Art. 244 – Codice di procedura penale – Casi e forme delle ispezioni
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [359], anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10160/2024
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Cass. civ. n. 8069/2024
Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio).
Cass. civ. n. 6871/2024
Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 - in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate - trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), stante l'inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all'art. 2447 c.c.
Cass. civ. n. 199/2024
Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lsg. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.
Cass. civ. n. 25635/2023
Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo).
Cass. civ. n. 23860/2023
– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ. n. 8268/2023
Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 3077/2023
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
Cass. civ. n. 2980/2023
La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).
Cass. pen. n. 795/2010
Non necessita del previo inoltro dell'informazione di garanzia l'espletamento, ad opera della polizia giudiziaria a tal fine delegata dal pubblico ministero, di una mera attività di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto affetta da abnormità l'ordinanza del giudice che, in dipendenza di tale omissione, aveva dichiarato la nullità degli atti successivi, rappresentati dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio). (Annulla senza rinvio,Trib.Trinitapoli, sez. dist. Foggia, 18/11/2009).
Cass. pen. n. 34149/2009
In tema di indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (In applicazione di tale principio sono stati qualificati come meri rilievi gli accertamenti di polizia compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore). (Rigetta, App. Milano, 26 febbraio 2007).
Cass. pen. n. 38087/2009
L'attività di misurazione di molluschi, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. risolvendosi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Fattispecie di abusiva detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole lupini, oggetto di misurazione da parte della P.G.). (Rigetta, Trib. Ferrara, 23/09/2008).
Cass. pen. n. 11503/2009
Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell' "hard disk" di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova.
Cass. pen. n. 18253/2008
Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti). (Rigetta, Trib. lib. Brescia, 13 Aprile 2007).
Cass. pen. n. 15739/2008
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 8 ottobre 2007).
Cass. pen. n. 2443/2007
In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico), priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica. (Annulla con rinvio, Ass.App. Perugia, 11 dicembre 2006).
Cass. pen. n. 14852/2007
In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Cagliari, 29 Marzo 2006).
Cass. pen. n. 632/2006
In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato é soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Cosenza, 15 febbraio 2006).
Cass. pen. n. 2584/2006
In occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dà luogo ad un nullità di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento. (Ann.in parte s.rinvio,Giud.pace Cividale Del Friuli, 7 novembre 2003).
Cass. pen. n. 45437/2005
In tema di accertamenti urgenti sulle cose, i prelievi di polvere da sparo, quantunque prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con questi ultimi, per cui, pur essendo irripetibili, non richiedono alcuna partecipazione difensiva. (Rigetta, App. Napoli, 16 Marzo 2005).
Cass. pen. n. 42588/2005
In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).
Cass. pen. n. 3513/1997
In tema di mezzi di ricerca della prova, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal pubblico ministero la perquisizione locale, la riservatezza dell'indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte; l'esecuzione della perquisizione, infatti, implica e comprende per definizione l'attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti.
Cass. pen. n. 5021/1996
Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei «casi» e nei «modi» stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, primo comma, c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l'autorizzazione della competente A.G., nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l'ufficiale di P.G., il quale abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita).
Cass. pen. n. 125/1993
L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è un atto di ispezione personale, appartenente alla categoria dei mezzi di ricerca delle prove (art. 244, comma primo, c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto accade per la perizia, non viene richiesto il parere per indagini che impegnano particolari cognizioni di determinate scienze o arti.