Art. 182 – Codice di procedura penale – Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7686/2018
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Cass. civ. n. 11400/2015
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all'udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell'omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l'ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell'udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all'esame del perito).
Cass. civ. n. 5396/2015
Nel caso in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 44075/2014
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell'indagata o di altre persone in grado di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita).
Cass. civ. n. 11953/2014
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 441, comma primo cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell'aggravante delle più persone riunite, di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M., presente l'imputato ed il difensore che nulla eccepirono).
Cass. civ. n. 11817/2014
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Cass. civ. n. 36671/2013
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile. (Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall'art. 407 c.p.p. e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 31358/2013
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.
Cass. civ. n. 15239/2012
Integra una nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma primo ter. (Nella specie, la Corte ha escluso che la nullità potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame).
Cass. civ. n. 6255/2012
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall'art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l'avviso al difensore della data fissata per l'audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell'audizione, a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 13392/2011
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182, c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.
Cass. civ. n. 12765/2011
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.
Cass. civ. n. 11765/2011
La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 39060/2009
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice).
Cass. civ. n. 45144/2008
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall'imputato che vi ha dato causa.
Cass. civ. n. 6743/2008
La nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell'atto.
Cass. civ. n. 36/2005
La nullità, di ordine generale ma a regime c.d. «intermedio», derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., qualora non venga dedotta, prima del compimento dell'atto, dall'interessato o dal difensore d'ufficio dal quale egli sia assistito. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 5982/2002
In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).
Cass. civ. n. 3927/2002
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).
Cass. civ. n. 24077/2001
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 20382/2001
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).
Cass. civ. n. 13291/1998
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità, ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
Cass. civ. n. 12650/1998
L'atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell'art. 486 c.p.p. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., perché compiuto in violazione di una norma concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Né tale nullità (di tipo intermedio) può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. per il fatto che il difensore d'ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria).
Cass. civ. n. 4009/1998
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 3287/1998
Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l'ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. civ. n. 2204/1998
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).
Cass. civ. n. 5167/1996
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio. Questo principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.
Cass. civ. n. 3852/1996
Qualora l'imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b), c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell'appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall'omessa comunicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 12730/1995
L'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 c.p.p. — e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale — comporta una nullità non «assoluta» ed insanabile (artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensì «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183, lettera a), c.p.p., quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio.
Cass. civ. n. 12385/1995
La nullità di cui all'art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell'udienza, è riconducibile nell'ambito dell'art. 181 c.p.p., e deve essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto.