Art. 497 – Codice di procedura penale – Atti preliminari all’esame dei testimoni
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità . Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [177-186].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 24808/2023
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. pen. n. 21886/2010
Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti. (Rigetta, Trib. Teramo, 06 Marzo 2009).
Cass. pen. n. 21784/2010
L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).
Cass. pen. n. 45696/2008
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
Cass. pen. n. 5189/1994
La nullità comminata dell'art. 497, comma 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 10973/1991
Non sussiste la nullità della deposizione testimoniale qualora, in un procedimento che prosegue secondo le disposizioni del codice di rito previgente, venga prestato giuramento con la formula prescritta dall'art. 497 nuovo codice di procedura penale, anziché con quella dell'art. 142 del codice di rito abrogato, in quanto in entrambe le formule sono contenuti gli stessi elementi essenziali e cioè l'avvertimento rivolto al teste circa la responsabilità morale e giuridica assunta e l'impegno a dire la verità.