Art. 268 bis – Codice di procedura penale – Deposito verbali e registrazioni
[1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini .]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31938/2024
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'impiego del c.d. IMEI "catcher", costituendo operazione tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, non necessita di provvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione.
Cass. civ. n. 13319/2024
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.
Cass. civ. n. 3238/2024
In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 35679/2023
In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevendono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.
Cass. civ. n. 27089/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contradditorio.
Cass. civ. n. 25592/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, è irrilevante, ai fini della loro utilizzabilità, il titolo (proprietà, noleggio, comodato d'uso o altro) in forza del quale la polizia giudiziaria dispone della periferica con cui è eseguita la captazione. (Fattispecie in tema di intercettazione ambientale, eseguita con una microspia in dotazione alla polizia giudiziaria che l'aveva formalmente noleggiata solo due giorni dopo l'attivazione).
Cass. civ. n. 23931/2023
Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Cass. civ. n. 14398/2023
c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
Cass. civ. n. 10611/2023
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.