Art. 182 – Codice di procedura penale – Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1859/2025
In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.
Cass. civ. n. 28489/2024
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 22772/2024
In tema di consecuzione tra procedure concorsuali, la prededuzione prevista dall'art. 182-quinquies l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, ancorché il piano concordatario eventualmente contempli o rifletta una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 21050/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 15825/2024
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 15675/2024
L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullità per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.
Cass. civ. n. 15177/2024
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 12831/2024
In tema di processo tributario, il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83 c.p.c., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo l'interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) - invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità.
Cass. civ. n. 10864/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 1806/2024
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 1624/2024
In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.
Cass. civ. n. 50320/2023
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
Cass. civ. n. 49964/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47308/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 44017/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Cass. civ. n. 43706/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 187, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 32360/2023
In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).
Cass. civ. n. 28251/2023
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Cass. civ. n. 27880/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 27467/2023
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 26222/2023
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).
Cass. civ. n. 24817/2023
In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l'azione proposta dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell'effetto di ratifica).
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 15657/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 12810/2023
In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 2332/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 938/2023
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.
Cass. civ. n. 286/2023
In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.
Cass. civ. n. 52/2023
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).
Cass. pen. n. 7686/2018
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Cass. pen. n. 11400/2015
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all'udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell'omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l'ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell'udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all'esame del perito).
Cass. pen. n. 5396/2015
Nel caso in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 44075/2014
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell'indagata o di altre persone in grado di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita).
Cass. pen. n. 11953/2014
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 441, comma primo cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell'aggravante delle più persone riunite, di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M., presente l'imputato ed il difensore che nulla eccepirono).
Cass. pen. n. 11817/2014
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Cass. pen. n. 44247/2013
In tema di notificazioni al difensore, l'inefficacia del tentativo compiuto presso il domicilio risultante agli atti del competente Ordine degli Avvocati, anche se non addebitabile all'ufficio procedente, non integra di per sè il risultato di una negligenza del professionista, valutabile ai fini della sanatoria della nullità per omessa notifica, in difetto di accertamenti da parte del giudice sulla insuperabilità del difetto di diligenza della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la conseguente nullità non sanabile ai sensi dell'art. 182 comma primo cod. pen., non avendo il giudice accertato da quanto tempo fosse avvenuto il trasferimento dello studio professionale del difensore, nè se la mancata registrazione del tramutamento presso l'Ordine degli avvocati, fosse addebitabile o meno ad una sua negligenza).
Cass. pen. n. 36671/2013
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile. (Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall'art. 407 c.p.p. e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).
Cass. pen. n. 31358/2013
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.
Cass. pen. n. 15239/2012
Integra una nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma primo ter. (Nella specie, la Corte ha escluso che la nullità potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame).
Cass. pen. n. 6255/2012
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall'art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l'avviso al difensore della data fissata per l'audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell'audizione, a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p.
Cass. pen. n. 13392/2011
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182, c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.
Cass. pen. n. 12765/2011
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.
Cass. pen. n. 11765/2011
La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.
Cass. pen. n. 39060/2009
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice).
Cass. pen. n. 45144/2008
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall'imputato che vi ha dato causa.
Cass. pen. n. 6743/2008
La nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell'atto.
Cass. pen. n. 36/2005
La nullità, di ordine generale ma a regime c.d. «intermedio», derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., qualora non venga dedotta, prima del compimento dell'atto, dall'interessato o dal difensore d'ufficio dal quale egli sia assistito. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 5982/2002
In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).
Cass. pen. n. 3927/2002
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).
Cass. pen. n. 24077/2001
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
Cass. pen. n. 20382/2001
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).
Cass. pen. n. 2539/2000
L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche od ambientali va riferita alle sole violazioni delle condizioni richieste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali, come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 od alla mancata motivazione del decreto autorizzativo, determinano, semmai, l'invalidità del mezzo istruttorio, giacché la categoria dell'inutilizzabilità inerisce alle prove vietate per la loro intrinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto di una manifesta illegittimità del procedimento acquisitivo, che le ponga al di fuori del sistema processuale. Ne consegue che il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione (nella specie telefoniche ed ambientali) mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l'ufficio della procura della Repubblica rileva sotto il profilo della nullità delle intercettazioni, quale effetto del vizio del decreto autorizzativo, e non della loro inutilizzabilità, sicché la relativa denuncia soggiace ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p.
Cass. pen. n. 13291/1998
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità, ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
Cass. pen. n. 12650/1998
L'atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell'art. 486 c.p.p. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., perché compiuto in violazione di una norma concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Né tale nullità (di tipo intermedio) può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. per il fatto che il difensore d'ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria).
Cass. pen. n. 4009/1998
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 2204/1998
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).
Cass. pen. n. 3287/1998
Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l'ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. pen. n. 4017/1997
L'art. 182, comma 2, c.p.p., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, «immediatamente dopo» il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle «memorie o richieste» che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate «in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 att. c.p.p. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall'interrogatorio dell'indagato).
Cass. pen. n. 5167/1996
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio. Questo principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.
Cass. pen. n. 3852/1996
Qualora l'imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b), c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell'appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall'omessa comunicazione della sentenza.
Cass. pen. n. 5021/1996
L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 c.p.p. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. (Fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto).
Cass. pen. n. 12730/1995
L'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 c.p.p. — e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale — comporta una nullità non «assoluta» ed insanabile (artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensì «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183, lettera a), c.p.p., quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio.
Cass. pen. n. 2793/1995
Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e può essere fatto valere con l'impugnazione ex art. 257 c.p.p., ossia col riesame. Nel caso, invece, che il decreto del pubblico ministero contenga solo l'ordine di perquisizione, l'impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla P.G. a norma dell'art. 252 c.p.p. L'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale (essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.), può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p., prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. pen. n. 12385/1995
La nullità di cui all'art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell'udienza, è riconducibile nell'ambito dell'art. 181 c.p.p., e deve essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto.
Cass. pen. n. 3604/1995
In tema di nullità a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.p., rimane preclusa anche la possibilità di rilevazione d'ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p.. (Nella specie trattavasi di nullità afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., era stato disposto il differimento dei colloqui tra l'imputato e il suo difensore).
Cass. pen. n. 6182/1995
L'eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), è tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).
Cass. pen. n. 3986/1995
La natura intermedia di una nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, funzionalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma della prima parte dell'art. 180 c.p.p. deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Non può infatti sostenersi l'intima compenetrazione tra le due fasi per la loro vicinanza topografica (titoli 1 e 2 del libro settimo) e temporale, giacché l'autonomia di quella degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi (artt. 469 e 181, commi terzo e quarto c.p.p.).
Cass. pen. n. 1079/1995
Eventuali irregolarità nella conduzione dell'interrogatorio dell'imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p. (Nella fattispecie, è stato dedotto nel ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall'imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato).
Cass. pen. n. 10819/1994
Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l'espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell'incarico e la fissazione di un termine per l'espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l'audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell'udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l'ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.
Cass. pen. n. 10124/1994
La mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di contumacia, deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo c.p.p., subito dopo tale dichiarazione dal difensore che rappresenta l'imputato.
Cass. pen. n. 3181/1994
L'omessa audizione dell'indagato, il quale sia comparso nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, è sanzionata da nullità (artt. 310 e 127, commi 3 e 5, c.p.p.), peraltro a regime cosiddetto «intermedio» (art. 180 stesso codice). Tale nullità, quindi, deve essere dedotta immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, stante la presenza dell'interessato e del suo difensore all'udienza camerale. Ne consegue che deve considerarsi tardiva l'eccezione sollevata soltanto con il ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 8088/1994
Sebbene l'art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 c.p.p., una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all'imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste).
Cass. pen. n. 5386/1994
La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.
Cass. pen. n. 5189/1994
La nullità comminata dell'art. 497, comma 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 146/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche con riferimento al processo di esecuzione e a quello di sorveglianza, sicché la trattazione degli stessi in tale periodo deve ritenersi illegittima. Tuttavia, nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di trattazione della richiesta formulata nell'udienza fissata nel suddetto periodo, può ritenersi verificata la sanatoria generale di cui all'art. 183, lettera b), c.p.p. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha rilevato che l'interessato ed il suo difensore avevano posto in essere un comportamento processuale univocamente significativo, nel senso di sollecitare una adozione immediata dei provvedimenti invocati, e conseguentemente, ha ritenuto essersi verificata la succitata sanatoria generale).
Cass. pen. n. 5517/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza. Tuttavia, nel caso in cui all'udienza svoltasi in violazione di tale disciplina abbiano presenziato sia l'interessato che il suo difensore, e non sia stata sollevata alcuna eccezione circa la legittimità del processo, la relativa nullità deve ritenersi sanata.
Cass. pen. n. 5305/1994
Anche nel procedimento di sorveglianza, giusto il rinvio operato dall'art. 678 comma primo c.p.p. al disposto dell'art. 666 comma terzo stesso codice, l'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. All'inosservanza di tale disposizione consegue la nullità, assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, dell'udienza nondimeno tenuta e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva del procedimento.
Cass. pen. n. 1222/1994
La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dall'art. 555, secondo comma, c.p.p. per la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, non può integrare un'ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art. 178 del medesimo codice né essendo espressamente definita tale dal predetto art. 555. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, perché ricompresa tra le questioni preliminari che, se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti per essere immediatamente decise, sono altrimenti precluse.
Cass. pen. n. 4131/1993
Sulla revoca dell'indulto condizionato l'art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d'ufficio, è inevitabile l'integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l'omissione delle cui formalità (ed in particolare dell'avviso al condannato e della presenza del difensore) è causa di nullità assuluta.
Cass. pen. n. 9852/1993
Nel caso in cui il difensore abbia regolarmente presentato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, egli non può dolersi della mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza stessa, atteso che, essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l'avviso di deposito era preordinato, e cioè la presentazione dei motivi di appello, la nullità conseguente a tale mancata notificazione deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b) c.p.p.
Cass. pen. n. 2233/1993
Nel caso di procedimento svoltosi davanti al tribunale del riesame, qualora l'indagato non sia stato sentito dal magistrato del luogo ove era detenuto, pur avendone fatto espressa istanza la nullità prevista dall'art. 127, quinto comma, c.p.p., speciale perché contemplata espressamente in relazione a tale situazione, è, tuttavia, una nullità relativa, sanabile ai sensi degli artt. 182 e 183 stesso codice.
Cass. pen. n. 6330/1993
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 240 bis att. c.p.p., l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l'effetto di legittimare l'applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione - non sanzionata specificamente (a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato) come vizio del decreto di citazione dall'art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p., in relazione all'art. 429 dello stesso codice - dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto si riflette sull'assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all'udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l'irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all'onere di accompagnare l'eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l'irregolarità e di ottenere i termini a difesa.
Cass. pen. n. 1930/1993
Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127, quinto comma, c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilità dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione.
Cass. pen. n. 116/1993
La mancata citazione a giudizio della parte offesa costituisce, per espressa previsione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. una nullità di ordine generale e a regime intermedio, rilevabile di ufficio e deducibile nel giudizio di primo grado fino alla deliberazione della relativa sentenza. (Fattispecie in tema di giudizio pretorile).
Cass. pen. n. 415/1993
Avuto riguardo al principio dell'autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l'eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullità possa da queste essere fatta valere. (Applicazione in tema di giudizio di prevenzione).
Cass. pen. n. 1381/1992
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, le garanzie difensive fondamentali non possono superare lo stesso concreto interesse della parte manifestatosi attraverso il suo comportamento. Ne consegue pertanto, che quando sia stato assicurato il contraddittorio sulla valutazione di un atto addotto dal P.M. nel corso dell'udienza a norma dell'art. 309 comma nono c.p.p., la difesa non può dolersi in sede di legittimità per la mancata concessione di un termine sia pure brevissimo per l'esame dell'atto, quando tale termine non sia stato richiesto, atteso che l'eventuale nullità è da ritenere sanata a norma dell'art. 182 comma secondo c.p.p.
Cass. pen. n. 2566/1992
Poiché, per espressa formulazione del quinto comma dell'art. 127 c.p.p., la disposizione concernente l'audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, del detenuto che ne faccia richiesta, non è prevista a pena di nullità assoluta, ma a pena di nullità, l'inosservanza di detta disposizione soggiace ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 182, 180 e 181 c.p.p. Ne consegue che se l'eccezione di nullità non è proposta all'udienza camerale, la nullità stessa resta definitivamente sanata.
Cass. pen. n. 1897/1992
La nullità derivante dall'inosservanza del termine di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., pur essendo di ordine generale, non ha, tuttavia, carattere assoluto ed è quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 687/1991
Allorché, a seguito di arresto in flagranza, si proceda a giudizio direttissimo, il pretore ha l'obbligo, prima di pronunciarsi sulla convalida dell'arresto, di sentire il difensore presente, a norma dell'art. 391, comma terzo, nuovo c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui è il P.M. a disporre che l'arrestato sia posto a sua disposizione, ma anche nell'ipotesi in cui sono gli stessi agenti o ufficiali di P.G. che hanno eseguito l'arresto, a condurre direttamente l'arrestato davanti a lui per la convalida ed il contestuale giudizio (art. 566 comma primo, secondo, terzo e quarto stesso codice). La violazione di tale obbligo, trattandosi dell'intervento e non della presenza del difensore, comporta non una nullità assoluta, bensì una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) stesso codice, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del provvedimento di convalida ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 comma secondo, n. 3 stesso codice.
Cass. pen. n. 14631/1990
Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l'imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti. La violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, del nuovo c.p.p., deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica. L'omissione di tale eccezione si risolve nell'accettazione tacita degli effetti dell'atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell'art. 183, lett. a) del suddetto codice (fattispecie in cui il pubblico ministero, dopo aver espresso il suo consenso al giudizio abbreviato, aveva contestato la recidiva senza che il difensore eccepisse, immediatamente dopo, la nullità di tale contestazione).