Art. 177 – Codice di procedura penale – Tassatività
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20751/2024
In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974,
Cass. civ. n. 19548/2024
Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss., cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14256/2024
Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto la comunione legale fra coniugi si estende all'acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrante tra le eccezioni tassative previste dall'art. 179 c.c., attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.
Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.
Cass. civ. n. 1059/2024
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
Cass. civ. n. 46390/2023
In tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati, ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi. (Fattispecie relativa a dedotta inutilizzabilità, per mancata ostensione del metodo di decifrazione, delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc" consegnate, tramite ordine europeo di indagine, dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana con l'apposizione del segreto di Stato).
Cass. civ. n. 42331/2023
La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente e il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 28957/2023
In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 17836/2023
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Cass. civ. n. 16993/2023
In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.
Cass. civ. n. 12966/2023
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Cass. civ. n. 10264/2023
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)
Cass. civ. n. 3123/2023
In tema di agevolazioni IVA per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, di talché, in caso di comunione legale tra coniugi, è rilevante che l'immobile sia destinato a residenza familiare, essendo invece irrilevante che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, a prescindere che il bene sia divenuto oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., mediante acquisto separato o congiunto da parte dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fruizione del beneficio da parte del coniuge che non aveva spostato la propria residenza, in relazione all'acquisto "pro indiviso", insieme all'altro coniuge in regime di separazione patrimoniale, del solo diritto di abitazione sull'immobile, la cui proprietà era stata contestualmente acquistata dai figli).
Cass. civ. n. 150/2023
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.
Cass. pen. n. 19100/2011
La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.
Cass. pen. n. 13402/2011
Il giudice non ha l'obbligo di rilevare le nullità d'ordine generale e a regime intermedio rispetto alle quali la parte interessata sia decaduta dalla facoltà di deduzione.
Cass. pen. n. 4140/2011
È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, sul presupposto dell'erronea duplicazione di uno dei capi di imputazione in ordine ai quali l'imputato era stato rinviato a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, abbia dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio, disponendo la ritrasmissione degli atti al P.M.
Cass. pen. n. 42363/2006
Ove l'indecifrabilità grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.
Cass. pen. n. 5064/2006
In materia di misure cautelari personali, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice, in composizione monocratica o collegiale, investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero, il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 c.p.p., è riferito solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) c.p.p., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.
Cass. pen. n. 45627/2005
In tema di notificazione di atti, non costituisce causa di nullità, ma semplice irregolarità formale il fatto che, trattandosi di atto destinato a due destinatari aventi il medesimo domicilio, sia stata consegnata una sola copia dell'atto anziché due, in violazione di quanto disposto dall'art. 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito.
Cass. pen. n. 23981/2004
In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida, emesso in termine, non è causa di nullità né di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento da parte del pubblico ministero nel termine di cui all'art. 355 c.p.p.
Cass. pen. n. 21052/2004
La sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546, comma primo, lett. g), c.p.p., l'apposizione della firma del giudice estensore — e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente — in calce all'ultima pagina della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità.
Cass. pen. n. 20377/2004
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto abnorme, ma non inesistente giuridicamente, l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo di imputazione relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, formulato con mero richiamo alle fatture allegate al processo verbale di constatazione, e pertanto il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale era subordinato al rispetto del termine di impugnazione ordinario).
Cass. pen. n. 21318/2002
In tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni.
Cass. pen. n. 1/1993
Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato. (Fattispecie in cui tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo, disposto dal pubblico ministero, di vari indagati, avevano proceduto ciascuno per proprio conto all'interrogatorio ed alla convalida del fermo di una parte degli indagati, emettendo, poi, nei confronti di costoro, in luogo di tre distinti provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere).