Art. 445 – Codice di procedura penale – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna..
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale.
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101 c.p.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7067/2013
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
Cass. civ. n. 5040/2012
In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002.
Cass. civ. n. 42841/2008
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
Cass. civ. n. 32801/2005
In caso di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti di legge, richiede comunque che la sussistenza di tali presupposti sia accertata con pronuncia giudiziale, da adottarsi previa acquisizione, se necessario, anche d'ufficio, degli elementi atti a dimostrarla o ad escluderla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso dell'interessato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che essa non fosse necessaria e che, comunque, non fosse possibile accertare l'avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, non essendo all'uopo sufficienti le mere risultanze del certificato penale). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 17650/2003
Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all'attività dell'Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 13013/1999
Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Cass. civ. n. 7284/1999
In tema di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di patteggiamento, poiché l'art. 153 att. c.p.p. prevede che dette spese debbano essere liquidate sulla base della nota che l'interessato è tenuto a presentare, il giudice non può procedere di ufficio, in mancanza di tale nota o anche in presenza di una nota-spese apparente e formale, alla liquidazione. Invero, poiché la nota ha la funzione di porre il giudice in grado di liquidare, nel rispetto del contraddittorio, spese ed onorari di avvocato, in relazione alla attività processuale effettivamente svolta, tale funzione non può dirsi soddisfatta sulla base di una nota generica e non documentata. D'altra parte, se pure nel giudizio ordinario può essere ammessa liquidazione forfettaria e di ufficio (vale a dire, pur in mancanza di una richiesta e di una specifica nota), ciò non appare possibile nella ipotesi di applicazione concordata della pena. Infatti, nel primo caso, la liquidazione è in relazione alla sentenza di condanna dell'imputato, anche per quel che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso, da un lato, l'applicazione della pena non ha natura di condanna (dal momento che il giudice ratifica l'accordo intercorso tra le parti, prescindendo dall'accertamento giudiziale del reato e dalla responsabilità dell'imputato), dall'altro, è precluso ogni potere di cognizione e decisione al giudice stesso in ordine alla domanda della parte civile.
Cass. civ. n. 6375/1999
A seguito della n. 443 del 12 ottobre 1990 della Corte costituzionale, il giudice nell'applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile eventualmente costituita, condannando l'imputato al rimborso delle spese, salvo che egli reputi, in base ad apprezzamento discrezionale, di doverle compensare. Ne deriva che il soggetto privato che abbia avanzato la relativa istanza non può non essersi rappresentato ed avere accettato la statuizione de qua, che, obbligatoriamente consegue al patteggiamento. In particolare va ritenuto che all'imputato il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione della nota spese, nulla abbia eccepito, sia preclusa qualsiasi censura in origine alla congruità della conforme liquidazione: ciò stante la stretta connessione di quest'ultima con l'accordo proposto e recepito.
Cass. civ. n. 4178/1998
Al cosiddetto patteggiamento in appello di cui all'art. 599, quarto comma, c.p.p. non è applicabile la disciplina sulla regolamentazione delle spese prevista dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento della pena richiesto in primo grado. Ciò in quanto la disciplina prevista dall'art. 445 c.p.p. deroga a quella generale stabilita dall'art. 535 c.p.p. in materia di condanna alle spese processuali, dagli artt. 28-38 in materia di pene accessorie e dagli artt. 215-240 c.p., in materia di misure di sicurezza; e proprio per la sua natura derogatoria non può essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti.
Cass. civ. n. 2268/1998
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda solo la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza. Ne deriva che dall'annullamento consegue il rinvio del giudizio al giudice a quo e non già la trasmissione degli atti allo stesso giudice dopo le pronunce di annullamento senza rinvio.
Cass. civ. n. 814/1998
Il fatto che, ai sensi dell'art. 444, comma 2, ultima parte, c.p.p. e della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 443, in caso di applicazione della pena su richiesta, il giudice debba condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, non implica che egli non abbia anche il potere-dovere di valutare, preliminarmente, a fronte della manifestata opposizione dell'imputato, se la costituzione di parte civile sia stata o meno legittima.
Cass. civ. n. 3305/1996
La parte civile ha interesse ad interloquire, nel procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti, su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, sia pure da far valere in altra sede: la qualificazione giuridica del fatto, il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la stessa sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (nella misura in cui può essere subordinata, all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ex art. 165 c.p.), sono infatti questioni che possono influire concretamente sul titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Pertanto, a prescindere dall'esigenza per la parte di recuperare le spese sostenute per le attività prodromiche alla costituzione nel giudizio penale, quest'ultima è sempre utile e dunque ammissibile dopo il raggiungimento dell'accordo fra imputato e pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato integralmente compensate le spese di parte civile, ritenendo non necessaria la sua costituzione dopo la richiesta di patteggiamento già accettata dal pubblico ministero).
Cass. pen. n. 2000 del 6 giugno 1996
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 444, comma 2, c.p.p., il giudice con la decisione con la quale applica la pena, «condanna» l'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione. Ne deriva che la pronuncia della statuizione, che — almeno di norma — è obbligatoriamente conseguente alla sentenza di applicazione della pena, debba necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall'altra parte, venendo quindi a far parte, conseguenzialmente e pur se non espressamente, dei termini del negozio plurilaterale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile).
Cass. civ. n. 7960/1995
Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale (art. 624, comma 1, c.p.p.) di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per errata determinazione della pena, la individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, così come risultanti dall'atto di accusa e ritenute esatte dal primo giudice, costituiscono giudicato parziale. Ne consegue che non è consentito alle parti, in sede di nuova richiesta di applicazione di pena, mutare la originaria configurazione del fatto, presupposto essenziale dell'annullamento parziale.
Cass. civ. n. 7120/1995
L'interesse ad impugnare deve essere immediato, diretto ed attuale. Pertanto, esso non si concreta nella mera esattezza della decisione, ma nella rimozione degli effetti pregiudizievoli scaturiti dall'inosservanza della legge. (Fattispecie in tema di patteggiamento, nella quale la S.C. ha pronunciato l'inammissibilità, poiché il ricorrente aveva denunciato l'omesso controllo sulla congruità della pena richiesta, anziché indicare le ragioni per le quali un siffatto controllo avrebbe evidenziato la non congruità della pena stessa).
Cass. civ. n. 4606/1995
Qualora il giudice emetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato, l'accordo tra le parti è da considerare caducato, in quanto fondato, in un punto essenziale, su un evidente errore di diritto, che comporta l'annullamento della sentenza e il venir meno dell'accordo medesimo. (Fattispecie relativa a fatto di pretesa violazione dell'art. 3 della L. n. 110 del 1975 — alterazione delle caratteristiche meccaniche di un'arma-giocattolo, mediante sostituzione della canna occlusa con altra in acciaio, libera, nonché carica delle cartucce a salve con corpi metallici, in modo da aumentare la potenzialità di offesa — in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che o ci si trovi in presenza di una vera e propria trasformazione in arma da sparo, con la conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 23 della citata L. n. 110 del 1975, di competenza del tribunale, ovvero non sia stata realizzata alcuna arma da sparo, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di reato).
Cass. civ. n. 1661/1995
Qualora il giudice abbia applicato la pena nei termini di cui all'accordo intervenuto tra le parti, l'imputato ha la facoltà di denunciare in sede di legittimità l'esistenza di vizi della decisione attinenti a situazioni che ne imponevano il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.; al di fuori di tale ipotesi resta preclusa ogni questione sulla legittimità od antigiuridicità della condotta.
Cass. civ. n. 1549/1995
La richiesta di applicazione di pena o l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente. Ne consegue che la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, avendo rinunciato a far valere le proprie eccezioni e difese, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi relative ai fatti dati per presupposti, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. (Fattispecie relativa a lamentata violazione dell'art. 129 c.p.p., per avere il giudice asseritamente omesso di motivare sulla esistenza di cause di non punibilità).
Cass. civ. n. 1418/1995
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese per la conservazione e la custodia delle cose sequestrate non rientrano tra le spese del procedimento in senso stretto che ex art. 445 c.p.p., l'imputato non è tenuto a pagare. Dette spese vanno anticipate dallo Stato il quale ha diritto alla rivalsa delle stesse. (Nella fattispecie, emessa sentenza ex art. 444 c.p.p., con cui era stata ordinata la restituzione all'imputato del veicolo sequestrato, vi era stata la successiva liquidazione al custode giudiziario di una somma di denaro, posta dal pretore a carico dello stesso prevenuto. A seguito di opposizione del custode, il quale aveva sostenuto che doveva essere rimborsato direttamente dallo Stato, era stata confermata sul punto la precedente ordinanza. Su ricorso per cassazione del custode, il Supremo Collegio ha annullato il provvedimento pretorile nella parte in cui, limitatamente al rapporto Stato-custode, non aveva posto l'anticipazione delle spese di custodia e conservazione a carico dello Stato).
Cass. pen. n. 3794 del 25 agosto 1994
L'art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'imputato, tendente all'annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.).
Cass. civ. n. 1015/1994
La dichiarazione di delinquente abituale concerne una condizione personale del reo, come tale, non vietata, nell'ambito del rito di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., dall'art. 445 dello stesso codice, che fa divieto al giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca obbligatoria).
Cass. civ. n. 295/1994
Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 c.p.p., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.
Cass. civ. n. 8942/1993
Qualora si proceda con il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta e vi sia costituzione di parte civile, il giudice deve indicare in sentenza, sia pure sinteticamente, quali siano i giusti motivi per i quali ha disposto la compensazione delle spese tra le parti e non ha condannato l'imputato al pagamento delle stesse in favore della parte civile.
Cass. civ. n. 7127/1993
Le spese relative al mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare non rientrano fra le spese del procedimento e pertanto devono essere poste a suo carico in caso di sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 3033/1993
Il divieto di iscrizione delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall'interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall'art. 689 c.p.p. che al comma secondo, lett. a) n. 5 e lett. b) dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l'altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell'ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 3010/1993
Ai sensi del comma secondo dell'art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell'art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell'art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Cass. civ. n. 10650/1992
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell'art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 9531/1992
In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 c.p., poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, è realizzata dalla legge stessa che - con l'art. 689 comma secondo lett. a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p. - prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate - tra l'altro - le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.
Cass. civ. n. 7467/1992
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti la Corte costituzionale ha stabilito, con sentenza 12 ottobre 1990, n. 443, che competono alla parte civile le spese processuali anche quando il giudice non decide sulla correlativa domanda; va anche aggiunto che alla fase dibattimentale deve ritenersi equiparata per la parte civile, la fase del patteggiamento nel rito speciale in questione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato sosteneva che per la liquidazione delle spese delle costituite parti civili non si doveva tener conto della fase dibattimentale, non tenutasi, e che le liquidazioni per le altre voci erano eccessive, peraltro obliterando che il giudice aveva ridotto di circa il 50 per cento le pretese).
Cass. civ. n. 10009/1991
L'ultima parte del comma primo dell'art. 445 c.p.p. stabilisce che «salvo diverse disposizioni di legge» la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti «è equiparata a una pronuncia di condanna». Ne consegue che essa spiega gli effetti di una vera e propria condanna ai fini sia della concessione di successive sospensioni condizionali di pene sia della revoca di sospensioni precedentemente accordate. (La Cassazione ha rilevato che l'esattezza dell'interpretazione di cui in massima è confermata dal comma secondo del detto art. 445, il quale, per il caso di estinzione del reato per il quale sia stata «patteggiata» la pena, dispone che non osta comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, e non anche quella di una pena detentiva).