Art. 224 – Codice di procedura penale – Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche di ufficio [190 2] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2123/2025
L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 6492/2024
In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 224, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - a mente della quale "si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la disposizione di cui al primo periodo della stessa norma, che ha modificato l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, decorrente, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - deve essere intesa come riferita ai giudizi riguardanti il diritto di riscatto e non a quelli diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione ed in base al testo previgente.
Cass. civ. n. 35624/2023
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 546/2023
In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di "trasparenza".
Cass. pen. n. 5441/2018
In tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice.
Cass. pen. n. 10958/1999
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure — non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione — aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. (Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della «persona» e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto. (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).
Cass. pen. n. 1472/1999
Qualora l'imputato sia stato sottoposto coattivamente a prelievo di sangue da sottoporre a perizia ematologica, il risultato della prova così conseguita, contrastando con quanto affermato dalla sent. n. 238 del 1996 della Corte cost. - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 224 c.p.p. nella parte in cui consente al giudice di disporre misure aventi incidenza sulla libertà personale dell'imputato senza che siano previsti dalla legge i casi e i modi per l'espletamento di tale attività - è inutilizzabile, e ciò anche qualora il prelievo sia stato effettuato in epoca antecedente alla predetta sentenza, posto che i divieti di utilizzazione probatoria operano fino al momento della decisione e non solo nel momento di acquisizione della prova, in tal modo dovendosi applicare, relativamente a tale materia, il principio tempus regit actum. Peraltro, il rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi spontaneamente al prelievo, non essendo motivato da ragioni inerenti all'invasione della propria sfera corporale e quindi alla violazione della libertà personale, ma da argomenti pretestuosi, può essere valutato dal giudice come elemento di convincimento. (Nella specie, come riscontro individualizzante a chiamata di correo).
Cass. pen. n. 1556/1997
Non è consentito al giudice disporre nei confronti dell'imputato l'esecuzione coattiva d'una perizia ematologico-genetica. Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 1996, ha dichiarato illegittimo l'art. 224 comma secondo c.p.p. nella parte in cui consente al giudice, ai fini dell'espletamento d'una perizia, di disporre misure aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi senza prevedere quali siano quelle esperibili e senza elencare i casi ed i modi in cui siano adottabili, sicché «fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto». (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza del tribunale per i minori che aveva disposto l'esecuzione della perizia, la Suprema Corte ha altresì ritenuto l'ammissibilità dei ricorso — contrariamente all'assunto del P.G. che ne aveva ritenuto l'inammissibilità per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione — ex art. 568 comma secondo c.p.p., trattandosi di provvedimento con il quale il giudice decide sulla libertà personale, il cui pregiudizio si connetterebbe, per l'appunto, alla effettuazione della disposta perizia ematologico-genetica).
Cass. pen. n. 2443/1996
Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione.
Il potere di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica nel dibattimento rientra tra quelli attribuiti al giudice dal codice di rito. A norma dell'art. 224 comma secondo, il giudice dispone la citazione del perito e la comparizione delle persone sottoposte al suo esame, ed adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali; in questa ottica, conseguentemente, deve essere letto il primo comma dell'art. 132 c.p.p. che attribuisce al giudice il potere di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato, ma solo se la misura è prevista specificamente dalla legge. La norma va poi collegata all'art. 490 c.p.p. il quale prevede che l'accompagnamento coattivo possa essere disposto quando occorra assicurare la presenza dell'imputato per una prova diversa dall'esame: e tale è indubbiamente la perizia, finalizzata ad acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, e disciplinata tra i mezzi di prova.