Art. 216 – Codice di procedura penale – Altre ricognizioni

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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