Art. 696 sexies – Codice di procedura penale – Poteri del Ministro della giustizia
1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25853/2024
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 17316/2024
In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).
Cass. civ. n. 30854/2023
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.
Cass. civ. n. 29850/2023
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.