Cass. pen. n. 36549 del 23 settembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di estradizione per l'estero, poiché nell'ambito della disciplina del procedimento estradizionale alla custodia cautelare è assegnata una funzione strumentale rispetto alla consegna dell'estradando, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per ragioni di giustizia interna a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è stato eventualmente sottoposto deve essere revocata, potendo tuttavia, ove ne sussistano i presupposti, essere riemessa, su nuova richiesta del Ministro ai sensi dell'art. 714 c.p.p. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro escluso l'applicabilità alla fase de qua dei termini previsti per il procedimento ordinario dagli artt. 303 e 308 c.p.p., in quanto incompatibili con la particolare struttura del procedimento estradizionale).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE