Art. 493 – Codice di procedura penale – Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 13525/2011

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Ripatransone, 16/06/2010).

Cass. pen. n. 40527/2010

La presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non comporta alcuna forma di invalidità processuale, non incidendo sulle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilità della prova. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di esaminare la lista del P.M. e indicare eventualmente, ex art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., le prove che non aveva potuto dedurre prima). (Annulla con rinvio, App. Genova, 01/12/2008).

Cass. pen. n. 19679/2010

Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 31 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 7061/2010

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.

Cass. pen. n. 23157/2007

Il consenso prestato dall'imputato per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni, a norma degli artt. 513, comma primo e 493, comma terzo c.p.p., non è revocabile.

Cass. pen. n. 5327/2004

Se è vero che la situazione di impossibilità che consente, secondo l'art. 493, secondo comma, c.p.p., la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 dello stesso codice deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468 cit., rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista.

Cass. pen. n. 2524/1996

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nell'esposizione introduttiva del P.M. con cui si riportino le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di indagini preliminari, non essendo la stessa in alcun modo vincolante per il giudice.

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