Art. 504 – Codice di procedura penale – Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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