Art. 243 – Codice di procedura penale – Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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