Art. 146 – Codice di procedura penale – Conferimento dell’incarico
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 41624/2006
Il conferimento dell'incarico all'interprete non comporta l'obbligo per lo stesso di prestare giuramento e il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 26 maggio 2006).
Cass. civ. n. 13208/2005
A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.