Art. 545 – Codice di procedura penale – Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza [475 2, 488 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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