Art. 213 – Codice di procedura penale – Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [361], il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione [181].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22674/2024
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all'ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità.
Cass. civ. n. 20862/2024
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Cass. civ. n. 8342/2024
Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all'attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.
Cass. civ. n. 2840/2024
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto Ministero, ignaro perciò dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Cass. civ. n. 32977/2023
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Cass. civ. n. 11583/2023
In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto è necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.
Cass. civ. n. 10238/2023
In tema di classamento, l'attribuzione e la conservazione del carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10) non è subordinato alla permanenza di una superficie minima, ma solo alla strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività agricole tipizzate dalla disciplina "ratione temporis" vigente; ne consegue che, in caso di suddivisione e frazionamento del fabbricato rurale, le risultanti porzioni conservano la classificazione in categoria D/10 a prescindere dalle minori dimensioni delle rispettive superfici, ferma restando la compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale le porzioni del fabbricato sono asservite.
Cass. civ. n. 7756/2023
In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956 del 2012, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 (cd. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012) senza che lo stesso possa applicarsi retroattivamente.
Cass. civ. n. 4790/2023
L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.
Cass. civ. n. 3647/2023
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 2162/2023
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.
Cass. pen. n. 28391/2017
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.
Cass. pen. n. 17747/2017
Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele - quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento - che consentano al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal tribunale, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., che aveva ritenuto la valenza gravemente indiziaria del riconoscimento fotografico operato dagli inquirenti, qualificato quale atto pubblico fidefaciente, ed aveva omesso di valutare l'attendibilità di tale atto con particolare riferimento al fatto che l'identificazione era avvenuta a distanza di alcuni giorni dall'intervento degli operanti sul luogo in cui era stato commesso il reato, senza alcuna preventiva descrizione delle fattezze fisiche degli autori del reato né alcuna indicazione della fonte e della datazione delle fotografie utilizzate per tale operazione).
Cass. pen. n. 16757/2015
In tema di ricognizione di persona, la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale. (Fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo).
Cass. pen. n. 6505/2015
In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
Cass. pen. n. 37497/2014
La identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento.
Cass. pen. n. 40081/2013
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto.
Cass. pen. n. 44595/2008
In tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p. al fine di assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione.
Cass. pen. n. 5043/2004
In tema di misure cautelari personali, poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
Cass. pen. n. 14855/2003
Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500, comma 4, c.p.p., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, a fronte dei concreti elementi emersi e consistenti nella circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto ad oltre due anni dai fatti e che l'imputato aveva un fratello gemello omozigote, fosse carente la motivazione limitatasi ad affermare che «per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita»).
Cass. pen. n. 9693/2003
Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo c.p.p., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Né in contrario si può invocare un preteso «principio di tassatività del mezzo probatorio», in forza del quale, nella specie, posta l'esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto «principio di tassatività» sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario.
Cass. pen. n. 484/1997
La identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti c.p.p., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 ss. c.p.p., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento.
Cass. pen. n. 10162/1996
Le individuazioni fotografiche non hanno valore di ricognizione quale mezzo di prova legislativamente disciplinato (artt. 213 ss. c.p.p.) secondo precise regole: fatte nel corso di una testimonianza, acquistano rilevanza probatoria alla stregua di dichiarazioni di un soggetto sulla individuazione di una persona, così costituendo un elemento di giudizio introdotto nel processo quale frammento dimostrativo in una lettura di assieme del coacervo probatorio, previa valutazione delle stesse dchiarazioni secondo le regole del rito in relazione alla parte dalla quale provengono.
Cass. pen. n. 10141/1995
Una ricognizione personale soggettivamente certa ed oggettivamente attendibile è prova sufficiente per l'affermazione della responsabilità; essa può essere inficiata da dati certi idonei a contrastarla, ma non da mere supposizioni né da un alibi rimasto sfornito di prova e la cui prova sia ritenuta dubbia.
Cass. pen. n. 8455/1995
La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben distinto, sul piano strutturale, dalla ricognizione formale disciplinata dagli artt. 213 e 214 c.p.p., ond'essa non soggiace alle regole di questa e non può essere inficiata da patologie processuali, quali la nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione di tali regole.
Cass. pen. n. 1326/1995
Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p. costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.
Cass. pen. n. 734/1995
L'«individuazione fotografica» costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della «ricognizione», e legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 c.p.p.
Cass. pen. n. 9676/1994
È irrilevante la circostanza che, nel corso della ricognizione di persone, l'indagato venga collocato fra due persone con caratteristiche fisiche completamente diverse, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. non sono stabilite a pena di nullità e che i risultati della ricognizione possono essere utilizzati per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento.
Cass. pen. n. 6422/1994
Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo, potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Da ciò deriva, a corollario, che l'individuazione consente un'oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque, come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile.
In applicazione del principio generale nemo contra se detegere - un principio operante in ogni «ipotesi in cui l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente», così da «rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate - l'imputato può rifiutarsi di eseguire una ricognizione.
L'esame dell'imputato del coimputato o di imputato connesso o collegato, valendo a ricomprendere, quale atto tipicamente dichiarativo, ogni fonte consistente in una dichiarazione, ivi compresa la ricognizione che, quale dichiarazione riproduttiva di una percezione visiva mirata, rappresenta soltanto una specie del più generale concetto di dichiarazione, comporta, ex se, in caso di rifiuto, l'utilizzabilità degli atti assunti nella fase anteriore al dibattimento.
La ricognizione, pur costituendo un'operazione procedimentale a struttura complessa, non si presenta, relativamente a colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, con connotazioni diverse dalla dichiarazione, sia pure designata da specifici dati di qualificazione, perché comunque collegati ad un dato gnoseologico diretto ad una verifica individuativa. E ciò soprattutto quando chiamato ad aver parte attiva nella procedura sia non un testimone ma un coimputato ovvero un imputato in reato conneso o collegato, riguardo al quale non operano, ovviamente, le disposizioni di cui all'art. 499 c.p.p., applicabili, invece, agli altri soggetti che procedono a ricognizione.
Tra individuazione e ricognizione non sussiste alcun rapporto di alternatività, cosicché, una volta disposta la prima, non potrebbe mai procedersi alla seconda. Ove, infatti si seguisse una simile linea interpretativa si sovrapporrebbero surrettiziamente le nozioni di atto non rinviabile e di atto non ripetibile, risultando l'individuazione, come tale, sempre ripetibile (salvo che l'oggetto di esso sia nel frattempo venuto meno) attraverso il «mezzo di prova» rappresentato dalla ricognizione. (In motivazione la corte ha precisato come la nozione di atto irripetibile non vada intesa, in senso assoluto, quasi come un dato ontologico come quello derivante dall'essere l'acquisizione collegata alla natura di mezzo di ricerca della prova che contrassegna la fonte, trovandocisi, invece, in presenza di un assetto probatorio in cui il vincolo relazionale che, almeno di norma, è istituibile fra l'atto delle indagini preliminari - o anche dell'udienza preliminare - e la sua corrispondente valenza - salvo che si tratti di atto assunto utilizzando la procedura dell'incidente probatorio - e l'atto acquisito nel dibattimento fa sì che debba qualificarsi irripetibile l'atto dell'indagine non riproducibile attraverso i moduli acquisitivi propri del dibattimento - o dell'incidente probatorio).
Cass. pen. n. 4860/1994
Il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo prelogico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 c.p.p. che prevede unicamente il requisito della certezza; il giudice pertanto non può operare direttamente il riconoscimento in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito alla Corte di cassazione l'esercizio del controllo sull'adeguatezza dei criteri adottati dal medesimo nella valutazione della prova.
Cass. pen. n. 1680/1993
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette «prove legali», ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti.
Cass. pen. n. 1061/1993
Se è vero che le norme generali degli artt. 213, 217 c.p.p. prevedono una forma vincolata per la ricognizione, nel senso di un suo caratteristico allestimento formale con conseguente nullità per l'inosservanza di tali formalità, ciò non significa affatto, tuttavia, che nel dibattimento la ricognizione sia possibile solo ed esclusivamente nella suddetta forma vincolata, sicché deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Infatti, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni.
Cass. pen. n. 503/1992
La ricognizione di voce o di persona che diventa inutilizzabile, sotto il profilo probatorio, a norma dell'art. 191 c.p.p., ove compiuta in violazione del disposto degli artt. 213 ss. c.p.p., come traspare dal tenore delle norme in questione, è solo quella disposta dall'autorità giudiziaria con atto di imperio, non già quella che è frutto di mera casualità o conseguenza dell'iniziativa assunta da parte del teste o della stessa vittima del reato.