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Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

1. Quando non è stata disposta perizia [ 359 ], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.

1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone .

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7671/2004

In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell’inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. [Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l’opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attività di conduzione congiunta dell’indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d’indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell’attività non costituisse l’oggetto di una consulenza tecnica].

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Cass. pen. n. 6506/1998

Il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed in particolare all’art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova. Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilità di ufficio, è ammessa solo a richiesta di parte. È pertanto evidente che se una parte, pubblica o privata, non ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 233 c.p.p., di presentare al giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l’altra parte non può pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli artt. 234 ss. relative alla acquisizione dei documenti.

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Cass. pen. n. 177/1992

Nell’ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, il secondo comma dell’art. 452 c.p.p. prevede, nel particolare caso dell’impossibilità della decisione allo stato degli atti, la possibilità di assumere nuovi elementi probatori. In tale ambito di assunzione può certamente farsi rientrare l’attività di «consulenza tecnica fuori dei casi di perizia» in cui ciascuna delle parti — al di fuori delle complesse formalità di cui agli artt. 220 e segg. c.p.p. — può offrire al giudice un adeguato parere tecnico attraverso un consulente all’uopo nominato. [Nella specie la S.C. ha ritenuto che, poiché il pubblico ministero si era indotto a richiedere l’assunzione — non di perizia — bensì della menzionata consulenza tecnica, e dato che tale incombente poteva essere esperito anche nel corso del giudizio abbreviato «atipico» di cui trattasi, l’opposizione della pubblica accusa alla introduzione di siffatto rito rimaneva priva di giustificazione, sicché la pena irrogata doveva essere diminuita di un terzo ai sensi dell’art. 442, comma secondo, c.p.p. e a tanto essa S.C. provvedeva].

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