Art. 182 – Codice di procedura penale – Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15239/2012
Integra una nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma primo ter. (Nella specie, la Corte ha escluso che la nullità potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame).
Cass. civ. n. 6255/2012
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall'art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l'avviso al difensore della data fissata per l'audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell'audizione, a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 13392/2011
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182, c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.
Cass. civ. n. 12765/2011
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.
Cass. civ. n. 11765/2011
La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 39060/2009
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice).
Cass. civ. n. 45144/2008
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall'imputato che vi ha dato causa.
Cass. civ. n. 36/2005
La nullità, di ordine generale ma a regime c.d. «intermedio», derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., qualora non venga dedotta, prima del compimento dell'atto, dall'interessato o dal difensore d'ufficio dal quale egli sia assistito. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 3927/2002
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).
Cass. civ. n. 24077/2001
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 20382/2001
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63).
Cass. civ. n. 13291/1998
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità, ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
Cass. civ. n. 12650/1998
L'atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell'art. 486 c.p.p. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., perché compiuto in violazione di una norma concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Né tale nullità (di tipo intermedio) può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. per il fatto che il difensore d'ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria).
Cass. civ. n. 4009/1998
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 3287/1998
Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l'ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. civ. n. 2204/1998
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).
Cass. civ. n. 3852/1996
Qualora l'imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b), c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell'appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall'omessa comunicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 12730/1995
L'inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato stabilito dall'art. 601 c.p.p. — e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale — comporta una nullità non «assoluta» ed insanabile (artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato) bensì «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 183, lettera a), c.p.p., quando non sia stata eccepita dall'imputato o dal suo difensore in quel giudizio.
Cass. civ. n. 12385/1995
La nullità di cui all'art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell'udienza, è riconducibile nell'ambito dell'art. 181 c.p.p., e deve essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto.
Cass. civ. n. 10124/1994
La mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di contumacia, deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo c.p.p., subito dopo tale dichiarazione dal difensore che rappresenta l'imputato.
Cass. civ. n. 8088/1994
Sebbene l'art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 c.p.p., una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all'imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste).
Cass. civ. n. 5517/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza. Tuttavia, nel caso in cui all'udienza svoltasi in violazione di tale disciplina abbiano presenziato sia l'interessato che il suo difensore, e non sia stata sollevata alcuna eccezione circa la legittimità del processo, la relativa nullità deve ritenersi sanata.
Cass. civ. n. 1222/1994
La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dall'art. 555, secondo comma, c.p.p. per la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, non può integrare un'ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art. 178 del medesimo codice né essendo espressamente definita tale dal predetto art. 555. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, perché ricompresa tra le questioni preliminari che, se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti per essere immediatamente decise, sono altrimenti precluse.
Cass. civ. n. 146/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche con riferimento al processo di esecuzione e a quello di sorveglianza, sicché la trattazione degli stessi in tale periodo deve ritenersi illegittima. Tuttavia, nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di trattazione della richiesta formulata nell'udienza fissata nel suddetto periodo, può ritenersi verificata la sanatoria generale di cui all'art. 183, lettera b), c.p.p. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha rilevato che l'interessato ed il suo difensore avevano posto in essere un comportamento processuale univocamente significativo, nel senso di sollecitare una adozione immediata dei provvedimenti invocati, e conseguentemente, ha ritenuto essersi verificata la succitata sanatoria generale).
Cass. civ. n. 6330/1993
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 240 bis att. c.p.p., l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l'effetto di legittimare l'applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione - non sanzionata specificamente (a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato) come vizio del decreto di citazione dall'art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p., in relazione all'art. 429 dello stesso codice - dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto si riflette sull'assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all'udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l'irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all'onere di accompagnare l'eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l'irregolarità e di ottenere i termini a difesa.
Cass. civ. n. 4131/1993
Sulla revoca dell'indulto condizionato l'art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d'ufficio, è inevitabile l'integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l'omissione delle cui formalità (ed in particolare dell'avviso al condannato e della presenza del difensore) è causa di nullità assuluta.
Cass. civ. n. 415/1993
Avuto riguardo al principio dell'autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l'eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullità possa da queste essere fatta valere. (Applicazione in tema di giudizio di prevenzione).
Cass. civ. n. 2566/1992
Poiché, per espressa formulazione del quinto comma dell'art. 127 c.p.p., la disposizione concernente l'audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, del detenuto che ne faccia richiesta, non è prevista a pena di nullità assoluta, ma a pena di nullità, l'inosservanza di detta disposizione soggiace ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 182, 180 e 181 c.p.p. Ne consegue che se l'eccezione di nullità non è proposta all'udienza camerale, la nullità stessa resta definitivamente sanata.
Cass. civ. n. 687/1991
Allorché, a seguito di arresto in flagranza, si proceda a giudizio direttissimo, il pretore ha l'obbligo, prima di pronunciarsi sulla convalida dell'arresto, di sentire il difensore presente, a norma dell'art. 391, comma terzo, nuovo c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui è il P.M. a disporre che l'arrestato sia posto a sua disposizione, ma anche nell'ipotesi in cui sono gli stessi agenti o ufficiali di P.G. che hanno eseguito l'arresto, a condurre direttamente l'arrestato davanti a lui per la convalida ed il contestuale giudizio (art. 566 comma primo, secondo, terzo e quarto stesso codice). La violazione di tale obbligo, trattandosi dell'intervento e non della presenza del difensore, comporta non una nullità assoluta, bensì una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) stesso codice, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del provvedimento di convalida ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 comma secondo, n. 3 stesso codice.
Cass. civ. n. 14631/1990
Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l'imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti. La violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, del nuovo c.p.p., deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica. L'omissione di tale eccezione si risolve nell'accettazione tacita degli effetti dell'atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell'art. 183, lett. a) del suddetto codice (fattispecie in cui il pubblico ministero, dopo aver espresso il suo consenso al giudizio abbreviato, aveva contestato la recidiva senza che il difensore eccepisse, immediatamente dopo, la nullità di tale contestazione).