Art. 700 – Codice di procedura penale – Documenti a sostegno della domanda
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3079/2018
In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 44604/2015
In tema di estradizione per l'estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento.
Cass. civ. n. 41836/2014
In materia di estradizione per l'estero, l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d'interesse per la procedura estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva osservato che l'invio della documentazione allegata alla domanda di estradizione, in quanto effettuato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ne rendeva incontestabile la provenienza e la conformità agli originali).
Cass. civ. n. 40286/2008
In tema di estradizione per l'estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'articolo 700 c.p.p. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l'arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda ).
Cass. civ. n. 10112/2006
In materia di estradizione per l'estero l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale della medesima, qualora gli atti prodotti siano ad essa allegati per farne parte integrante.
Cass. civ. n. 1210/1995
A norma dell'art. 700 c.p.p. l'estradizione è consentita sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale nonché una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo della commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica. La disposizione non va interpretata nel senso che occorre necessariamente un'autonoma relazione sui fatti, distinta dalla domanda di estradizione e dal provvedimento restrittivo, ma vale a ribadire che i fatti stessi debbano essere dettagliatamente descritti, ove non sufficientemente rappresentati all'interno degli altri atti posti a sostegno della richiesta. Stante il riscontro dell'art. 700 c.p.p. nell'art. 39 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania, resa esecutiva con L. 20 febbraio 1975, n. 127, la richiesta di estradizione priva dei requisiti anzidetti non può essere accolta.