Art. 525 – Codice di procedura penale – Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta [179], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10127/2018
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice o della composizione del collegio giudicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia manifestato il consenso all'utilizzabilità, sia stata messa in condizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le domande ritenute necessarie.
Cass. civ. n. 41372/2018
In tema di immutabilità del giudice, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento qualora, dopo che sia stata espletata l'audizione del perito, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, venga rinnovata l'ordinanza ammissiva della perizia, ed espletata una nuova audizione del perito, in quanto tale nullità è configurabile solo quando risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa.
Cass. civ. n. 3858/2017
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l'onere della citazione dei testi grava sulla parte che ne aveva originariamente chiesto l'assunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali precedentemente assunte qualora anche una sola delle parti processuali si opponga alla lettura).
Cass. civ. n. 4940/2017
Non sussiste la nullità della sentenza qualora la discussione finale sia stata frazionata dinanzi a collegi diversamente composti ed il tribunale non si sia limitato alla rinnovazione mediante lettura dei verbali delle prove raccolte, ma abbia espressamente disposto anche la lettura degli interventi conclusivi svolti dinanzi al precedente collegio - registrati e trascritti - senza opposizione delle parti, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Cass. civ. n. 48635/2017
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Cass. civ. n. 13599/2017
L'immutabilità del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza resa dal tribunale del riesame, poiché il verbale dell'udienza camerale recava l'indicazione di un collegio diversamente composto da quello riportato nell'intestazione del dispositivo e del provvedimento successivamente depositato).
Cass. civ. n. 23015/2017
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, non è possibile ripetere l'audizione del teste perché questi non è stato reperito, il giudice può comunque disporre, ai sensi dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali).
Cass. civ. n. 48765/2016
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed, in particolare, le acquisizioni probatorie, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo. Ne consegue che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa senza procedere alla rinnovazione e nonostante l'opposizione della difesa, all'esito di un dibattimento, in cui il Collegio che aveva raccolto le conclusioni dei periti era mutato nella sua composizione rispetto a quello che aveva ammesso la prova, disposto la perizia e conferito l'incarico).
Cass. civ. n. 36813/2016
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Cass. civ. n. 52229/2014
Nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto essi attengono alla documentazione di un'attività legittimamente compiuta; ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni.
Cass. civ. n. 20351/2014
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che nella stessa possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione.
Cass. civ. n. 47471/2013
Il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza nell'ipotesi di mutamento della composizione del collegio in udienze nelle quali si era proceduto al mero rinvio del dibattimento ad altra data).
Cass. civ. n. 32367/2013
Il principio di immutabilità del giudice non trova applicazione nel giudizio abbreviato cd semplice (cioè senza integrazione probatoria), sia perché l'art. 442 c.p.p. non richiama l'art. 525 c.p.p., sia perché questa disposizione si riferisce ad una deliberazione emessa all'esito di un dibattimento caratterizzato per essere la sede di formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che nel giudizio abbreviato è applicabile il principio di immediatezza - che impone che il giudice che ha assistito alla discussione proceda alla deliberazione - che è liberamente rinunciabile dalle parti).
Cass. civ. n. 31924/2013
Non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non è causa di nullità, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull' ammissione delle prove.
Cass. civ. n. 45649/2012
Costituisce un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti. (Fattispecie in cui il PG, le parti civili ed uno dei difensori dell'imputato avevano formulato ed illustrato le proprie conclusioni dinanzi ad un collegio poi mutato, per due dei suoi componenti, rispetto a quello dinanzi al quale, invece, aveva rassegnato le proprie conclusioni l'altro difensore dell'imputato).
Cass. civ. n. 43171/2012
Il consenso preventivo espresso dalla difesa dell'imputato alla utilizzazione degli atti e delle prove assunte nel dibattimento nel caso di futuro mutamento della composizione del collegio a causa del trasferimento di un giudice, non integra un'ipotesi di consenso condizionato, la cui condizione dovrebbe considerarsi come non apposta, ma di mera delimitazione dell'oggetto del consenso medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il consenso espresso in relazione all'eventuale cambiamento di un giudice in procinto di essere trasferito non poteva operare per il caso, poi concretamente verificatosi, del mutamento dell'intero collegio).
Cass. civ. n. 1759/2012
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, in grado d'appello, la sentenza venga deliberata dal giudice collegiale che ha provveduto all'assunzione della prova, precostituita o meno che sia, sebbene in composizione diversa rispetto al momento in cui ne era stata disposta l'acquisizione.
Cass. civ. n. 2928/2010
Il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l'istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza.
Cass. civ. n. 43803/2008
Il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare. (Nella specie, relativa a procedimento di appello su misura cautelare reale per la cui definizione il tribunale aveva utilizzato atti acquisiti in precedenza da un collegio in diversa composizione, la Corte ha ritenuto osservato detto principio ).
Cass. civ. n. 42509/2008
In tema di nullità, nel caso in cui il giudice collegiale di appello che ha disposto l'acquisizione della prova sia diverso dal collegio che ha proceduto all'assunzione della prova e alla deliberazione, non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità anche se si tratta di prova non precostituita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria ).
Cass. civ. n. 39904/2008
Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora l'istruzione dibattimentale sia stata condotta da un magistrato, temporaneamente sostituito da un altro magistrato che abbia provveduto alla mera esclusione di alcuni documenti dal fascicolo del dibattimento e all'ammissione di alcuni testi richiesti dalle parti, senza procedere peraltro al relativo esame, trattandosi di atti a contenuto ordinatorio finalizzati solo all'ordinato svolgimento del processo, senza alcuna valenza sul giudizio.
Cass. civ. n. 25806/2007
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza).
Cass. civ. n. 3462/2006
In forza del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, c.p.p., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza « per eventuali repliche» anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità.
Cass. civ. n. 5737/2004
Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione — avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate ed, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio — solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità.
Cass. civ. n. 18856/2003
La nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato.
Cass. civ. n. 8737/2003
Il provvedimento del presidente della corte d'assise che, a chiusura avvenuta del dibattimento, dispone la presenza, nella camera di consiglio preordinata alla deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio, anche dei giudici supplenti, per l'eventualità di una sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, è illegittimo, ma non determina la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario a costituire i collegi, qualora in concreto non si sia verificata l'esigenza di provvedere ad alcuna sostituzione e i giudici supplenti non abbiano preso comunque parte attiva alla decisione.
Cass. civ. n. 1713/2003
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma c.p.p., pur essendo espressamente riferito alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è applicabile anche all'ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione dell'udienza.
Cass. civ. n. 8854/2000
Il principio di immutabilità del giudice, nella parte in cui gli impone la partecipazione all'assunzione della prova, trova applicazione soltanto nell'ambito dello stesso processo e non si riferisce ai casi in cui taluni elementi di prova, raccolti in un procedimento, siano, poi, legittimamente utilizzabili in un altro. (Fattispecie relativa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento, senza previo esame del teste e del perito, rispettivamente, di dichiarazioni testimoniali e di relazioni peritali assunte in altro procedimento).
Cass. civ. n. 294/2000
Attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra un'udienza e l'altra, risolvendosi ciò in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti; né siffatta evenienza tange i principi di cui agli artt. 178, lett. a) e 525 c.p.p., applicabili alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la violazione del principio di immutabilità del giudice, essendosi svolto il procedimento di appello in più udienze dinanzi a collegi diversamente composti). *.
Cass. civ. n. 12620/1999
Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice non è necessaria anche la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace — che non è richiesta dalla norma — e ciò in quanto la verifica della vocatio in iudicium, costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed a cui è riservata la decisione.