Art. 445 – Codice di procedura penale – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna..
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale.
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101 c.p.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35191/2018
In tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura.
Cass. civ. n. 46400/2017
In tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
Cass. civ. n. 54958/2017
È affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata.
Cass. civ. n. 55453/2017
La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall'interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.
Cass. civ. n. 11045/2017
È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l'autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l'estinzione di ogni effetto penale dello stesso.
Cass. civ. n. 5501/2017
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.
Cass. civ. n. 6787/2015
In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Cass. civ. n. 48375/2014
In tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena richiesta e condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica.
Cass. civ. n. 30011/2014
L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.
Cass. civ. n. 7067/2013
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
Cass. civ. n. 5050/2012
In caso di applicazione di pena concordata (art. 444 c.p.p.) per il reato di favoreggiamento della prostituzione é suscettibile di confisca facoltativa l'autovettura utilizzata per il trasporto delle prostitute, qualora il bene sia legato alla commissione dell'illecito da una relazione di asservimento strumentale non occasionale, che riveli il pericolo di possibile reiterazione dell'attività criminosa.
Cass. civ. n. 5040/2012
In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002.
Cass. civ. n. 43816/2008
In tema di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca facoltativa, a norma del primo comma dell'art. 445 c.p.p., deve fornire adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 42841/2008
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
Cass. civ. n. 262/2008
La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, «l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» va intesa nel senso che il requisito della «identità» di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti.
Cass. civ. n. 32801/2005
In caso di applicazione della pena su richiesta, la successiva estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., pur operando ope legis, in presenza dei presupposti di legge, richiede comunque che la sussistenza di tali presupposti sia accertata con pronuncia giudiziale, da adottarsi previa acquisizione, se necessario, anche d'ufficio, degli elementi atti a dimostrarla o ad escluderla. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso dell'interessato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che essa non fosse necessaria e che, comunque, non fosse possibile accertare l'avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, non essendo all'uopo sufficienti le mere risultanze del certificato penale). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 31366/2005
In base alla nuova formulazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere disposta la confisca in tutti i casi di cui all'art. 240 c.p., ivi compresi, quindi, quelli in cui essa sia prevista come facoltativa, in quanto incidente su cose costituenti prodotto o profitto del reato, sempre che in ordine alla ritenuta sussistenza di tale condizione il giudice fornisca adeguata motivazione. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 12208/2004
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, (nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale) in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 445 c.p.p. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.
Cass. civ. n. 17650/2003
Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all'attività dell'Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 c.p.p.
Cass. civ. n. 16726/2003
In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 c.p.p., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell'attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cpv c.p., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).
Cass. civ. n. 35626/2002
Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.
Cass. civ. n. 44515/2001
In tema di applicazione di pena su richiesta, la confisca «del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza», prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356) per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, è obbligatoria sia quando i beni siano qualificabili come «prezzo» del reato (e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445 comma 1 c.p.p. e 240 comma 2 n. 1 c.p.), sia quando i beni rappresentino «prodotto» o «profitto» del reato medesimo. (Fattispecie in tema di confisca di denaro ritenuto provento di attività commerciali riguardanti stupefacenti).
Cass. civ. n. 42786/2001
In tema di istigazione alla corruzione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell'art. 322 ter c.p.).
Cass. civ. n. 3057/2001
In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.
Cass. civ. n. 584/2000
La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.
Cass. civ. n. 13013/1999
Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Cass. civ. n. 7284/1999
In tema di liquidazione delle spese alla parte civile in caso di patteggiamento, poiché l'art. 153 att. c.p.p. prevede che dette spese debbano essere liquidate sulla base della nota che l'interessato è tenuto a presentare, il giudice non può procedere di ufficio, in mancanza di tale nota o anche in presenza di una nota-spese apparente e formale, alla liquidazione. Invero, poiché la nota ha la funzione di porre il giudice in grado di liquidare, nel rispetto del contraddittorio, spese ed onorari di avvocato, in relazione alla attività processuale effettivamente svolta, tale funzione non può dirsi soddisfatta sulla base di una nota generica e non documentata. D'altra parte, se pure nel giudizio ordinario può essere ammessa liquidazione forfettaria e di ufficio (vale a dire, pur in mancanza di una richiesta e di una specifica nota), ciò non appare possibile nella ipotesi di applicazione concordata della pena. Infatti, nel primo caso, la liquidazione è in relazione alla sentenza di condanna dell'imputato, anche per quel che riguarda le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre nel secondo caso, da un lato, l'applicazione della pena non ha natura di condanna (dal momento che il giudice ratifica l'accordo intercorso tra le parti, prescindendo dall'accertamento giudiziale del reato e dalla responsabilità dell'imputato), dall'altro, è precluso ogni potere di cognizione e decisione al giudice stesso in ordine alla domanda della parte civile.
Cass. civ. n. 6375/1999
A seguito della n. 443 del 12 ottobre 1990 della Corte costituzionale, il giudice nell'applicare la pena secondo la richiesta delle parti, deve liquidare le spese in favore della parte civile eventualmente costituita, condannando l'imputato al rimborso delle spese, salvo che egli reputi, in base ad apprezzamento discrezionale, di doverle compensare. Ne deriva che il soggetto privato che abbia avanzato la relativa istanza non può non essersi rappresentato ed avere accettato la statuizione de qua, che, obbligatoriamente consegue al patteggiamento. In particolare va ritenuto che all'imputato il quale, a fronte di avvenuta costituzione di parte civile e presentazione della nota spese, nulla abbia eccepito, sia preclusa qualsiasi censura in origine alla congruità della conforme liquidazione: ciò stante la stretta connessione di quest'ultima con l'accordo proposto e recepito.
Cass. civ. n. 1974/1999
Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., le cose in sequestro preventivo (nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio) vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Nella specie, la S.C., ha annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l'eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall'azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile).
Cass. pen. n. 1937 del 11 giugno 1999
In tema di applicazione della pena su richiesta, si può far luogo a confisca nei soli casi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato, ovvero quando si tratti di un oggetto la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, il cui porto, la cui alienazione siano previsti come reato. Non può pertanto procedersi a confisca di armi regolarmente detenute o portate, anche quando esse siano state adoperate per la consumazione del reato, oggetto della sentenza di «patteggiamento». (Fattispecie in tema di minaccia aggravata dall'uso di arma, regolarmente detenuta dall'agente).