Art. 709 – Codice di procedura penale – Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente [742 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 6802/2023
incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.
Cass. civ. n. 142/2023
Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.
Cass. pen. n. 44441/2008
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.
Cass. pen. n. 41540/2006
Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 c.p.p., l'esecuzione della estradizione «a soddisfatta giustizia italiana», non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 c.p.p. Tali misure devono pertanto essere revocate per l'assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all'accompagnamento dell'estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 708 c.p.p.
Cass. pen. n. 4643/2004
In tema di misure cautelari adottate nell'ambito del procedimento di estradizione, avuto riguardo alla complessiva disciplina della materia, caratterizzata dalle previsioni di rigide scansioni temporali, quali contenute, in particolare, negli artt. 708 e 714 c.p.p., l'assenza di tali previsioni nell'art. 709 c.p.p. non può che essere interpretata nel senso che, verificandosi l'ipotesi ivi prevista di una sospensione, per esigenze di giustizia interne, della consegna dell'estradando allo Stato estero richiedente, la misura cautelare eventualmente in atto dev'essere revocata, salva la possibilità di una sua remissione, sussistendone i presupposti, su nuova richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi degli artt. 704, comma 3, e 714, comma 1, c.p.p., in funzione della concreta e sollecita consegna dell'estradando, da effettuarsi a norma dell'art. 708, comma 4, c.p.p.
Cass. pen. n. 36549/2003
In tema di estradizione per l'estero, poiché nell'ambito della disciplina del procedimento estradizionale alla custodia cautelare è assegnata una funzione strumentale rispetto alla consegna dell'estradando, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per ragioni di giustizia interna a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è stato eventualmente sottoposto deve essere revocata, potendo tuttavia, ove ne sussistano i presupposti, essere riemessa, su nuova richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 714 c.p.p. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro escluso l'applicabilità alla fase de qua dei termini previsti per il procedimento ordinario dagli artt. 303 e 308 c.p.p., in quanto incompatibili con la particolare struttura del procedimento estradizionale).
Cass. pen. n. 35658/2003
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misure coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.
Cass. pen. n. 34796/2001
In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).