Art. 141 – Codice di procedura penale – Dichiarazioni orali delle parti

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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