Art. 268 – Codice di procedura penale – Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134].
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'.
2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
[2-ter. Comma abrogato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.]
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche [266 bis], il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 8430/2014
In tema di intercettazioni telefoniche, le eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. per l'esecuzione delle operazioni mediante utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, devono essere valutate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento con cui il P.M. dispone il compimento delle attività di captazione mediante impiego di apparecchiature esterne.
Cass. civ. n. 41362/2013
Il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei file audio, dopo il deposito effettuato ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini della decisione conversazioni intercettate acquisite mediante "brogliacci", senza consentire ai difensori l'esercizio della facoltà di ascolto).
Cass. civ. n. 35692/2013
In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 c.p.p., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, intanto determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente, in quanto il difensore specifichi che l'accesso è finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame. (Nella specie, il difensore sia in sede di richiesta delle copie dell'intercettazione, sia in sede di conferimento di incarico al c.t. per la duplicazione dei supporti non aveva indicato che la richiesta era urgente in quanto necessaria per l'udienza dinanzi al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 22270/2011
La nullità generale a regime intermedio conseguente alla mancata disponibilità, in capo alla difesa, dei supporti, tempestivamente richiesti, delle conversazioni telefoniche intercettate e utilizzate ai fini dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare, sussiste anche laddove detta indisponibilità consegua ad inerzia o ritardo non già del P.M. bensì degli uffici deputati a dare esecuzione al provvedimento di questi.
Cass. civ. n. 18609/2011
Il difensore che deduca la nullità d'ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione.
Cass. civ. n. 20300/2010
In tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 c.p.p., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, c.p.p., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate". (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al G.I.P. di accogliere una nuova richiesta cautelare, se corredata dal relativo supporto fonico).
Cass. civ. n. 9416/2010
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine non vanno considerati "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).
Cass. pen. n. 37151 del 10 settembre 2009
L'omessa trasposizione su nastro magnetico, richiesta dal difensore dell'indagato, delle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare non comporta l'inutilizzabilità delle stesse intercettazioni. (In motivazione la Corte ha chiarito che la sanzione di inutilizzabilità non è in tal caso configurabile nemmeno a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008).
Cass. civ. n. 19150/2009
In tema di intercettazioni telefoniche, non costituisce requisito per l'ammissibilità della richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, la specificità dei rilievi mossi al contenuto dei colloqui. (Vedi Corte cost. n. 336 del 2008). (Nell'affermare tale principio in materia di riesame, la Corte ha altresì rilevato che la richiesta del difensore era stata depositata 17 gg. prima dell'udienza camerale, ovvero in un tempo sufficientemente congruo per consentire all'ufficio di procura la consegna delle registrazioni e comunque compatibile con la peculiare urgenza dell'incidente cautelare).
Cass. civ. n. 44128/2008
In materia di intercettazioni, sono inutilizzabili, in assenza di autorizzazione del giudice, le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa da un soggetto extraneus dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni.
Cass. civ. n. 37699/2008
I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento cautelare pur quando il pubblico ministero non abbia allegato i relativi supporti.
Cass. civ. n. 35042/2007
Sono utilizzabili gli esiti di intercettazioni eseguite mediante apparecchiature in dotazione ad ufficio giudiziario diverso da quello procedente.
Cass. civ. n. 30347/2007
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, alla carenza o insufficienza della motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, non può porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del pubblico ministero e da quelli che lo integrano per relationem.
Cass. civ. n. 41174/2004
Le carenze motivazionali del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'effettuazione di operazioni di intercettazione con impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della repubblica possono essere sancite mediante l'adozione, da parte dello stesso pubblico ministero, di un provvedimento integrativo fino al momento in cui i risultati delle intercettazioni non debbano essere utilizzati dal giudice, anche ai soli fini cautelari e quindi, in tale ultima ipotesi, fino a quando non sia emessa l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
Cass. civ. n. 18047/2004
Non è abnorme e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, all'udienza fissata per l'espletamento di un incidente probatorio, revochi l'ordinanza ammissiva di detto incidente.
Cass. civ. n. 8025/2004
In tema di intercettazioni c.d. “ambientali”, quando si attesti, nel provvedimento previsto dall'art. 268, comma 3, seconda parte, c.p.p., la tecnica impossibilità di effettuarle mediante uso degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, per la loro accertata inidoneità allo scopo e non per mera, temporanea inutilizzabilità, diventa per ciò stesso superflua l'esigenza di una motivazione anche in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative del ricorso ad impianti esterni.
Cass. civ. n. 48252/2003
Non può considerarsi idonea ad integrare la motivazione richiesta dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p. la semplice affermazione dell'assoluta urgenza delle operazioni, connotata da genericità ed apoditticità, soprattutto quando dagli atti non è desumibile in alcun modo una situazione di necessità dovuta a cadenze processuali ravvicinate e concitate.
Cass. civ. n. 27307/2003
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p., tale da giustificare l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che pur essendo disponibile e funzionante non riesca a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento.
Cass. civ. n. 10664/2003
In materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in sede di conferimento dell'incarico di trascrizione integrale delle registrazioni, a norma dell'art. 268 comma 7 c.p.p., rigetti la richiesta di stralciare le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, in quanto riguardanti telefonate del difensore della persona sottoposta ad indagini, effettuate successivamente all'assunzione dell'incarico difensivo, è provvedimento che, ponendosi al di fuori del sistema processuale, deve essere qualificato come “abnorme” e, quindi, può essere immediatamente impugnabile in cassazione.
Cass. pen. n. 37695 del 8 novembre 2002
In tema di intercettazione di comunicazioni, ove le operazioni debbano essere effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è sufficiente, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che il pubblico ministero attesti la indisponibilità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e l'urgenza ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni.
Cass. civ. n. 5239/1999
Per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (nella specie effettuate nei locali di un istituto di pena) è richiesto, a pena di inutilizzabilità del relativo contenuto, che il decreto del pubblico ministero di autorizzazione a servirsi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 268, comma terzo, c.p.p., di apparecchiature non installate presso la procura della Repubblica che procede, sia adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 5156/1998
In tema di intercettazione di conversazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, stanti gli insormontabili ostacoli tecnici che impediscono un utile impiego degli impianti installati presso la procura della Repubblica, il cui normale uso è previsto dall'art. 268, comma terzo, c.p.p., con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattabile alle particolari esigenze di quelle ambientali.
Cass. civ. n. 11077/1997
Gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, del codice di procedura penale, sono inutilizzabili in giudizio. Ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresì, evidentemente, la possibilità di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni.
Cass. civ. n. 4125/1997
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, i «gravi indizi di colpevolezza» possono essere legittimamente desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti durante le operazioni di intercettazione di comunicazione (c.d. «brogliacci di ascolto»), non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la trasmissione, da parte del pubblico ministero, dei verbali redatti a norma dell'art. 268 comma 1 c.p.p. e dell'art. 89 att. c.p.p., i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione, non attengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto (con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati), ma riguardano solo l'elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute, da considerarsi rilevante, ai fini della utilizzabilità, ex art. 271, comma 1, c.p.p., solo in sede probatoria e non in quella cautelare.
Cass. civ. n. 7/1997
Qualora il pubblico ministero giustifichi, con adeguata motivazione, l'impossibilità di impiegare nelle intercettazioni gli impianti installati presso la procura della Repubblica, rimane affidato alla discrezionalità del medesimo il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione.
Cass. civ. n. 9370/1996
In materia di intercettazioni telefoniche, l'art. 268, terzo comma, c.p.p., stabilisce che le operazioni di intercettazione telefonica possono essere eseguite, previo provvedimento motivato del pubblico ministero, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria quando quelli esistenti presso le procure risultano «insufficienti o inidonei ed esistano ragioni di urgenza». Quanto alla valutazione da parte del pubblico ministero circa la inidoneità dei propri impianti all'uso designato, a nulla rileva la teorica previsione dell'obbligo di dotazione di impianti siffattamente idonei negli stessi uffici, servendo difatti la prevista facoltà derogatoria, del resto rigorosamente circoscritta dalla legge, proprio al superamento di deficienze tecniche del genere, in vista delle imperative e pressanti necessità di ordine pubblico, così come a nulla rileva la teorica possibilità - specie se emersa solo in un secondo momento - dell'eventuale raggiungimento del medesimo risultato a mezzo di opportune innovazioni tecniche: quella di cui bisogna tener conto è la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che le operazioni di intercettazioni vengano eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti presso il suo ufficio per la ritenuta inidoneità di questi ultimi e per la esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Cass. civ. n. 3/1996
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli, donde la conseguenza che, in sede di richiesta della misura cautelare il pubblico ministero ha, verso il Gip, l'obbligo di allegare i decreti autorizzativi delle intercettazioni e, nel procedimento di riesame o di appello, il giudice a quo ha lo stesso obbligo verso il tribunale e, in caso di sua inosservanza, il Gip nel primo caso e il tribunale della libertà nel secondo devono disporne l'acquisizione. Ne deriva che, in caso di riesame, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma nono, c.p.p., decorre dalla data di arrivo di tali decreti al tribunale. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di misura cautelare conclusosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 332 del 1995 che ha trasformato in perentorio il termine ordinatorio dell'art. 309, comma quinto, c.p.p.; per essa, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità, in forza del principio tempus regit actum, della disciplina anteriore a tale legge).
Cass. civ. n. 1344/1995
In materia di intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 268 comma 6, c.p.p. l'obbligo di avviso al difensore sussiste solo per l'ascolto delle registrazioni e non per l'esame delle loro trascrizioni. Infatti la trascrizione delle registrazioni è un atto successivo disposto dal giudice ai sensi dell'art. 268 comma 7, c.p.p. e all'esito di tali operazioni non è previsto il deposito degli atti trascritti, in quanto le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento e, quindi, sono direttamente esaminate dal difensore.
Cass. civ. n. 1003/1995
La trascrizione integrale delle registrazioni con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 273 c.p.p. (Fattispecie relativa ad intercettazione ambientale di una conversazione, in relazione alla quale la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il contenuto di tale conversazione risultasse non da una riproduzione fedele di essa, ma dal riassunto dell'operatore preposto all'ascolto).
Cass. civ. n. 9760/1994
Costituisce, ai sensi dell'art. 271, comma 1, c.p.p., causa di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche la mancanza di motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 268, comma 3, stesso codice, abbia disposto l'effettuazione di dette intercettazioni mediante uso di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica.