Art. 493 bis – Codice di procedura penale – Trascrizione delle intercettazioni

[ 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.

3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia .]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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