Art. 525 – Codice di procedura penale – Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta [179], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 45649/2012
Costituisce un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti. (Fattispecie in cui il PG, le parti civili ed uno dei difensori dell'imputato avevano formulato ed illustrato le proprie conclusioni dinanzi ad un collegio poi mutato, per due dei suoi componenti, rispetto a quello dinanzi al quale, invece, aveva rassegnato le proprie conclusioni l'altro difensore dell'imputato).
Cass. civ. n. 43171/2012
Il consenso preventivo espresso dalla difesa dell'imputato alla utilizzazione degli atti e delle prove assunte nel dibattimento nel caso di futuro mutamento della composizione del collegio a causa del trasferimento di un giudice, non integra un'ipotesi di consenso condizionato, la cui condizione dovrebbe considerarsi come non apposta, ma di mera delimitazione dell'oggetto del consenso medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il consenso espresso in relazione all'eventuale cambiamento di un giudice in procinto di essere trasferito non poteva operare per il caso, poi concretamente verificatosi, del mutamento dell'intero collegio).
Cass. civ. n. 1759/2012
Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, in grado d'appello, la sentenza venga deliberata dal giudice collegiale che ha provveduto all'assunzione della prova, precostituita o meno che sia, sebbene in composizione diversa rispetto al momento in cui ne era stata disposta l'acquisizione.
Cass. civ. n. 2928/2010
Il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l'istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza.
Cass. civ. n. 43803/2008
Il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare. (Nella specie, relativa a procedimento di appello su misura cautelare reale per la cui definizione il tribunale aveva utilizzato atti acquisiti in precedenza da un collegio in diversa composizione, la Corte ha ritenuto osservato detto principio ).
Cass. civ. n. 42509/2008
In tema di nullità, nel caso in cui il giudice collegiale di appello che ha disposto l'acquisizione della prova sia diverso dal collegio che ha proceduto all'assunzione della prova e alla deliberazione, non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità anche se si tratta di prova non precostituita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria ).
Cass. civ. n. 25806/2007
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza).
Cass. civ. n. 3462/2006
In forza del principio di tassatività delle nullità, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, c.p.p., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza « per eventuali repliche» anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità.
Cass. civ. n. 5737/2004
Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione — avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate ed, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio — solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità.
Cass. civ. n. 18856/2003
La nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato.
Cass. civ. n. 8737/2003
Il provvedimento del presidente della corte d'assise che, a chiusura avvenuta del dibattimento, dispone la presenza, nella camera di consiglio preordinata alla deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio, anche dei giudici supplenti, per l'eventualità di una sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, è illegittimo, ma non determina la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario a costituire i collegi, qualora in concreto non si sia verificata l'esigenza di provvedere ad alcuna sostituzione e i giudici supplenti non abbiano preso comunque parte attiva alla decisione.
Cass. civ. n. 8854/2000
Il principio di immutabilità del giudice, nella parte in cui gli impone la partecipazione all'assunzione della prova, trova applicazione soltanto nell'ambito dello stesso processo e non si riferisce ai casi in cui taluni elementi di prova, raccolti in un procedimento, siano, poi, legittimamente utilizzabili in un altro. (Fattispecie relativa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento, senza previo esame del teste e del perito, rispettivamente, di dichiarazioni testimoniali e di relazioni peritali assunte in altro procedimento).
Cass. civ. n. 294/2000
Attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra un'udienza e l'altra, risolvendosi ciò in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti; né siffatta evenienza tange i principi di cui agli artt. 178, lett. a) e 525 c.p.p., applicabili alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la violazione del principio di immutabilità del giudice, essendosi svolto il procedimento di appello in più udienze dinanzi a collegi diversamente composti). *.
Cass. civ. n. 11700/1998
Non si ha violazione del principio di immutabilità del giudice allorché il giudizio venga definito da giudice diverso da quello che, in precedente udienza, si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento ad altra udienza, senza che si desse corso alla lettura del capo di imputazione e alla relazione del pubblico ministero; e ciò perché, ad integrare la causa di nullità prevista dall'art. 525 c.p.p. è necessaria la diversità dei giudici della deliberazione da quelli che hanno partecipato al dibattimento, non da quelli che hanno partecipato agli atti predibattimentali.
Cass. civ. n. 10590/1998
Il principio dell'immutabilità del giudice concerne l'iter del processo che si dispiega dal momento dell'apertura del dibattimento fino alla deliberazione della sentenza, dovendo la decisione conclusiva essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all'acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti all'oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia.
Cass. civ. n. 9815/1998
La semplice lettura, da parte del giudice che decide, degli atti di istruzione probatoria in precedenza raccolti da giudice diversamente composto non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 comma 2 c.p.p., la cui violazione è espressamente sanzionata con la nullità assoluta. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato come in un processo fondato sulla formazione della prova nel dibattimento, ed in cui il «recupero» e l'utilizzazione delle dichiarazioni non raccolte direttamente dal giudicante si pone come un'eccezione alla regola generale, non può avere ingresso un'interpretazione della legge processuale che consenta al giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso di un dibattimento il quale, per la diversa composizione dell'organo giudicante, pur attenendo allo stesso fatto non può che considerarsi diverso).
Cass. civ. n. 9362/1998
La nullità prevista dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato qualora la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato all'intero dibattimento ed ha provveduto, direttamente, alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio. Non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, atteso che il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.
Cass. civ. n. 543/1998
Il principio della immutabilità del giudice impone che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici (intesi come medesime persone fisiche) che hanno partecipato all'intero dibattimento, acquisendo prove, risolvendo questioni incidentali o adottando comunque decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza d'appello essendosi verificato che, introdotto ritualmente il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, composta da determinati magistrati, la stessa, in presenza dell'imputato dopo l'espletamento delle formalità di apertura, e dopo aver dichiarato aperto il dibattimento, si era pronunciata sulla inammissibilità dei motivi nuovi d'impugnazione presentati dal prevenuto, circoscrivendo così l'oggetto del devolutum, e aveva disposto la sospensione del dibattimento, rinviandolo in prosieguo ad altra udienza, nella quale un Collegio in composizione parzialmente diversa lo aveva concluso deliberando la sentenza).
Cass. civ. n. 11170/1996
Il principio della immutabilità dei giudici che compongono il collegio — formulato nell'art. 525 comma secondo c.p.p. — deve ritenersi violato, con conseguente nullità assoluta della sentenza emessa, nel caso di prove assunte da un collegio diversamente composto rispetto a quello che poi le ha valutate ed ha giudicato nel merito; ed è irrilevante che le prove stesse siano state assunte, così come avviene per l'incidente probatorio, in contraddittorio delle parti: non sarebbe invero pertinente un eventuale richiamo alla utilizzabilità del materiale assunto durante l'incidente probatorio, perché la disciplina relativa alla assunzione ed utilizzabilità delle prove mediante l'incidente probatorio è particolare a tale mezzo istruttorio e non può essere estesa alle prove assunte nel dibattimento per le quali si applicano i principi della immediatezza della deliberazione e della immutabilità dei giudici che hanno partecipato al dibattimento.
Cass. civ. n. 8411/1996
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento). Ne consegue che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza.
Cass. civ. n. 6500/1996
In tema di interpretazione del comma 2 dell'art. 525 c.p.p., deve intendersi per partecipazione al dibattimento l'effettivo svolgimento dell'attività dibattimentale di acquisizione della prova, di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali o interinali afferenti alla fase del giudizio. Ne deriva che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice da parte di quello che decide non è sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice.
Cass. civ. n. 4489/1996
Il principio della immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, secondo comma c.p.p. con riferimento alla sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze adottate all'esito della procedura in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con la conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione di tutte le udienze. La nullità in questione, tuttavia, non ricorre se la procedura — a seguito di precedente rinvio disposto anche per la acquisizione di ulteriore documentazione — viene riprodotta ex novo innanzi ad un collegio diverso che provveda alla complessiva trattazione (la quale comprende ogni attività finalizzata alla decisione, come l'esame delle acquisizioni probatorie e delle richieste delle parti). È invece estraneo al concetto di trattazione il mero rinvio preliminare all'esame del merito della res iudicanda.
Cass. civ. n. 3339/1996
Ai provvedimenti emessi de plano non è applicabile l'art. 525, comma secondo, c.p.p. che si riferisce direttamente alle deliberazioni prese dai giudici a conclusione del dibattimento e la cui interpretazione può essere estesa sino a ricomprendere le decisioni adottate all'esito di procedimenti ai quali abbiano partecipato in contraddittorio le parti (ad esempio quelli ex art. 127 c.p.p.) ma non già quelle prese inaudita altera parte. (Nella fattispecie, relativa a sequestro di cose a seguito di decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., il tribunale, investito del riesame, all'esito dell'udienza camerale aveva disposto la restituzione di alcuni oggetti, riservandosi la decisione in ordine agli altri motivi dedotti dalle parti. Successivamente, il tribunale, diversamente composto, aveva dichiarato inaudita altera parte l'inammissibilità delle richieste di riesame avverso il decreto di perquisizione del P.M. Con il ricorso per cassazione le parti avevano rilevato la nullità dell'ordinanza ex art. 178, lett. a) c.p.p. perché la decisione sull'inammissibilità era stata presa da giudici diversi da quelli che avevano proceduto all'udienza camerale).
Cass. civ. n. 670/1996
Nel giudizio camerale di cui agli artt. 127 e 409 c.p.p., il principio di immutabilità del giudice impone che sia lo stesso giudice (come persona fisica) che ha tenuto l'udienza a provvedere alla delibazione, ma non anche che vi sia identità tra il giudice che fissa l'udienza e quello che poi tenga la stessa.
Cass. civ. n. 12779/1995
Ai sensi dell'art. 525, comma 2, c.p.p., la violazione del principio di immutabilità del giudice si verifica ogni qualvolta la decisione venga adottata da giudici diversi rispetto a quelli che hanno partecipato alle udienze dibattimentali. Tuttavia, tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice che ha emesso la decisione abbia rinnovato ex novo la procedura. (Fattispecie relativa a processo per reato militare nel quale — quantunque, a seguito di numerosi rinvii, la composizione del collegio fosse più volte cambiata — nell'ultima udienza, quella in cui fu emessa la decisione, era stato escusso un teste chiave la cui ammissione, anche se disposta in precedenza da altro collegio, è stata ritenuta dalla Suprema Corte come implicitamente disposta anche dal collegio che emise la sentenza, tanto più che l'eventuale nullità concernente la mancanza di un'esplicita ordinanza ammissiva della testimonianza, avendo carattere relativo, era stata sanata dalla assenza di tempestiva eccezione della parte interessata).
Cass. civ. n. 3701/1995
La decisione emessa in camera di consiglio può essere resa anche dopo l'udienza, riferendosi l'art. 525 c.p.p., che prescrive l'immediatezza della deliberazione, esclusivamente alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato non era stato letto in udienza, ma depositato successivamente insieme alla motivazione).
Cass. civ. n. 2685/1994
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., pur essendo espressamente riferito alla sentenza pronunciata a seguito del dibattimento, è applicabile anche all'ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte è pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame, a causa del parziale contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, col conseguente dubbio che uno dei magistrati che avevano proceduto alla deliberazione non fosse stato presente all'udienza stessa).
Cass. civ. n. 1744/1994
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., sebbene inserito nell'ambito della disciplina concernente la deliberazione della sentenza, ha una portata di carattere generale e trova applicazione anche nel procedimento esecutivo. Ne consegue che è affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio, la deliberazione del tribunale che decide sull'incidente di esecuzione in composizione parzialmente diversa da quella che aveva disposto il rinvio dell'udienza a data fissa, dopo avere disposto l'acquisizione di una sentenza allo scopo di accertare la condonabilità della pena inflitta.
Cass. civ. n. 9984/1993
La pubblicazione (art. 545 c.p.p.) e il deposito (art. 548 c.p.p.) della sentenza hanno finalità diverse. La prima conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra la decisione definitiva non più modificabile, il secondo serve a mettere l'atto a disposizione delle parti e segna i tempi dell'impugnazione in determinati casi. Ne consegue che la pubblicazione delle sentenze attiene al dispositivo che contiene la decisione e garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 c.p.p. e che il deposito della sentenza non può essere né assorbente né sostitutivo di tale adempimento anche quando dispositivo e motivazione sono contestuali. Ciò vale anche per le sentenze emesse con la procedura dell'art. 599 c.p.p., che devono essere pubblicate immediatamente, mediante redazione del dispositivo contenente la decisione con la data e la sottoscrizione del giudice e del presidente del collegio. La mancata pubblicazione immediata della sentenza nel procedimento svoltosi con il rito della camera di consiglio rappresenta una irregolarità non sanzionata da nullità, non prevista dagli artt. 525 e 545 c.p.p.
Cass. civ. n. 2164/1993
Anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza sull'istanza di differimento della pena, vige il principio dell'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., la cui inosservanza comporta nullità di ordine generale (art. 179, secondo comma, c.p.p.).