Art. 189 – Codice di procedura penale – Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [642, 188]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17174/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 13904/2024
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 12756/2024
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Cass. civ. n. 10600/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati.
Cass. civ. n. 6623/2024
La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 6523/2024
L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.
Cass. civ. n. 49798/2023
Le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato).
Cass. civ. n. 47875/2023
In tema di prove, hanno natura di documenti acquisibili senza la necessaria instaurazione del contraddittorio ex art. 189 cod. proc. pen., e non di prove atipiche, le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, sicché risulta legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, spettando comunque al giudice l'accertamento dell'autenticità dei filmati.
Cass. civ. n. 41375/2023
Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi). (Vedi: n. 1545 del 08/10/1997,
Cass. civ. n. 36127/2023
c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 32577/2023
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 9536/2023
L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 3381/2023
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.
Cass. civ. n. 150/2023
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.
Cass. pen. n. 3851/2017
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Cass. pen. n. 52595/2016
Costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali - consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi - inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga).
Cass. pen. n. 13470/2016
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.
Cass. pen. n. 9380/2015
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Cass. pen. n. 46786/2014
In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.
Cass. pen. n. 32697/2014
I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 c.p.p., non trovando applicazione in tal caso la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad intercettazioni legittimamente autorizzate ed eseguite all'interno di un'autovettura, ha ritenuto utilizzabile, nell'ambito di altro procedimento, la registrazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per il divieto di cui all'art. 270, comma primo, c.p.p.).
Cass. pen. n. 30177/2013
Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell'area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'utilizzabilità delle videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività lavorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori e 114 d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, i quali riguardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa, non anche quelli destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore ed a tutelare il patrimonio aziendale).
Cass. pen. n. 18286/2013
Il saggio fonico, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma tra quelle "atipiche" non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).
Cass. pen. n. 8272/2011
Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.
Cass. pen. n. 37197/2010
Le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno del domicilio lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 c.p.p., non necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice. (Fattispecie di riprese effettuate, d'intesa con la Polizia, dalla vittima di atti sessuali posti in essere dal datore di lavoro della stessa all'interno del comune studio professionale; in motivazione la Corte ha precisato che la predetta autorizzazione sarebbe stata necessaria ove le videoriprese avessero riguardato "atti comunicativi").
Cass. pen. n. 4978/2010
Le riprese visive di una manifestazione tenutasi in luoghi pubblici, se effettuate al di fuori del procedimento penale, devono essere qualificate non già come prove atipiche, bensì come documenti, per la cui acquisizione, dunque, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p..
Cass. pen. n. 45496/2008
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
Cass. pen. n. 37698/2008
I verbali delle operazioni di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico sono valutabili in sede cautelare, anche per la parte relativa all'identificazione delle persone ritratte nei fotogrammi, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni stesse.
Le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico rientrano nella categorie delle prove atipiche. (Nel caso di specie, le riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile).
Cass. pen. n. 36721/2008
La copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale.
Cass. pen. n. 36701/2008
La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.
Cass. pen. n. 33430/2008
Sono legittime le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, attraverso un apparecchio esterno a un edificio che ne inquadri l'ingresso, i balconi e il cortile, non configurando esse un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio. (Fattispecie relativa a procedimento applicativo di misura cautelare personale).
Cass. pen. n. 12929/2007
In tema di perizia o di accertamento tecnico, il prelievo del Dna della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del perito o del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 37530/2006
Sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione di misura cautelare personale).
Cass. pen. n. 40405/2004
In tema di valutazione della prova, non può, in linea di principio, attribuirsi maggiore attendibilità, in sè e per sè, al pur lecito ed utilizzabile riconoscimento in udienza dell'imputato da parte del teste, rispetto al precedente atto di ricognizione formale effettuato, con esito negativo, dal medesimo teste, dovendosi invece valutare e confrontare entrambe le risultanze nel quadro degli altri concreti elementi emergenti dagli atti processuali.
Cass. pen. n. 46024/2003
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi (nella specie, la persona offesa), avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.
Cass. pen. n. 3443/2003
Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del Gip, nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di privata dimora la quale, in virtù degli articoli 614 c.p. e 266 c.p.p., presuppone un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge.
Cass. pen. n. 43491/2001
In tema di formazione della prova, l'acquisizione nella fase delle indagini e la successiva visione nella fase dibattimentale di videocassetta registrata (contenente immagini relative alla condotta dell'imputato) costituisce prova atipica, che, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., legittimamente può essere assunta, in quanto idonea a contribuire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie concernente le riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca).
Cass. pen. n. 8722/2000
Le videoregistrazioni eseguite all'interno di una abitazione su iniziativa di una delle persone riprese (nella specie, un agente sotto copertura), trattandosi di attività di documentazione posta in essere da un soggetto che prende parte a quanto ripreso, ben possono costituire legittima fonte di prova e sono pertanto utilizzabili, non potendosi estendere alle stesse, date le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell'attività di intercettazione.
Cass. pen. n. 9099/1999
L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 ss. c.p.p., e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo.
Cass. pen. n. 2072/1998
Le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria non sono intrusive della sfera privata, perché non limitano, diversamente dalle ispezioni, dalle perquisizioni e dai sequestri, la libertà del controllato. Tali attività vanno inquadrate nel novero dei mezzi destinati alla acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, consentite dall'art. 189 c.p.p. senza necessità di decreto autorizzativo della autorità giudiziaria.
Cass. pen. n. 6404/1997
In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio — anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova — bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.
Cass. pen. n. 4580/1996
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento probatorio o indiziante e, quindi, anche da ricognizioni informali e da riconoscimenti fotografici, che vanno tenuti distinti dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p. Egli, pertanto, nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, costituente accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti.
Cass. pen. n. 95/1996
La registrazione di una conversazione con un ufficiale di polizia giudiziaria, non verbalizzata quale escussione di persona informata dei fatti, costituisce mezzo di prova atipico, non disciplinato dalle vigenti disposizioni, sicché non può ritenersi inutilizzabile sol perché lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, chiamato a testimoniare, è stato interlocutore del teste diretto. (Fattispecie in tema di associazione a delinquere di stampo camorristico).
Cass. pen. n. 6633/1994
La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche (che, invece, ricorrono quando sussista un'occulta presa di conoscenza da parte di terzi di una conversazione, con entrambi gli interlocutori all'oscuro dell'intromissione) non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle dette intercettazioni; né il fatto che essa venga registrata all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in piena libertà, volendo comunicare. L'uso, poi, che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un posterius rispetto all'autodeterminazione di comunicare. Di conseguenza, la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale «documento» della stessa, ne è idonea prova.
Cass. pen. n. 10309/1993
In tema di documenti, l'art. 234 c.p.p. richiede che essi vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l'originale non è recuperabile; ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 c.p.p. si occupa espressamente de «le prove non disciplinate dalla legge», il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di copie di videoregistrazioni comprovanti la commissione del reato da parte dell'imputato).
Cass. pen. n. 2403/1993
Il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento, hanno certamente il carattere di accertamenti di fatto e come tali sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando tale identificazione fatta mediante fotografia venga confermata al giudice quando l'autore del riconoscimento è comunque posto in condizione di vedere personalmente la persona riconosciuta.
Cass. pen. n. 6922/1992
Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo c.p.p., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Né in contrario si può invocare un preteso principio di tassatività del mezzo probatorio, in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto principio di tassatività sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario.