Art. 726 – Codice di procedura penale – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5632/2024
In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.
Cass. civ. n. 28536/2023
In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.