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Art. 140 — Modalità di documentazione in casi particolari

Art. 140 — Modalità di documentazione in casi particolari

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [ 127, 134 ].

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità [ 420, 510, 666 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3348/2004

Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall’art. 140 c.p.p., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell’art. 142 c.p.p. nè in altre previsioni.

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