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Art. 741 — Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

Art. 741 — Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49261/2016

In tema di riconoscimento degli effetti civili di sentenze penali straniere emesse in uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, il modello procedimentale previsto da detta Convenzione, anche alla luce del regolamento CE 414 del 2001, non è esclusivo, ma concorrente con quello previsto dall’art. 741 cod. proc. pen., ove compatibili, dovendo, tuttavia, accordarsi prevalenza alla disciplina convenzionale, essendo necessario che sia prodotta la documentazione richiesta dall’art. 54 della Convenzione e che siano verificate le condizioni ostative di cui all’art. 34, non in tutto coincidenti con quelle previste dall’art. 733 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 741 cod. proc. pen. [In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussitente l’interesse dei condannati, convenuti, a dolersi del mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 38 della Convenzione di Lugano ai fini del riconoscimento e della dichiarazione di efficacia delle disposizioni civili contenute in una sentenza emessa in Svizzera, rilevando che la procedura prevista dall’art. 741 cod. proc. pen., attivata dalla parte interessata, è interamente connotata dallo svolgimento in contraddittorio che, in quella prevista dalla Convenzione è, invece differito ed eventuale].

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