatto disciplinate, diversità che può consistere anche nel solo elemento temporale.
Cass. civ. n. 5912/1995
L'eventuale inutilizzabilità dell'interrogatorio per inosservanza delle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. (inserito dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332), non implica il divieto di valutare come gravi indizi di colpevolezza, ai fini cautelari, le spontanee dichiarazioni che siano state rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.