Art. 544 – Codice di procedura penale – Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 16099/2024
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il deposito in udienza, dopo la lettura del dispositivo, della motivazione contestuale è equiparabile alla motivazione dettata a verbale ex art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, pertanto, il termine per impugnare la sentenza è di quindici giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12635/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 37847/2023
Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.
Cass. civ. n. 22989/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 7403/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 6361/2023
Nel caso in cui il deposito della sentenza tradotta in lingua nota all'imputato alloglotta avviene dopo il decorso del termine ordinario o di quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, l'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 3129/2023
In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 42361/2017
I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). (Rigetta, App. L'Aquila, 14/07/2016).
Cass. pen. n. 18328/2017
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).
Cass. pen. n. 15697/2015
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; ragione per la quale la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 10057/2015
La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 43493/2014
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 15477/2014
Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo c.p.p., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art. 154, comma quarto bis disp. att. c.p.p., i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo.
Cass. pen. n. 28560/2009
La sospensione dei termini di custodia cautelare in pendenza dei termini per il deposito della sentenza previsti dall'art. 544, comma 2 e 3, non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere dichiarata anche dal giudice dell'impugnazione, cui gli atti siano stati trasmessi dopo l'avvenuto deposito.
Cass. pen. n. 36549/2008
In tema di termini per il deposito della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine superiore a giorni quindici, previsto dall'art. 544, comma secondo, c.p.p. per i casi di particolare complessità nella stesura della motivazione, ha l'onere, e non già una mera facoltà, di indicare tale termine nel dispositivo.
Cass. pen. n. 4362/2004
La sentenza, costituita dal dispositivo e dalla contestuale motivazione, redatta a mano dall'estensore e resa pubblica con la lettura in udienza, non è viziata per difetto assoluto di motivazione in base al rilievo della difficoltà di lettura della grafia del testo, in quanto la difficoltà di ordine soggettivo non equivale alla assoluta indecifrabilità, che sola può fondare un giudizio di nullità assoluta del provvedimento decisorio.
Cass. pen. n. 23455/2003
È legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, al di fuori di quest'ultima (nella specie dopo una settimana), integri il dispositivo di sentenza con l'indicazione di un termine, per il deposito della motivazione, più lungo di quello ordinario di quindici giorni, disponendone la comunicazione o notificazione alle parti del procedimento.
Cass. pen. n. 11499/2003
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza emessa con la sola lettura del dispositivo e riserva del deposito della motivazione nel termine ordinario di quindici giorni che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 172, n. 4, c.p.p., cui non deroga l'art. 544, comma 2, c.p.p., dal primo giorno successivo alla scadenza di quello ordinario previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che complessivamente si tratta di quarantacinque giorni che iniziano a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione.
Cass. pen. n. 12158/2002
Non è affetta da nullità la sentenza la cui motivazione sia stata estesa da giudice di pace in tirocinio, che sia persona diversa dal magistrato onorario, il quale ha diretto il dibattimento e letto il dispositivo, atteso che l'atto decisionale è comunque riferibile a quest'ultimo e che lo stesso, con la sottoscrizione, fa sua la motivazione, pur da lui materialmente non redatta.
Cass. pen. n. 42785/2001
In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.
Cass. pen. n. 21383/2001
Nel caso in cui il giudice riporti nella motivazione della propria decisione la massima della Corte di cassazione relativa al precedente giurisprudenziale, con enunciazione del principio giuridico formulato e con la esposizione delle argomentazioni poste a fondamento di esso, tali argomentazioni vanno a formare parte integrante della motivazione, atteso che in tal modo si dà contezza delle ragioni che hanno giustificato la adesione del giudice di merito al principio della corte di legittimità. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava la carenza di motivazione di una decisione incentrata sulla riproposizione di una massima).
Cass. pen. n. 12184/1998
In materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544 comma 3 c.p.p. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 c.p.p.
Cass. pen. n. 9620/1998
Il presidente del collegio può redigere personalmente la motivazione della sentenza o designare un estensore tra i componenti del collegio e tale potere gli deriva dalla sua qualità nell'ambito del collegio giudicante, indipendentemente dalle funzioni che svolge nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il collegio che ha emesso la decisione. Ne consegue che il trasferimento ad altro ufficio, dopo la lettura del dispositivo e prima della sottoscrizione della sentenza, non fa venir meno il potere di redigere personalmente la motivazione o di designare un estensore tra gli altri componenti del collegio, trattandosi di una funzione connessa alla qualità di presidente del collegio, che permane fino al deposito della sentenza, indipendentemente dal perdurare dell'appartenenza all'ufficio giudiziario.
Cass. pen. n. 4/1997
Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Cass. pen. n. 7478/1996
Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. — alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. — non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Cass. pen. n. 8542/1995
La violazione da parte del giudice del termine per il deposito della sentenza, stabilito dall'art. 544 c.p.p., può avere conseguenze di altro genere, ma non determina la nullità del provvedimento, né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso col quale si lamentava che il deposito della sentenza dopo diciotto mesi dalla pronuncia «comporterebbe, se non la nullità, almeno l'inutilizzabilità o l'inammissibilità della sentenza stessa, dato che un ritardo così consistente viene a mortificare il diritto della difesa, che non può più ricordare con precisione quanto accaduto»).
Cass. pen. n. 5857/1994
Qualora il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quindici giorni, depositi la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia, è necessario far luogo a comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito perché cominci a decorrere il termine stabilito per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 12665/1993
Il provvedimento di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, adottato ai sensi dell'art. 31, terzo comma del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione all'art. 58 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, pur avendo una funzione lato sensu cautelare, ha natura sostanzialmente disciplinare, conseguendone che, per quanto non espressamente regolato dalle citate disposizioni, il modello cui deve ispirarsi la disciplina del procedimento diretto alla pronunzia del provvedimento stesso è quella propria del procedimento penale, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 544 c.p.p. (del 1988, corrispondente all'art. 472 del codice del 1930), la quale prevedendo la deliberazione della decisione immediatamente dopo la discussione e la successiva lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, se innova in tale ultima parte la previgente normativa — caratterizzata, in ogni caso dal rinvio della motivazione a momento successivo alla pronuncia del dispositivo — non contiene tuttavia la regola dell'ordinaria contestualità di questi due elementi della decisione, in quanto espressamente conferisce al giudice, in casi di motivazione complessa, la facoltà di siffatto rinvio, della quale, pertanto, può legittimamente avvalersi anche la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, ai fini suddetti, senza che rilevi in contrario l'immediata esecutività del provvedimento sospensivo sulla base del solo dispositivo e l'irretrattabilità di questo, una volta pronunciato.
Cass. pen. n. 524/1993
Il termine per il deposito della sentenza dibattimentale è comprensivo anche del giorno iniziale. La decorrenza cioè non è diversa - malgrado la dizione lievemente differente dell'art. 544 c.p.p. - dalla regola generale fissata dall'art. 172 c.p.p.
Cass. pen. n. 5450/1992
Poichè la legge processuale consente la scrittura manuale degli atti, la grafia eventualmente illeggibile non produce, di per se stessa, la nullità degli atti, perchè questa non è espressamente prevista dalla legge. (Applicazione in tema di scrittura manuale di sentenza).