Art. 188 – Codice di procedura penale – Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [642, 499].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6225/2024
La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).
Cass. civ. n. 4429/2014
È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).