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Art. 445 — Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

Art. 445 — Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter .

1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna .

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale .

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 101 c.p. ]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 35191/2018

In tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura.

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Cass. pen. n. 55453/2017

La disposizione contenuta nell’art. 5, comma 2, lett. h] del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 – che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato – non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall’interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.

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Cass. pen. n. 54958/2017

È affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto “allargato” nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata.

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Cass. pen. n. 46400/2017

In tema di patteggiamento, l’avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l’art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.

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Cass. pen. n. 37472/2017

Tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.

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Cass. pen. n. 11045/2017

È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l’autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l’estinzione di ogni effetto penale dello stesso.

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Cass. pen. n. 5501/2017

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.

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Cass. pen. n. 6787/2015

In tema di patteggiamento, la previsione di cui all’art. 445 cod. proc. pen. – per la quale l’applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione [sola o congiunta con pena pecuniaria] non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali – si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

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Cass. pen. n. 48375/2014

In tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell’applicare la pena richiesta e condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica.

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Cass. pen. n. 32869/2014

È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna se, nel termine di cinque anni in caso di delitto o di due anni in caso di contravvenzioni, l’autore commette un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, ancorché il nuovo reato oggetto di altro decreto penale di condanna sia stato dichiarato estinto per non aver l’interessato commesso l’ulteriore reato nei cinque o due anni successivi.

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Cass. pen. n. 30011/2014

L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della “stessa indole” che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell’effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.

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Cass. pen. n. 7067/2013

In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. pen. comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.

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Cass. pen. n. 5050/2012

In caso di applicazione di pena concordata [art. 444 c.p.p.] per il reato di favoreggiamento della prostituzione é suscettibile di confisca facoltativa l’autovettura utilizzata per il trasporto delle prostitute, qualora il bene sia legato alla commissione dell’illecito da una relazione di asservimento strumentale non occasionale, che riveli il pericolo di possibile reiterazione dell’attività criminosa.

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Cass. pen. n. 5040/2012

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e] e 25, comma primo, lett. e] del d.P.R. n. 313 del 2002

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Cass. pen. n. 43816/2008

In tema di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca facoltativa, a norma del primo comma dell’art. 445 c.p.p., deve fornire adeguata motivazione.

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Cass. pen. n. 42841/2008

La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall’art. 86, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.

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Cass. pen. n. 262/2008

La disposizione di cui al comma secondo dell’art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, «l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» va intesa nel senso che il requisito della «identità» di indole, che deve caratterizzare l’ulteriore reato perché possa operare la preclusione all’estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti.

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Cass. pen. n. 32801/2005

In caso di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti di legge, richiede comunque che la sussistenza di tali presupposti sia accertata con pronuncia giudiziale, da adottarsi previa acquisizione, se necessario, anche d’ufficio, degli elementi atti a dimostrarla o ad escluderla. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso dell’interessato, ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che essa non fosse necessaria e che, comunque, non fosse possibile accertare l’avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, non essendo all’uopo sufficienti le mere risultanze del certificato penale]. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 31366/2005

In base alla nuova formulazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a], della legge 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere disposta la confisca in tutti i casi di cui all’art. 240 c.p., ivi compresi, quindi, quelli in cui essa sia prevista come facoltativa, in quanto incidente su cose costituenti prodotto o profitto del reato, sempre che in ordine alla ritenuta sussistenza di tale condizione il giudice fornisca adeguata motivazione. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 12208/2004

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, [nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale] in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all’art. 445 c.p.p. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.

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Cass. pen. n. 17650/2003

Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell’imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all’attività dell’Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall’art. 445 c.p.p.

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Cass. pen. n. 16726/2003

In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 c.p.p., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell’attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 cpv c.p., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l’imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente [nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse].

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Cass. pen. n. 35626/2002

Allorché l’imputato abbia chiesto, con l’istanza di patteggiamento della pena, anche l’espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell’art. 16 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l’applicazione, con la relativa sentenza, dell’espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l’eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.

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Cass. pen. n. 44515/2001

In tema di applicazione di pena su richiesta, la confisca «del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza», prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 [conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356] per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, è obbligatoria sia quando i beni siano qualificabili come «prezzo» del reato [e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445 comma 1 c.p.p. e 240 comma 2 n. 1 c.p.], sia quando i beni rappresentino «prodotto» o «profitto» del reato medesimo. [Fattispecie in tema di confisca di denaro ritenuto provento di attività commerciali riguardanti stupefacenti].

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Cass. pen. n. 42786/2001

In tema di istigazione alla corruzione, nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all’istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia riamsto nella disponibilità dell’istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. [Fattispecie antecedente all’entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell’art. 322 ter c.p.].

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Cass. pen. n. 31/2001

In tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., all’utile decorso del termine di due o cinque anni [secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione], deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio.

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Cass. pen. n. 3057/2001

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell’accordo tra imputato e pubblico ministero [il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori] non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l’entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata [l’imputato o la stessa parte civile] la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

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Cass. pen. n. 6580/2000

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l’azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

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Cass. pen. n. 584/2000

La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l’interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. [patteggiamento], in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.

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Cass. pen. n. 13013/1999

Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell’imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l’azione penale viene definita con il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

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Cass. pen. n. 1937/1999

In tema di applicazione della pena su richiesta, si può far luogo a confisca nei soli casi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato, ovvero quando si tratti di un oggetto la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, il cui porto, la cui alienazione siano previsti come reato. Non può pertanto procedersi a confisca di armi regolarmente detenute o portate, anche quando esse siano state adoperate per la consumazione del reato, oggetto della sentenza di «patteggiamento». [Fattispecie in tema di minaccia aggravata dall’uso di arma, regolarmente detenuta dall’agente].

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Cass. pen. n. 1140/1999

In tema di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, ove il giudice abbia disposto la confisca del «bene in sequestro» senza curarsi di provvedere alla sua qualificazione, sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione, quando egli contesti, nel giudizio di merito o nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso fra il reato e il danaro sequestratogli insieme ad altro, quale che sia la motivazione che adduce. In tal caso, essendo precluso al giudice di legittimità ogni accertamento al riguardo e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di rito speciale di patteggiamento, deve eliminarsi la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all’interessato di far valere le sue eventuali ragioni in sede di esecuzione.

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Cass. pen. n. 777/1999

In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all’art. 19 della legge n. 47 del 1985, deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza della sanzione prevista dall’art. 7, ultimo comma, della stessa legge, sulla base dell’accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell’assoluzione per insussistenza del reato. Ed invero, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione e alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non può inquadrarsi nella misura di sicurezza di cui all’art. 240, secondo comma, c.p.; né può includersi fra quelle di cui all’art. 240, primo comma, c.p., in quanto la disciplina non si concilia con l’obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l’impossibilità di estenderla ai non proprietari che non siano parti nel processo. [Fattispecie relativa a confisca applicata con il patteggiamento].

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Cass. pen. n. 1974/1999

Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., le cose in sequestro preventivo [nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio] vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. [Nella specie, la S.C., ha annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell’imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l’eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall’azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile].

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Cass. pen. n. 7284/1999

In tema di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di patteggiamento, poiché l’art. 153 att. c.p.p. prevede che dette spese debbano essere liquidate sulla base della nota che l’interessato è tenuto a presentare, il giudice non può procedere di ufficio, in mancanza di tale nota o anche in presenza di una nota-spese apparente e formale, alla liquidazione. Invero, poiché la nota ha la funzione di porre il giudice in grado di liquidare, nel rispetto del contraddittorio, spese ed onorari di avvocato, in relazione alla attività processuale effettivamente svolta, tale funzione non può dirsi soddisfatta sulla base di una nota generica e non documentata. D’altra parte, se pure nel giudizio ordinario può essere ammessa liquidazione forfettaria e di ufficio [vale a dire, pur in mancanza di una richiesta e di una specifica nota], ciò non appare possibile nella ipotesi di applicazione concordata della pena. Infatti, nel primo caso, la liquidazione è in relazione alla sentenza di condanna dell’imputato, anche per quel che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso, da un lato, l’applicazione della pena non ha natura di condanna [dal momento che il giudice ratifica l’accordo intercorso tra le parti, prescindendo dall’accertamento giudiziale del reato e dalla responsabilità dell’imputato], dall’altro, è precluso ogni potere di cognizione e decisione al giudice stesso in ordine alla domanda della parte civile.

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Cass. pen. n. 534/1999

La riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l’eliminazione di ogni effetto penale, che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all’estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

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Cass. pen. n. 2815/1999

Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex articolo 444 c.p.p. in favore della parte civile, deve essersi necessariamente rappresentata ed accettata da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza o vi abbia aderito, venendo quindi a far parte, anche sotto tale profilo, dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale.

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Cass. pen. n. 6375/1999

A seguito della sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 della Corte costituzionale, il giudice nell’applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile eventualmente costituita, condannando l’imputato al rimborso delle spese, salvo che egli reputi, in base ad apprezzamento discrezionale, di doverle compensare. Ne deriva che il soggetto privato che abbia avanzato la relativa istanza non può non essersi rappresentato ed avere accettato la statuizione de qua, che, obbligatoriamente consegue al patteggiamento. In particolare va ritenuto che all’imputato il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione della nota spese, nulla abbia eccepito, sia preclusa qualsiasi censura in origine alla congruità della conforme liquidazione: ciò stante la stretta connessione di quest’ultima con l’accordo proposto e recepito.

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Cass. pen. n. 3427/1998

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non contenga anche l’applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla sanzione principale deve essere annullata con rinvio al giudice di merito — cui compete la determinazione della entità della sanzione — limitatamente alla parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione accessoria. [Fattispecie in tema di sospensione della patente ex art. 218 del codice della strada].

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Cass. pen. n. 11493/1998

Nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., l’esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. [In motivazione, la S.C. ha affermato che ad essa non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell’ambito dell’impugnazione, deve essere specifico].

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Cass. pen. n. 8488/1998

Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. [Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l’incompatibilità fra sentenza di patteggiamento ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente].

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Cass. pen. n. 2142/1998

In materia di misure di prevenzione, è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l’imputato; sicché il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale.

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Cass. pen. n. 2268/1998

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza. Ne deriva che dall’annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice a quo e non già la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio.

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Cass. pen. n. 994/1998

Nei reati di concussione o corruzione il danaro dato o promesso al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è qualificabile come «prezzo» e non come «profitto» del reato, atteso che la dazione o promessa precede la consumazione o coincide con essa, sì da integrare il «motivo a delinquere», e non un fatto conseguenziale e successivo alla detta consumazione, quale dovrebbe essere invece quello inquadrabile nella nozione di «prodotto» o «profitto». Essendo quindi obbligatoria la confisca di detto danaro, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., essa va disposta, in virtù del richiamo a tale norma contenuto nell’art. 445, comma 1, c.p.p., anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

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Cass. pen. n. 4178/1998

Al cosiddetto patteggiamento in appello di cui all’art. 599, quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina sulla regolamentazione delle spese prevista dall’art. 445 c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado. Ciò in quanto la disciplina prevista dall’art. 445 c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall’art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28-38 in materia di pene accessorie e dagli artt. 215-240 c.p., in materia di misure di sicurezza; e proprio per la sua natura derogatoria non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti.

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Cass. pen. n. 814/1998

Il fatto che, ai sensi dell’art. 444, comma 2, ultima parte, c.p.p. e della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 443, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice debba condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, non implica che egli non abbia anche il potere-dovere di valutare, preliminarmente, a fronte della manifestata opposizione dell’imputato, se la costituzione di parte civile sia stata o meno legittima.

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Cass. pen. n. 2278/1998

Quando il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente [nella specie per il reato di omicidio colposo] in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione.

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Cass. pen. n. 2207/1997

L’applicazione dello speciale procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p. implica necessariamente il venire meno della giurisdizione del giudice penale sull’illecito amministrativo in quanto la possibilità del giudice penale di prendere cognizione di una violazione amministrativa connessa ad un reato presuppone il contemporaneo svolgimento del giudizio di merito sul reato e sull’illecito. [Fattispecie relativa a connessione tra il reato di omicidio e la contravvenzione di eccesso di velocità].

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Cass. pen. n. 6652/1997

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 2, c.s., in quanto presupponente, per espresso dettato normativo, «l’accertamento del reato» di guida in stato di ebbrezza, non può essere disposta qualora, per detto reato, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, non comportando tale pronuncia un «accertamento» di responsabilità dell’imputato, come invece nel caso della sentenza di condanna.

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Cass. pen. n. 6138/1997

Con la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7 c.s. può e deve essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal medesimo, citato art. 189, comma 6, nulla rilevando l’eventualità che di detta sanzione non sia stata fatta menzione nell’accordo fra le parti.

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Cass. pen. n. 2491/1997

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza.

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Cass. pen. n. 583/1997

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti dall’art. 116, comma 13, c.s., non può essere disposta la confisca di cui al successivo comma 18 dello stesso articolo, non trattandosi di confisca qualificabile come sanzione amministrativa accessoria [quale prevista, invece, in altre disposizioni del codice della strada], ma di vera e propria misura di sicurezza, la cui applicazione è esclusa dall’art. 445 c.p.p., posto che non si verte in ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall’art. 240, comma 2, c.p.

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Cass. pen. n. 1751/1997

Qualora le parti processuali chiedano l’applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., del tutto prescindendo da uno dei reati contestati — nella specie la pena era stata patteggiata solo per il reato di costruzione abusiva e non per la realizzazione di essa in località sismica senza l’autorizzazione —, se il Pretore aderisca alla richiesta ed applichi la pena concordata, anch’egli prescindendo dalla violazione antisismica, ed il P.M. impugni la sentenza non per la mancata presa in considerazione di quest’ultima violazione, ma solo per l’omesso ordine di demolizione, non si forma il giudicato, e la sentenza non diviene intangibile da parte della Corte di cassazione, per il reato restato fuori dal patto, fuori dalla motivazione nonché dal dispositivo della sentenza, fuori dall’impugnazione. Ciò tenuto conto dell’assoluta radicalità del vizio, che si risolve nella disapplicazione non solo delle norme del codice di procedura penale [art. 50 — azione penale obbligatoria ed irretrattabile; artt. 444 e segg. – patteggiamento sulla pena e non sulle imputazioni], ma dell’art. 112 della Costituzione e cioè del principio di obbligatorietà [e di irretrattabilità] dell’azione penale. [Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Pretore].

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Cass. pen. n. 9149/1996

Nella sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato. [Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha chiarito, con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta «prezzo» della cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, che il ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi che possono presentarsi si può così descrivere: a] allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce «prezzo» del reato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento, la confisca, e l’eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; b] allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca della somma in sequestro, pur qualificata, dopo l’accertamento di fatto, «prodotto» o «profitto» del reato, l’eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse [mancando, in capo all’imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione], e sempre che l’imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato; c] allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all’interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva].

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Cass. pen. n. 19/1996

Sussiste il diritto dell’imputato, che abbia chiesto e ottenuto l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., ad ottenere la restituzione del danaro [da lui assunto come restituibile in quanto asseritamente non costituente provento o profitto del reato] che gli sia stato confiscato in difformità della sua richiesta, con la sentenza di patteggiamento e, in conseguenza, sussiste un suo concreto interesse ad impugnare il relativo capo di sentenza].

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Cass. pen. n. 8888/1996

Poiché, in forza dell’art. 445, comma primo, c.p.p., con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell’art. 448 c.p.p., non possono essere applicate misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240, comma secondo, c.p., consegue che, con tale pronuncia, al giudice è precluso ordinare l’espulsione dello straniero dallo Stato contemplata dall’art. 7 del decreto legge 18 novembre 1995, n. 489, rientrando essa tra le misure di sicurezza, come si ricava dall’art. 235 c.p

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Cass. pen. n. 8669/1996

La confisca del veicolo prevista dall’art. 116, comma diciottesimo, c.s. per guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall’art. 97, comma quinto e sesto, c.s. [fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo], la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.

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Cass. pen. n. 8439/1996

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida [nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza] deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura, si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.

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Cass. pen. n. 8412/1996

Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 186 D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, va disposta la sospensione della patente di guida. Nel rito del patteggiamento, infatti, si procede all’accertamento del reato, al quale consegue la detta sanzione amministrativa accessoria, pur se lo stesso non è seguito dall’affermazione della responsabilità dell’imputato ma esclusivamente dall’applicazione della pena. Trattasi di un accertamento sui generis fondato sulla descrizione del fatto reato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle parti nel momento della formulazione della richiesta. Il giudice fa proprio tale accertamento della fondatezza della notitia criminis, o meglio della non esclusione di questa, che proviene dalle parti e vi contribuisce quando ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta, il proscioglimento nel merito del prevenuto.

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Cass. pen. n. 3305/1996

La parte civile ha interesse ad interloquire, nel procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti, su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede: la qualificazione giuridica del fatto, il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e la stessa sospensione condizionale dell’esecuzione della pena [nella misura in cui può essere subordinata, all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ex art. 165 c.p.], sono infatti questioni che possono influire concretamente sul titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Pertanto, a prescindere dall’esigenza per la parte di recuperare le spese sostenute per le attività prodromiche alla costituzione nel giudizio penale, quest’ultima è sempre utile e dunque ammissibile dopo il raggiungimento dell’accordo fra imputato e pubblico ministero. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato integralmente compensate le spese di parte civile, ritenendo non necessaria la sua costituzione dopo la richiesta di patteggiamento già accettata dal pubblico ministero].

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Cass. pen. n. 15/1996

L’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. [Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 655 c.p.p. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 att. c.p.p.].

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Cass. pen. n. 6882/1996

In base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, c.p. e L. 22 maggio 1975, n. 152 e 445 c.p.p., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi.

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Cass. pen. n. 2000/1996

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 444, comma 2, c.p.p., il giudice con la decisione con la quale applica la pena, «condanna» l’imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione. Ne deriva che la pronuncia della statuizione, che — almeno di norma — è obbligatoriamente conseguente alla sentenza di applicazione della pena, debba necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall’altra parte, venendo quindi a far parte, conseguenzialmente e pur se non espressamente, dei termini del negozio plurilaterale. [Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile].

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Cass. pen. n. 1530/1996

È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale quando, nell’emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l’ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto.

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Cass. pen. n. 4601/1996

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all’imputato per il reato di cui all’art. 707 c.p. Ed infatti, la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240, comma 2, c.p., non costituiscono un carattere della cosa in sé ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand’anche non possa in sé definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell’agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato.

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Cass. pen. n. 4254/1996

È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente. [La Corte di cassazione ha evidenziato, tra l’altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. La confisca pertanto, finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenere la restituzione conseguente all’annullamento della confisca].

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Cass. pen. n. 4197/1996

In caso di sentenza a seguito di patteggiamento per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non è possibile disporre la confisca delle somme sequestrate, che dovranno essere restituite all’avente diritto secondo le formalità previste per tale adempimento. L’imputato perciò ha interesse ad impugnare la sentenza per ottenere l’annullamento del capo relativo alla confisca per poter poi eventualmente provare il proprio diritto alla restituzione.

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Cass. pen. n. 4086/1996

Il giudice è tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto di accordo tra le parti.

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Cass. pen. n. 4060/1996

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per non avere il giudice disposto con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida già adottata in via provvisoria ai sensi dell’art. 223 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dal prefetto. [Nell’affermare il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha evidenziato che l’interesse ad impugnare non può essere ravvisato nell’aspettativa all’applicazione da parte del giudice della sanzione in misura inferiore rispetto a quella irrogata in via provvisoria dal prefetto].

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Cass. pen. n. 877/1996

Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 [in materia di caccia]. Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell’art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell’avverbio «sempre», e non quale espressione di un’esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché, non ricorrendo un’ipotesi contemplata dall’art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l’applicabilità di detta confisca, al cosiddetto patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.

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Cass. pen. n. 2531/1996

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida. Poiché la durata della sospensione può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura assai vicina a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

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Cass. pen. n. 109/1996

In caso di patteggiamento per un reato di costruzione abusiva in zona sismica, quando non siano state osservate disposizioni tecniche necessarie a garantire la stabilità e sicurezza dell’immobile, la demolizione del manufatto deve essere imposta indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevista dall’accordo raggiunto tra le parti. In sede esecutiva il provvedimento potrà essere rideterminato per consentire l’adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell’Ufficio tecnico regionale o del genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell’attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione.

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Cass. pen. n. 6633/1996

In caso di patteggiamento per un reato concernente le armi, il giudice deve ordinare in ogni caso la confisca dell’arma e quando tale statuizione sia stata omessa, la cassazione deve annullare parzialmente la sentenza e disporre la confisca dell’arma.

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Cass. pen. n. 4187/1996

La sentenza applicativa della pena patteggiata non può essere impugnata per cassazione sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge posto che la struttura del procedimento penale in questione è incompatibile con la previsione di una legittimazione ad impugnare il provvedimento che accolga la richiesta di applicazione della pena, così indicata dalle parti.

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Cass. pen. n. 3752/1995

L’omissione, nella sentenza che applica la pena a richiesta delle parti, dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, può essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali.

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Cass. pen. n. 3045/1995

In caso di patteggiamento per il reato di esercizio del giuoco d’azzardo, gli apparecchi da giuoco automatici non sono confiscabili e devono essere restituiti all’avente diritto.

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Cass. pen. n. 10372/1995

Lo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità è espressamente escluso dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito nella L. 8 agosto 1994 n. 501, che ha introdotto l’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 356, alla cui stregua «è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato non può giustificare la provenienza. . .» anche per il caso di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., in ordine a talune figure di reato tra le quali quella prevista dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma 5, riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.

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Cass. pen. n. 4606/1995

Qualora il giudice emetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, l’accordo tra le parti è da considerare caducato, in quanto fondato, in un punto essenziale, su un evidente errore di diritto, che comporta l’annullamento della sentenza e il venir meno dell’accordo medesimo. [Fattispecie relativa a fatto di pretesa violazione dell’art. 3 della L. n. 110 del 1975 — alterazione delle caratteristiche meccaniche di un’arma-giocattolo, mediante sostituzione della canna occlusa con altra in acciaio, libera, nonché carica delle cartucce a salve con corpi metallici, in modo da aumentare la potenzialità di offesa — in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che o ci si trovi in presenza di una vera e propria trasformazione in arma da sparo, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 23 della citata L. n. 110 del 1975, di competenza del tribunale, ovvero non sia stata realizzata alcuna arma da sparo, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di reato].

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Cass. pen. n. 7960/1995

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale [art. 624, comma 1, c.p.p.] di sentenza di patteggiamento [art. 444 c.p.p.] per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall’atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell’annullamento parziale.

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Cass. pen. n. 7120/1995

L’interesse ad impugnare deve essere immediato, diretto ed attuale. Pertanto, esso non si concreta nella mera esattezza della decisione, ma nella rimozione degli effetti pregiudizievoli scaturiti dall’inosservanza della legge. [Fattispecie in tema di patteggiamento, nella quale la S.C. ha pronunciato l’inammissibilità, poiché il ricorrente aveva denunciato l’omesso controllo sulla congruità della pena richiesta, anziché indicare le ragioni per le quali un siffatto controllo avrebbe evidenziato la non congruità della pena stessa].

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Cass. pen. n. 6485/1995

La sentenza con la quale si applica la pena nella misura concordata tra le parti, pur non presupponendo un accertamento sulla responsabilità, è equiparata, per espressa previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna per cui da essa discendono, in mancanza di diversa specifica statuizione, tutti gli effetti propri della sentenza di condanna e tra questi, quando ricorrano gli estremi, rientra sicuramente la sospensione della patente di guida. Infatti la previsione dell’art. 445 c.p.p. che esclude l’applicazione delle pene accessorie è norma di carattere eccezionale e in quanto tale non è possibile interpretarla estensivamente comprendendovi oltre alle pene accessorie anche le sanzioni amministrative, quale è la sospensione della patente di guida che anzi deve essere obbligatoriamente applicata secondo quanto previsto dal codice della strada.

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Cass. pen. n. 6437/1995

La sospensione della patente di guida, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale dall’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata dal giudice anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sfuggendo essa al divieto sancito dall’art. 445, comma primo, c.p.p., che concerne l’applicazione con la citata sentenza delle sole pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca di cui all’art. 240, comma secondo, c.p.

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Cass. pen. n. 2668/1995

Poiché, ai sensi dell’art. 445, primo comma, c.p.p., con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti può essere ordinata la confisca solo nei casi previsti dall’art. 240, secondo comma, c.p., e relativamente a cose di cui è obbligatoria l’ablazione perché intrinsecamente criminose o costituenti il prezzo del reato, in seguito a patteggiamento per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. non può essere disposta la confisca delle cose sequestrate perché incautamente acquistate o ricevute: queste ultime, invero, costituiscono il profitto del reato e sono pertanto riconducibili alla disciplina del primo comma dell’art. 240 c.p., che prevede solo la facoltatività dell’applicazione della misura di sicurezza.

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Cass. pen. n. 1661/1995

Qualora il giudice abbia applicato la pena nei termini di cui all’accordo intervenuto tra le parti, l’imputato ha la facoltà di denunciare in sede di legittimità l’esistenza di vizi della decisione attinenti a situazioni che ne imponevano il proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.; al di fuori di tale ipotesi resta preclusa ogni questione sulla legittimità od antigiuridicità della condotta.

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Cass. pen. n. 1571/1995

In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata in toto e che, in conseguenza, in sede di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 c.p.p. per applicare, d’ufficio, una misura della pena esulante dall’accordo intervenuto, in quanto l’imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell’art. 444 stesso codice, e optare per il rito ordinario. [Fattispecie relativa a detenzione a fine di commercio di fuochi pirotecnici senza licenza dell’autorità, per la quale era stata inflitta la pena, inferiore al minimo edittale, di venti giorni di arresto e lire 50.000 di ammenda].

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Cass. pen. n. 1549/1995

La richiesta di applicazione di pena o l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente. Ne consegue che la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, avendo rinunciato a far valere le proprie eccezioni e difese, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi relative ai fatti dati per presupposti, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute. [Fattispecie relativa a lamentata violazione dell’art. 129 c.p.p., per avere il giudice asseritamente omesso di motivare sulla esistenza di cause di non punibilità].

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Cass. pen. n. 1418/1995

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese per la conservazione e la custodia delle cose sequestrate non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che ex art. 445 c.p.p., l’imputato non è tenuto a pagare. Dette spese vanno anticipate dallo Stato il quale ha diritto alla rivalsa delle stesse. [Nella fattispecie, emessa sentenza ex art. 444 c.p.p., con cui era stata ordinata la restituzione all’imputato del veicolo sequestrato, vi era stata la successiva liquidazione al custode giudiziario di una somma di denaro, posta dal pretore a carico dello stesso prevenuto. A seguito di opposizione del custode, il quale aveva sostenuto che doveva essere rimborsato direttamente dallo Stato, era stata confermata sul punto la precedente ordinanza. Su ricorso per cassazione del custode, il Supremo Collegio ha annullato il provvedimento pretorile nella parte in cui, limitatamente al rapporto Stato-custode, non aveva posto l’anticipazione delle spese di custodia e conservazione a carico dello Stato].

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Cass. pen. n. 3845/1995

L’entità della pena applicata, in puntuale aderenza alla richiesta delle parti, può essere posta in discussione con il ricorso per cassazione solo sotto il profilo della congruità e, pertanto, non può essere sottoposta a critiche per valutazioni di merito attinenti ai criteri seguiti, in conformità della richiesta, per pervenire alla determinazione finale, quali quelle concernenti le circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione con l’aggravante.

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Cass. pen. n. 2583/1995

L’art. 222 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell’accertata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p.

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Cass. pen. n. 3450/1995

Con la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p. la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata solo nei casi previsti dall’art. 240, secondo comma, c.p. Nel caso di giuoco automatico, l’art. 110 T.U.L.P.S. dispone sì la confisca degli apparecchi da gioco, ma non estende la disciplina dettata dall’art. 240 cpv. sul punto; d’altra parte, il denaro sequestrato e gli apparecchi stessi non costituiscono il prezzo del reato, né la detenzione degli apparecchi stessi, l’uso o la loro alienazione costituisce reato, ex art. 240, secondo comma, c.p. e ciò perché il reato de quo è a spazio circoscritto. Infatti, è attribuita rilevanza penale al fatto quando date condotte sono tenute in ambito spaziale definito, nel caso «luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie» [art. 110, terzo comma, T.U.L.P.S.] al di fuori del quale, quindi, tali condotte sono penalmente irrilevanti. Ne consegue che in caso di patteggiamento gli apparecchi da gioco automatico non sono confiscabili. [Fattispecie relativa a tenuta, in esercizio di vendita di genere di monopolio, di un gioco d’azzardo costituito dall’apparecchio video games denominato «gioco del poker»].

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Cass. civ. n. 8489/1994

In tema di contenzioso elettorale, agli effetti della L. 18 gennaio 1992 n. 16 [che all’art. 1, lett. c, modificativo dell’art. 15 L. 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione], la sentenza penale resa a seguito di patteggiamento [art. 444 c.p.p. del 1988] è equiparata alla sentenza di condanna emessa all’esito di un processo celebrato con il rito ordinario. Tale affermazione non contrasta con l’art. 445 c.p.p. nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, non essendo il giudice civile chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto, e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare se il candidato o l’eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva.

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Cass. pen. n. 1015/1994

La dichiarazione di delinquente abituale concerne una condizione personale del reo, come tale, non vietata, nell’ambito del rito di cui all’art. 444 e seguenti c.p.p., dall’art. 445 dello stesso codice, che fa divieto al giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza [ad eccezione della confisca obbligatoria]. [Fattispecie in cui il giudice di merito aveva, in esito a «patteggiamento», dichiarato l’imputato delinquente abituale, senza peraltro applicare alcuna misura di sicurezza].

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Cass. pen. n. 9749/1994

In tema di sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento, il comma 1 dell’art. 445 c.p.p. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito: la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di pene accessorie, l’applicazione di misure di sicurezza [ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240, comma 2, c.p.]. Ciò comporta che la legge non esclude altre e diverse statuizioni dovute per legge e che, come tali, non possono essere oggetto di pattuizione tra le parti. Tra queste indubbiamente è l’ordine di ripristino, previsto dal comma 2 dell’art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431, che non è una pena accessoria, né un effetto penale della condanna, ma una vera e propria sanzione amministrativa, tanto è vero che ai sensi dell’art. 15 della L. n. 1497 del 1939 essa può essere applicata pure dalla pubblica amministrazione.

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Cass. pen. n. 3794/1994

L’art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. [Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputato, tendente all’annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2881/1994

All’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. [Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G., disponendo l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca].

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Cass. pen. n. 7506/1994

L’ordine di demolizione dei manufatti abusivi deve essere emanato dal giudice penale, anche a seguito di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per illeciti edilizi ancorché la demolizione non costituisca oggetto di accordo delle parti; l’eventuale conflitto con comportamenti o successivi provvedimenti dell’autorità amministrativa i quali abbiano ad oggetto la costruzione abusiva può soltanto formare oggetto di questioni in sede di esecuzione e non nella fase di cognizione.

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Cass. pen. n. 1157/1994

È da escludere che, nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento, il giudice debba disporre la demolizione dell’opera a norma dell’art. 23 della legge antisismica 2 febbraio 1974, n. 64, anche se essa non ha formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. Diversamente da quanto previsto dall’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47 per i reati edilizi, il citato art. 23 legge n. 64 del 1974 non prevede che l’ordine di demolizione sia una conseguenza automatica della condanna per alcuna delle violazioni delle norme previste dalla stessa legge e quindi un atto dovuto per il giudice anche nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Tale norma, infatti, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, può alternativamente disporre la demolizione dell’opera costruita in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme di legge violate e comunque richiede che in concreto, in conseguenza della violazione commessa, l’opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le zone sismiche. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. il quale lamentava che il pretore aveva omesso di disporre la demolizione, la S.C. ha ritenuto: «considerato che nel caso in esame all’imputato è stato contestato di avere effettuato lavori edilizi in zona sismica, senza aver dato il prescritto preavviso all’ufficio del genio civile, ma non risulta che le opere realizzate non siano conformi alle norme previste dalla legge 64/74, il pretore non avrebbe potuto adottare alcuno dei provvedimenti previsti dal citato art. 23»].

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Cass. pen. n. 244/1994

Poiché il patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. riguarda esclusivamente l’applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva della pena, e non anche di una sanzione pecuniaria, qualora si proceda insieme per un reato e per una violazione amministrativa la pena può essere richiesta ed applicata solo per il reato. In tal caso, la violazione amministrativa va separata perché l’accertamento di questa non è più rilevante per l’esistenza del reato sicché vengono meno le ragioni della connessione. Esso, pertanto, va rimesso all’autorità amministrativa competente. Se, però, le parti abbiano richiesto l’applicazione della pena sia per il reato che per la violazione amministrativa, il giudice deve rigettare la richiesta in quanto questa non è suscettibile di modificazioni o di accoglimento parziali ma deve essere accettata così come formulata ovvero respinta.

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Cass. pen. n. 5726/1994

La sentenza con la quale è definito il giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti, c.p.p. [cosiddetto «patteggiamento»] è frutto dell’esercizio di un potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti, che non possono poi lamentarsi della pattuizione tra loro liberamente intervenuta, rimettendo in discussione, con ricorso per cassazione, la qualificazione giuridica del fatto o i presupposti della responsabilità in ordine a quel fatto; perché si tratta di elementi esplicitamente accettati o ammessi nel momento stesso in cui l’imputato formula la sua richiesta ed interviene il consenso del P.M. con la successiva ratifica del giudice.

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Cass. pen. n. 195/1994

L’ordine di demolizione delle opere eseguite in violazione del vincolo paesaggistico, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, deve essere disposto a seguito della sentenza di «patteggiamento». L’applicazione della sanzione ripristinatoria non è, però, di ostacolo al dissequestro dell’opera assoggettanda a riduzione in pristino, non costituendo l’applicazione della detta sanzione condizione per il mantenimento del vincolo cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

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Cass. pen. n. 2779/1994

L’ordine di demolizione preveduto dall’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria, per cui è applicabile anche nell’ipotesi di sentenza pronunciata sull’accordo delle parti, trattandosi di sentenza di condanna, ogni qual volta vi sia stata inerzia della pubblica amministrazione. La sentenza che ometta tale pronuncia va di conseguenza annullata, per violazione di legge, limitatamente alla mancata applicazione dell’ordine di demolizione, che può essere disposto direttamente dalla Corte di cassazione.

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Cass. pen. n. 784/1994

Perché la previsione di cui al n. 2 del comma secondo dell’art. 240 c.p. in tema di confisca obbligatoria non trovi applicazione, giusto il disposto del comma successivo della detta norma, occorre non solo che per le attività ivi previste sia possibile il rilascio di licenza amministrativa, ma altresì che la cosa appartenga a terzi. [Nella specie la Cassazione ha ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, che legittimamente con la sentenza di «patteggiamento» per il reato di illegale detenzione di un fucile da caccia fosse stata disposta anche la confisca del fucile, in quanto appunto cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.].

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Cass. pen. n. 295/1994

Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell’art. 611 c.p.p., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.

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Cass. pen. n. 10420/1993

Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all’art. 20, lettera b], L. 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere ordinato il dissequestro delle opere, che faccia parte delle condizioni stipulate tra le parti. Tale dissequestro, infatti, è contra legem, essendo incompatibile con la demolizione delle opere stesse che, ai sensi dell’art. 7, nono comma, legge citata deve essere obbligatoriamente disposta ex officio, anche se non considerata nel patteggiamento. Qualora ciò avvenga, questo è viziato in radice perché vincolato da illegittima clausola essenziale.

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Cass. pen. n. 8942/1993

Qualora si proceda con il rito alternativo dell’applicazione della pena su richiesta e vi sia costituzione di parte civile, il giudice deve indicare in sentenza, sia pure sinteticamente, quali siano i giusti motivi per i quali ha disposto la compensazione delle spese tra le parti e non ha condannato l’imputato al pagamento delle stesse in favore della parte civile.

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Cass. pen. n. 7984/1993

Il «patteggiamento» è un meccanismo processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non emerge, ictu oculi, una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato può impugnare la sentenza solo per inosservanza dell’art. 129 c.p.p. Non può, invece, rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, come, ad esempio, la finalità, da lui perseguita con la condotta incriminata [e le conseguenti implicazioni di carattere giuridico], perché essi sono tutti coperti dal «patteggiamento». [Nella specie l’imputazione «patteggiata» era relativa a detenzione di stupefacenti per fini di spaccio ed il ricorrente sosteneva invece che la droga era destinata al suo uso personale; la Cassazione, sulla scorta del principio di cui in massima, ha escluso che potesse rimettersi in discussione la finalità della detenzione della droga].

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Cass. pen. n. 7127/1993

Le spese relative al mantenimento in carcere dell’imputato durante la custodia cautelare non rientrano fra le spese del procedimento e pertanto devono essere poste a suo carico in caso di sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.

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Cass. pen. n. 10/1993

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla [anche] a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1811/1993

In tema di confisca, il «prezzo del reato», oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 240 c.p., concerne le cose date o promesse per indurre l’agente a commettere il reato, mentre il «provento» dello stesso è riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano il «prodotto o il profitto del reato», contenuta nel primo comma del suddetto art. 240. Con la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall’art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto [in via di eccezione] dall’art. 445 c.p.p. [Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d’azzardo, previsto dall’art. 270 c.p., la cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il «prezzo» del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell’art. 240 c.p.].

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Cass. pen. n. 1215/1993

Non è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si invochi la norma di cui all’art. 129, primo comma, c.p.p. [obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità], con riferimento a sentenza pronunciata ex art. 444, c.p.p. [patteggiamento], in base ad emergenze nuove non conosciute dal giudice che ha accolto il patto e, «allo stato degli atti», ha correttamente e compiutamente motivato. [Nella specie l’imputato aveva dedotto violazione dell’art. 129 predetto per non averlo il tribunale assolto con formula piena, così come era stato fatto, nei giorni successivi, nel processo celebrato con il rito ordinario, a carico di tutti gli originari coimputati per gli stessi reati].

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Cass. pen. n. 855/1993

L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emesso dal giudice penale a norma dell’art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa; ne consegue che esso non può essere oggetto di accordo tra le parti in caso di patteggiamento ed è sottratto al disposto di cui all’art. 445 c.p.p. che vieta l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza con la sentenza che dispone l’applicazione della pena su richiesta.

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Cass. pen. n. 3033/1993

Il divieto di iscrizione delle sentenze previste dall’art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall’interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall’art. 689 c.p.p. che al comma secondo, lett. a] n. 5 e lett. b] dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l’altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell’ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p.

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Cass. pen. n. 3010/1993

Ai sensi del comma secondo dell’art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell’art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell’art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

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Cass. pen. n. 266/1993

Nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta, il giudice, se non può applicare la misura dell’espulsione dello straniero di cui all’art. 86 primo comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché incompatibile con il rito del cosiddetto patteggiamento, qualora ricorra lo stato di flagranza previsto dal terzo comma dell’art. 86, trasmette gli atti al prefetto perché ordini, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’espulsione dello straniero dallo Stato.

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Cass. pen. n. 1969/1993

In materia paesaggistica, l’ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, disciplinato dall’art. 1 sexies L. 8 agosto 1985, n. 431, ha natura di sanzione penale, in quanto è applicato dal magistrato ordinario, come conseguenza obbligata della sentenza di condanna ed è espressione di un potere non meramente surrogatorio, ma primario, esclusivo, autonomo e più ampio rispetto a quello della P.A. [che è invece limitato alla demolizione]. Detto ordine quindi, pur non essendo inquadrabile negli schemi pregressi, è pur sempre sanzione penale tipica. È quindi da escludere il carattere di sanzione civile, poiché il ripristino, di cui all’art. 185 c.p., pur se determinato dallo stato antigiuridico, prodotto dal reato, è connesso con un diritto puramente privato, esercitato mediante un’azione giudiziaria, anche essa privata. È da negare altresì il carattere di pena accessoria, poiché per la sua configurabilità è necessaria una specifica previsione legislativa [principio di tassatività]. Ne deriva che con la sentenza di condanna deve essere, in ogni caso, ordinato il ripristino, come statuizione conseguenziale ed obbligatoria. [Nella specie l’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza, con la quale il pretore aveva applicato la pena su richiesta delle parti, limitatamente all’ordine di rimessione in pristino. La Corte, nell’affermare il suddetto principio, ha ribadito che la sentenza di patteggiamento ha natura di pronunzia di condanna].

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Cass. pen. n. 2352/1993

Nel caso di connessione obiettiva con un reato di una violazione amministrativa prevista dall’art. 24 L. 24 novembre 1981, n. 689 la competenza del giudice penale a conoscere della violazione suddetta non viene meno ancorché il processo trovi la sua definizione nel patteggiamento in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata a una pronuncia di condanna.

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Cass. pen. n. 1556/1993

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile, per il fatto che viene «estromessa» dal processo penale [salve le spese], non ha motivo di dolersi circa la procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., sicché, a maggior ragione, non può dolersi per una istanza di provvisionale, che presuppone il rituale esercizio dell’azione civile per danni. [Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la parte civile aveva lamentato che il pretore non avesse provveduto sull’istanza di provvisionale].

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Cass. pen. n. 1585/1993

L’ordine di rimessione in pristino previsto, in caso di condanna, dall’art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere dell’autorità amministrativa, come si verifica invece nel caso dell’ordine di demolizione di opere abusive previsto dall’art. 7, ultimo comma, della L. 27 febbraio 1985, n. 47. Il detto ordine, pertanto, non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale; dal che deriva che esso, oltre a costituire statuizione alla cui esecuzione può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 c.p., deve essere emanato anche in caso di applicazione della pena su richiesta [non ostandovi il disposto di cui all’art. 445 c.p.p.], e va eseguito nelle forme previste per l’esecuzione penale.

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Cass. pen. n. 10650/1992

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all’art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell’art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall’art. 445 c.p.p.

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Cass. pen. n. 9531/1992

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all’art. 175 c.p., poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, è realizzata dalla legge stessa che – con l’art. 689 comma secondo lett. a] n. 5 e lett. b] nuovo c.p.p. – prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate – tra l’altro – le «sentenze previste dall’art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.

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Cass. pen. n. 7467/1992

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti la Corte costituzionale ha stabilito, con sentenza 12 ottobre 1990, n. 443, che competono alla parte civile le spese processuali anche quando il giudice non decide sulla correlativa domanda; va anche aggiunto che alla fase dibattimentale deve ritenersi equiparata per la parte civile, la fase del patteggiamento nel rito speciale in questione. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato sosteneva che per la liquidazione delle spese delle costituite parti civili non si doveva tener conto della fase dibattimentale, non tenutasi, e che le liquidazioni per le altre voci erano eccessive, peraltro obliterando che il giudice aveva ridotto di circa il 50 per cento le pretese].

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Cass. pen. n. 7225/1992

Lo speciale rito previsto dall’art. 444 c.p.p. esclude l’applicabilità delle misure di sicurezza [art. 445, comma primo, c.p.p.], con la sola eccezione della confisca di cui all’art. 240, comma secondo c.p. Ne consegue che accettando l’accordo delle parti e pronunziando la sentenza di cui all’art. 448 c.p.p., al giudice rimane precluso anche il potere di ordinare la espulsione dello straniero dallo Stato, rientrando questa tra le misure di sicurezza [art. 235 c.p.].

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Cass. pen. n. 11899/1991

Le disposizioni concernenti l’applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, con l’art. 445, comma primo, c.p.p., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, c.p. Pertanto, poiché l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ha natura e qualifica di misura di sicurezza per espressa disposizione di legge [art. 215, comma secondo, n. 4, c.p. ed art. 81 legge n. 865 del 1975], detta sanzione non può essere applicata con la succitata sentenza. Né può ritenersi che la norma di natura sostanziale di cui all’art. 86 T.U. n. 309 del 1990 [che prevede l’espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 ed 82 commi secondo e terzo] sia speciale rispetto a quella di cui al predetto art. 445, atteso che quest’ultima ha invece natura di norma processuale, di tal che anche nei casi previsti dal ricordato art. 86 non può essere applicata la misura in questione qualora venga emessa sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

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Cass. pen. n. 10575/1991

Con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non può essere ordinata la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis c.s. per i reati di cui all’art. 80, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma c.s. salvo che ricorrano le ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 240 c.p.: dispone, infatti, l’art. 445 c.p.p. che con detta sentenza non possono essere applicate misure di sicurezza, salvo la confisca nei casi [e solo in questi] previsti dal secondo comma dell’art. 240 c.p., cioè per le cose che costituiscono il prezzo del reato o per quelle, la fabbricazione delle quali, l’uso, il porto, la detenzione, l’alienazione, costituisca reato, e che quindi, abbiano un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di qualsiasi destinazione consentita dalla legge. E tale non può considerarsi l’autoveicolo guidato da persona sprovvista di patente, in quanto l’illiceità, in questa ipotesi, resta circoscritta al comportamento dell’agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere il reato, ma il cui uso non costituisce sempre e di per sé reato.

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Cass. pen. n. 10009/1991

L’ultima parte del comma primo dell’art. 445 c.p.p. stabilisce che «salvo diverse disposizioni di legge» la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti «è equiparata a una pronuncia di condanna». Ne consegue che essa spiega gli effetti di una vera e propria condanna ai fini sia della concessione di successive sospensioni condizionali di pene sia della revoca di sospensioni precedentemente accordate. [La Cassazione ha rilevato che l’esattezza dell’interpretazione di cui in massima è confermata dal comma secondo del detto art. 445, il quale, per il caso di estinzione del reato per il quale sia stata «patteggiata» la pena, dispone che non osta comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, e non anche quella di una pena detentiva].

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