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Art. 147 — Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete

Art. 147 — Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32924/2004

Non sussiste l’obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.

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