Art. 467 – Codice di procedura penale – Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento [431].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 3347/2009

Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali). (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18 gennaio 2007).

Cass. pen. n. 42449/2009

La decisione in ordine alla richiesta di assunzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento delle prove non rinviabili può essere adottata sulla base di tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in ragione del rinvio alle forme dibattimentali e non a quelle proprie dell'incidente probatorio, con l'ulteriore conseguenza che la richiesta del pubblico ministero, appunto perché non si fa applicazione delle disposizioni sull'incidente probatorio, non deve essere notificata alla difesa. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).
L'assunzione delle prove urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio, davanti al presidente del collegio giudicante, perché Il rinvio alle forme dibattimentali non sta a significare che l'acquisizione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad opera dell'intero collegio. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE