Avvocato.it

Art. 468 — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

Art. 468 — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni [ 194 ss.], periti [ 220 ss.] o consulenti tecnici [ 230 ] nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento [ 173 ], la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame .

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento .

4-bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione [ 238 5], questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495 .

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’articolo 392 comma 2.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 27698/2018

L’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l’esame è adempiuto anche in presenza di un’implicita articolazione delle circostanze dell’esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 23004/2017

La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell’art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l’art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l’esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all’ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all’art. 468 cod. proc. pen. [In motivazione la S.C. ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all’esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l’art. 495, comma terzo, cod. proc. pen.].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 22585/2017

In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l’udienza fissata ai fini della loro escussione comporta la decadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei predetti testi.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 14588/2017

Ai fini dell’acquisizione di un verbale di arresto relativo ad un altro procedimento, non è necessaria la richiesta di parte ex art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen., da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, non costituendo esso un verbale di prova, ma la documentazione di un atto irripetibile, acquisibile a norma dell’art. 238, comma terzo, cod. proc. pen.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6883/2017

È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l’uso della posta elettronica certificata [PEC]. [In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria – prevista invece per il giudizio civile dall’art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 – il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 13338/2015

In tema di diritto alla prova, quando una parte [nella specie, il P.M.] rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre parti [nella specie, la difesa dell’imputato] hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 29562/2014

La mancata citazione del teste per l’udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un’udienza successiva comporti il ritardo della decisione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 28371/2013

Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, per cui se il processo non rientra tra quelli che vengono comunque trattati in tale periodo, anche il termine per la presentazione della lista deve ritenersi sospeso. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rispettato il termine di sette giorni per il deposito della lista dei testimoni avvenuto il 29 luglio per l’udienza del 17 settembre].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4671/2010

L’ammissione dei testimoni richiesti nel corso del dibattimento dal pubblico ministero, ancorché ai sensi dell’art. 468 c.p.p. fosse stata in precedenza negata l’autorizzazione alla citazione, non dà luogo a inutilizzabilità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 38526/2008

L’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze su cui deve vertere l’esame è adempiuto se i temi che la parte intende proporre nell’istruzione dibattimentale possono inequivocamente individuarsi e, quindi, anche se tale individuazione è consentita dall’inserimento della lista nel decreto di citazione, in modo da rendere chiaro che i fatti su cui i testimoni devono essere esaminati sono quelli oggetto dell’imputazione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5636/2008

Rientra nei poteri del giudice di appello disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale qualora ritenga assolutamente necessario l’esame dei testimoni le cui dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado siano state dichiarate inutilizzabili dallo stesso giudice di appello per tardivo deposito della lista prevista dall’art. 468 c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 35372/2007

La decadenza dalla prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di una prova alla quale un’altra parte abbia rinunciato; ne consegue che, allorchè il pubblico ministero abbia rinunciato all’esame dei propri testimoni, la difesa può procedervi solo se abbia osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 32343/2007

La parte, una volta ottenuta l’autorizzazione a citare i propri testimoni, ha l’onere di provvedere agli adempimenti necessari alla citazione degli stessi ovvero di provvedere personalmente alla loro presentazione in udienza; l’inadempimento di tale onere, pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l’escussione dei propri testi, non citati né presenti.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 25523/2007

La violazione dell’obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l’inutilizzabilità della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo d’imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. [Fattispecie in tema di esame testimoniale degli operanti in ordine all’accertamento del tasso alcoolemico, specificamente indicato nel capo d’imputazione].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6903/2007

È legittimo, perché giustificato dall’esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale, il provvedimento con cui è ammesso, in sostituzione del testimone indicato nella lista ex art. 468 c.p.p., l’esame di altro testimone non indicato, se dall’istruzione dibattimentale risulti che questi è meglio informato sui fatti su cui deve vertere l’esame. [ Mass. redaz. ].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1585/2007

Il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determina, in assenza di una espressa previsione di legge, l’inutilizzabilità della prova comunque assunta. [ Mass. redaz. ].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 36791/2006

La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all’art. 468 c.p.p. è utilizzabile, se l’esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5327/2004

Se è vero che la situazione di impossibilità che consente, secondo l’art. 493, secondo comma, c.p.p., la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall’art. 468 dello stesso codice deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall’art. 468 cit., rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4936/2004

È ammissibile e utilizzabile l’esame testimoniale di una persona informata sui fatti sentita in luogo di quella indicata nella lista di cui all’art. 468 c.p.p., purché ritualmente condotto e pertinente a circostanze indicate nella lista stessa. [Fattispecie nella quale era stato esaminato su determinate circostanze, in luogo dell’amministratore di una società, persona da questi «formalmente delegata»].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 37503/2002

Ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria» si assume nel momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468, comma 2, c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 31085/2001

Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non si pone fuori dal sistema processuale [essendo specificamente previsto dall’art. 468 cpv. c.p.p.], e non determina la stasi del procedimento, in quanto, da un lato, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste; dall’altro, può sollecitare l’esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. [vedasi sentenza Corte costituzionale n. 111 del 1993].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9536/2001

Qualora la parte che, oltre ad avere chiesto ed ottenuto l’acquisizione di un verbale di prova di altro procedimento penale [nella specie, perizia], abbia anche, a suo tempo, indicato nella lista testi [debitamente approvata dal presidente del tribunale], la persona che aveva reso le dichiarazioni contenute nel suddetto verbale, dichiari di rinunciare alla sua audizione, tale rinuncia, pur a fronte dell’opposizione delle altre parti, le quali non abbiano però a loro volta avanzato esplicita richiesta volta ad ottenere la citazione di detta persona, non implica che a siffatto incombente debba provvedere, d’ufficio, il giudice e non incide, quindi, sulla legittimità dell’avvenuta acquisizione del verbale.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6674/2000

È legittima l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, richiesta dal P.M. unitamente al deposito delle liste testimoniali, di verbali di prove di altri procedimenti penali, purché si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento. [Fattispecie relativa all’acquisizione di verbali di dichiarazioni rese da testimone e da imputato di reato connesso].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5603/2000

Nell’ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai sensi del secondo comma dell’art. 468 c.p.p., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può — per ciò soltanto — revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto prevede il quarto comma dell’art. 495 c.p.p. Ciò in quanto l’omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova. [Ha specificato la Corte che se può porsi un problema di ammissibilità della prova in caso di mancata indicazione del testimone nelle liste, né l’omessa citazione né l’omessa presentazione dei testimoni al dibattimento comportano per contro alcuna decadenza della prova medesima].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 100/2000

L’imputato che abbia omesso di indicare le prove ritenute utili per la propria difesa non può più esercitare nelle successive fasi del processo alcun autonomo impulso probatorio, anche nella ipotesi consentite, del difensore, il quale è tenuto a svolgere il proprio mandato nelle condizioni processuali esistenti al momento del suo ingresso nel processo. Infatti la sostituzione del difensore non può incidere su una situazione processuale radicatasi, per autonoma e consapevole scelta difensiva, nel rispetto delle regole del contraddittorio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3482/1999

È legittimo il provvedimento con il quale il presidente o il pretore, nel rinviare a udienza successiva il dibattimento, disponga che i testimoni assenti vengano ricitati a cura del pubblico ministero. Non può in contrario valere, infatti, la disposizione dettata dall’art. 143 att. c.p.p., giacché l’espressione «citazione a giudizio» che vi compare è riferibile soltanto alla citazione dell’imputato, come si desume pure dall’art. 485 del codice di rito. D’altra parte, la regola generale stabilita dall’art. 468 c.p.p. vuole che i testimoni siano citati a cura della parte che li ha indicati nella propria lista e che ne abbia richiesto, o intenda richiederne, l’ammissione, sicché non v’è ragione che tale principio sia derogato quando la citazione sia già avvenuta ed occorra provvedere ad una nuova citazione a seguito del differimento del dibattimento ad altra udienza.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10795/1999

Poiché l’art. 468, primo comma, c.p.p. ha soprattutto lo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria, qualora le altre parti già conoscano i fatti sui quali deve vertere la testimonianza, essendo essi analiticamente contenuti nel capo di imputazione e avendo costituito oggetto di esami regolarmente depositati, le esigenze difensive risultano soddisfatte anche se la deduzione testimoniale faccia generico riferimento ai fatti del processo, ben potendo ciascuno di tali fatti essere correlato senza equivoci alle circostanze. [In motivazione, la S.C. ha osservato che in ogni caso non è prevista alcuna nullità per l’eventuale ammissione di prove non tempestivamente indicate dal P.M., nelle liste di cui all’art. 468 c.p.p. o con indicazione generica quanto al tema, e che rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d’ufficio, a norma dell’art. 507 c.p.p., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente o irritualmente].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 10504/1999

L’obbligo dell’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell’art. 468 c.p.p., è necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell’istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre per relationem che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti. Infatti la finalità dell’art. 468 è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 27941/1999

Nel caso di rinvio dell’udienza dibattimentale a nuovo ruolo, così come nel caso di suo improprio rinvio ad udienza fissa, disposto prima della apertura del dibattimento, compete sempre alle parti e non al giudice l’onere di citare i testi. Invero, con il rinvio, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, tra questi, quello di depositare la lista testi prima dell’udienza di rinvio. Alle stesse pertanto compete anche il conseguenziale onere di curare la citazione dei testi.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9693/1999

Nel processo accusatorio la rinuncia, anche per acta concludentia, a far valere la decadenza in cui sia incorsa la controparte in tema di tempestivo deposito della lista testimoniale, preclude la possibilità di far valere la decadenza in sede di impugnazione. [Fattispecie in tema di costituzione della parte civile dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista testimoniale, senza formale opposizione della difesa dell’imputato alle prove richieste].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 8612/1998

La sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 468, comma 1, c.p.p. riguarda non soltanto il tardivo deposito della lista ma anche la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame dei testi. Tale esigenza è soddisfatta quando la individuazione dell’oggetto dell’esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova: il che avviene quando alla individuazione suddetta si possa pervenire attraverso il richiamo al fatto descritto in atti noti al giudice e alle altre parti [fatti denunciati ed esplicitati nella imputazione; circostanze specifiche oggetto di atti particolari di indagine; circostanze desumibili dalla qualificazione del teste e dalla documentazione nota; racconto della vicenda compiuto già da altro soggetto nel dibattimento].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5976/1997

Una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l’indicazione nella lista testi approvata dal presidente del tribunale nelle forme di rito, la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto e la rinuncia ad essa fa salvo il diritto dell’altra parte di procedere all’esame o comunque vincola il tribunale a motivare in modo esplicito sulla non assunzione della prova [nel caso di specie un teste d’accusa] in applicazione del principio generale previsto dall’art. 495 comma 4 c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1968/1997

Non v’è violazione dell’art. 468 c.p.p. quando l’enunciazione dei capitoli di prova avvenga con riferimento al contenuto degli atti redatti dal pubblico ufficiale [nella specie verbale di contestazione compilato dall’amministrazione finanziaria]. In tal modo è assicurato il contraddittorio tra le parti, che, attraverso l’esame della documentazione, sono in grado di assumere la propria linea difensiva e di impostare anche l’eventuale controprova. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza ammissiva della prova medesima.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze