Art. 190 – Codice di procedura penale – Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 467, 468, 482, 495, 508, 511, 512, 512bis, 606 1 lett. d]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge [188, 191] e quelle che manifestamente sono superflue [468, 495] o irrilevanti [187, 499].

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [195 2, 196, 210, 238, 238bis, 507, 508, 511bis, 603 3].

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495 4].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale