Art. 224 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche di ufficio [190 2] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5441/2018
In tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice.
Cass. civ. n. 51086/2016
Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.
Cass. civ. n. 48907/2013
In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).
Cass. civ. n. 10958/1999
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure — non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione — aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. (Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della «persona» e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto. (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).
Cass. civ. n. 1556/1997
Non è consentito al giudice disporre nei confronti dell'imputato l'esecuzione coattiva d'una perizia ematologico-genetica. Infatti la Corte costituzionale, con n. 238 del 1996, ha dichiarato illegittimo l'art. 224 comma secondo c.p.p. nella parte in cui consente al giudice, ai fini dell'espletamento d'una perizia, di disporre misure aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi senza prevedere quali siano quelle esperibili e senza elencare i casi ed i modi in cui siano adottabili, sicché «fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto». (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza del tribunale per i minori che aveva disposto l'esecuzione della perizia, la Suprema Corte ha altresì ritenuto l'ammissibilità dei ricorso — contrariamente all'assunto del P.G. che ne aveva ritenuto l'inammissibilità per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione — ex art. 568 comma secondo c.p.p., trattandosi di provvedimento con il quale il giudice decide sulla libertà personale, il cui pregiudizio si connetterebbe, per l'appunto, alla effettuazione della disposta perizia ematologico-genetica).
Cass. civ. n. 2443/1996
Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione.