Art. 224 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio [190 2] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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