Art. 190 – Codice di procedura penale – Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 467, 468, 482, 495, 508, 511, 512, 512bis, 606 1 lett. d]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge [188, 191] e quelle che manifestamente sono superflue [468, 495] o irrilevanti [187, 499].
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [195 2, 196, 210, 238, 238bis, 507, 508, 511bis, 603 3].
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 42965/2015
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità.
Cass. civ. n. 6095/2014
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).
Cass. civ. n. 11616/2012
L'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
Cass. civ. n. 9606/2012
La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.
Cass. civ. n. 20810/2010
La disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. civ. n. 20349/2010
La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 45450/2008
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione per l'udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provveda motivatamente a revocarla.
Cass. civ. n. 80/2006
Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 c.p.p., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.
Cass. civ. n. 42237/2004
L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di testimoni o di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.), ben può trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni rese non in altro procedimento, ma nello stesso procedimento, davanti ad altro giudice.
Cass. civ. n. 49491/2003
In tema di formazione della prova, la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle parti e degli altri testi non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità, sì che incombe al giudice, in sede di successiva valutazione della testimonianza, verificare se la rilevata irregolarità del mancato isolamento del teste durante il dibattimento abbia nociuto alla attendibilità della testimonianza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto violato il diritto alla prova dell'imputato dall'ordinanza con cui il giudice di merito non aveva ammesso a testimoniare una persona ritualmente citata dalla difesa, sul presupposto che tale teste aveva assistito in aula alla istruttoria dibattimentale).
Cass. civ. n. 26119/2003
La disciplina di cui al comma primo dell'art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell'art. 51 stesso codice, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze — si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. civ. n. 38812/2002
Il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495, comma 4, c.p.p.) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190, comma 1, c.p.p.) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo.
Cass. civ. n. 31072/2001
La disciplina dettata dall'art. 190 bis c.p.p. secondo la quale l'esame di soggetti i quali abbiano già reso dichiarazioni acquisite in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ovvero acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., può aver luogo solo in presenza di determinate condizioni, trova applicazione — non trattandosi di norma qualificabile come eccezionale — anche nel caso di dichiarazioni rese nell'ambito del medesimo procedimento dinanzi a giudice al quale sia poi subentrato altro giudice, con conseguente necessità di rinnovazione del dibattimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in giudizio svoltosi prima della parziale riformulazione dell'art. 190 bis c.p.p. introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001 n. 63, il giudice di merito, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avesse disposto, nonostante l'opposizione di taluna delle parti, la semplice lettura delle dichiarazioni rese in precedenza da alcuni «collaboranti», non avendo ravvisato l'assoluta necessità che costoro venissero sottoposti a nuovo esame).
Cass. civ. n. 29826/2001
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190 bis c.p.p. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione dell'assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.
Cass. civ. n. 5976/1997
Qualora la parte rinunci all'assunzione di una prova già, su sua richiesta, ammessa, detta rinuncia non vincola il giudice, il quale deve comunque valutare se la prova in questione sia divenuta o meno superflua e provvedere, quindi, in caso positivo, a revocarne l'ammissione, nel modo previsto dall'art. 495, comma 4, c.p.p.
Cass. civ. n. 3977/1997
Gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p., essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti dal giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio è utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. La valutazione del contenuto degli atti investigativi della difesa rimane pertanto affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale, nell'esercizio del suo libero convincimento, deve comunque tener conto della diversità di disciplina esistente tra l'indagine condotta dal titolare della funzione d'accusa e quella del difensore, ed in particolare della circostanza che gli elementi forniti dalla difesa sono circondati da una minor garanzia di veridicità, dato che alle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p. non si applicano agli artt. 371 bis, 476 e 479 c.p. né le rigorose modalità di documentazione cui devono attenersi gli organi inquirenti. (In applicazione di tale principio, la Corte — pur rigettando il ricorso sotto altri profili — ha censurato l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva negato rilievo ai nuovi elementi prodotti dalla difesa, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti, affermando che le informazioni raccolte in sede di indagine difensiva non possono provare il fatto oggetto della dichiarazione, ma unicamente il fatto storico dell'avvenuta dichiarazione).
Cass. civ. n. 6422/1994
Il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, primo comma, c.p.p., implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità, quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella fattispecie la corte ha affermato l'insindacabilità della decisione del giudice di merito che, sulla base della posizione assolutamente negativa assunta dal coimputato di prestare il proprio contributo di conoscenze e che avrebbe reso comunque inattendibile - nel caso, del tutto teorico in cui il suo atteggiamento fosse mutato - il successivo atto di ricognizione, ha ritenuto di non procedere al compimento di detto atto).
Cass. civ. n. 2333/1994
Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, può disporre d'ufficio l'assunzione di nuove prove; le parti, invece, non hanno i normali poteri di disposizione della prova concessi loro dall'art. 190 c.p.p., avendo rinunciato a tale diritto coll'utilizzazione del rito abbreviato.
Cass. civ. n. 3666/1993
Nel vigente sistema processuale — caratterizzato dalla dialettica delle parti (art. 190 c.p.p.), alle quali è attribuito l'onere di allegare le prove a sostegno dei rispettivi petita — il giudice è tenuto a provvedere sulle relative richieste sulla base dei parametri di ammissibilità enunciati dall'art. 190, comma primo, c.p.p., con riguardo cioè ai divieti probatori ed alla pertinenza della prova richiesta al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, non improntata ai suddetti criteri, in fatto e in diritto, non solo esula dal potere del giudice ma contravviene al diritto alla prova delle parti, concretizzando una violazione di legge che vizia la relativa pronuncia del giudice. (Nella fattispecie, sulla base del principio sopra massimato, sono state annullate l'ordinanza dibattimentale e la sentenza che avevano ritenuto l'art. 234 c.p.p. ostativo alla acquisizione di un mandato di cattura emesso in altro procedimento e del certificato di carichi pendenti, richiesta dal pubblico ministero per desumere elementi relativi alla personalità dell'imputato ed al corretto esercizio del potere discrezionale avente ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche, dal tribunale ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).