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Art. 524 — Chiusura del dibattimento

Art. 524 — Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49567/2003

La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento emessa ai sensi dell’art. 524 c.p.p. non necessita di formule sacramentali potendo risultare anche implicitamente [in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto idonea la dichiarazione del Presidente del collegio «di fare un passo indietro» per procedere ex art. 507 c.p.p. all’assunzione di nuove prove].

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