Art. 476 – Codice di procedura penale – Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti [380, 381].

2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [372, 378 c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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