Art. 183 – Codice di procedura penale – Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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