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Art. 477 — Durata e prosecuzione del dibattimento

Art. 477 — Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi .

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario [ 126 ] ne fa menzione nel verbale [ 136 ]. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [ 475 2, 488 2].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40059/2009

Attesa la diversità di funzioni tra l’art. 477 c.p.p., che prevede la sospensione del dibattimento quando questo non possa esaurirsi in un’unica udienza, e l’art. 304 c.p.p., che disciplina i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare, deve escludersi che, in caso di rinvio chiesto dalla difesa, la durata della suddetta sospensione dei termini debba essere contenuta entro il limite di dieci giorni [peraltro meramente ordinatorio] stabilito dal citato art. 477.

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Cass. pen. n. 22687/2005

Integra il reato di falsità in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa, la formazione della falsa dichiarazione, redatta da un privato ai sensi dell’art. 31 Reg. di polizia veterinaria, nella quale si faccia apparire, come proveniente da un terzo, la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. [In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all’art. 477 c.p., non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione].

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Cass. pen. n. 857/2004

Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l’accusa contestata ove l’imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella piú ampia previsione dell’originaria contestazione di furto.

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Cass. pen. n. 14088/1999

Poiché la nozione processuale di udienza si riferisce alla durata giornaliera dell’attività svolta alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non può essere fatta coincidere con quella di dibattimento, la quale corrisponde a tutta la fase processuale attraverso cui ha luogo il giudizio, alla rinuncia dell’imputato detenuto ad essere presente in udienza non può attribuirsi, salvo che ciò non risulti espressamente, il significato di rinuncia a presenziare all’intero dibattimento; ne deriva che, ove il giudizio non si esaurisca nell’udienza alla cui partecipazione l’imputato ha rinunciato, il giudice ha l’obbligo, sanzionato a pena di nullità, di assicurarne l’intervento a quelle successive, disponendone la traduzione.

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Cass. pen. n. 424/1998

In virtù della disposizione di cui alla seconda parte del capoverso dell’art. 38 c.p.p., ad udienza conclusa non è più ricusabile il giudice per il quale la causa di incompatibilità è sorta o è divenuta nota durante l’udienza medesima. Il concetto di udienza corrisponde a quello di unità quotidiana del lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, sino alla chiusura del dibattimento. A tale definizione del concetto di udienza, del resto, si perviene anche in virtù dell’argomento testuale, specifico, dell’art. 477, comma primo, c.p.p., che espressamente prevede, per il dibattimento che non è assolutamente possibile esaurire in una «sola» udienza, che esso venga proseguito in udienze successive nei giorni seguenti; nonché dell’art. 486, comma secondo, stesso codice, che pure considera le udienze successive alla prima.

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Cass. pen. n. 5502/1996

Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l’obbligo di notificare all’imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma 5 e 477 comma 3 c.p.p. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 e 488 comma 2, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell’art. 247 delle disposizioni transitorie.

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Cass. pen. n. 1192/1996

A legittimare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere i termini massimi di durata della custodia cautelare [art. 304, comma 2, c.p.p.] non è sufficiente il richiamo ad una generica complessità del dibattimento che possa essere fronteggiato con i normali mezzi processuali, contenendo i rinvii e le sospensioni del dibattimento nei limiti fissati dall’art. 477 c.p.p., in modo da rendere possibile la conclusione del processo prima della scadenza dei termini suddetti. Al fine in questione occorre invero che vengano indicati fatti concreti e specifici relativi alla situazione processuale risultante dal dibattimento a seguito di adeguata valutazione degli atti processuali a sua disposizione, prescindendo da elementi estranei al giudizio [quali ad esempio l’indisponibilità dell’aula] il giudice deve cioè concludere nel senso che il processo non possa essere definito, anche rispettando i tempi di cui all’art. 477 c.p.p., nel termine previsto dall’art. 303 c.p.p. per la fase processuale del giudizio.

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Cass. pen. n. 888/1994

I termini stabiliti nell’art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione ex art. 304, primo comma, stesso codice. Ed invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume caratteri più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, è non di meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell’attività che globalmente grava sull’ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del procedimento con le cadenze temporali prefigurate dal citato art. 477.

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